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Sentenza

Sentenza del 10/12/2019 n. 32208 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle entrate aveva emesso un avviso di accertamento per il 2006, ritenendo omessa la dichiarazione dei redditi e IVA presentata con circa tre anni di ritardo. Aveva quindi determinato induttivamente maggiori imposte IRES, IRAP e IVA, contestando la deducibilità di costi di produzione e oneri finanziari. La società ha impugnato l'accertamento sostenendo l'inerenza dei costi, l'utilizzabilità di perdite pregresse, il diritto alla detrazione dell'IVA e l'inapplicabilità delle sanzioni, invocando il sequestro penale della contabilità come causa di forza maggiore.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto legittimo l'accertamento induttivo, poiché la dichiarazione presentata oltre 90 giorni era fiscalmente omessa e la società non aveva provato con documentazione attendibile l'esistenza e l'inerenza dei costi. Ha escluso il riporto delle perdite pregresse, non essendo stata validamente presentata la dichiarazione relativa al 2006 e dovendo l'opzione di utilizzo delle perdite risultare da una chiara indicazione dichiarativa. Ha negato la detrazione IVA, poiché la società non aveva fornito la documentazione necessaria a dimostrare concretamente il credito e, comunque, la detrazione era stata esercitata tardivamente. Ha inoltre escluso la forza maggiore, poiché la società non aveva dimostrato di essersi tempestivamente attivata per ottenere la restituzione o copie della documentazione sequestrata. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 7.800 euro, oltre alle spese prenotate a debito, nonché all'eventuale ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 7

    Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a 90 giorni si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute.

    Una dichiarazione presentata oltre 90 giorni dal termine non è considerata validamente presentata, pur potendo essere utilizzata dall'Amministrazione per riscuotere le imposte indicate.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 84

    La perdita di un periodo di imposta [...] può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quinto.

    Il riporto delle perdite pregresse presuppone il rispetto degli obblighi dichiarativi e una chiara manifestazione della volontà di utilizzarle o conservarle per periodi successivi.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, comma 1

    Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile.

    Il diritto alla detrazione IVA nasce con l'esigibilità dell'imposta, ma il contribuente deve rispettare i termini e dimostrare l'effettiva esistenza dell'operazione e del credito, soprattutto in caso di dichiarazione omessa.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55

    Se il contribuente non ha presentato la dichiarazione annuale l'ufficio [...] può procedere [...] all'accertamento dell'imposta dovuta [...] determinati induttivamente.

    L'omessa dichiarazione IVA consente all'Ufficio di procedere induttivamente e di riconoscere in detrazione solo gli importi risultanti dalle liquidazioni prescritte, oltre ai versamenti effettuati.

  • D.P.R. n. 472 del 1997, art. 6, comma 5

    Non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore.

    La forza maggiore richiede una causa esterna, imprevedibile e sopravvenuta, non imputabile al contribuente neppure per colpa. Il solo sequestro della contabilità non basta se il contribuente non prova di essersi diligentemente attivato per recuperare i documenti o ottenerne copia.

  • Codice civile, art. 2504-bis

    La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione.

    La fusione per incorporazione comporta la continuità dei rapporti, anche processuali, e non determina automaticamente l'interruzione del giudizio. Dopo la cancellazione dell'incorporata, la legittimazione processuale resta in capo all'incorporante.

Massime di principio

  • La presentazione di una dichiarazione oltre 90 giorni dal termine ordinario equivale, in linea generale, a omessa dichiarazione e può comportare l'accertamento induttivo.
  • In presenza di accertamento induttivo, il contribuente deve fornire prove documentali puntuali della certezza, effettività e inerenza dei costi; la mera iscrizione in contabilità o in bilancio può non essere sufficiente se emergono elementi di inattendibilità.
  • Le perdite pregresse non sono automaticamente utilizzabili: occorre che siano dimostrate, fiscalmente riconoscibili e che la scelta del loro utilizzo o riporto sia espressa secondo le regole dichiarative applicabili.
  • Il diritto alla detrazione IVA tutela l'effettività dell'operazione, ma, in caso di dichiarazione omessa o irregolare, il contribuente deve produrre fatture, registri IVA, liquidazioni e ogni altra prova idonea dell'esistenza del credito e della destinazione a operazioni imponibili.
  • Il sequestro penale della documentazione non esclude automaticamente le sanzioni. Per invocare la forza maggiore occorre dimostrare l'imprevedibilità dell'impedimento e la tempestiva diligenza nel richiedere restituzione o copie dei documenti.
  • In caso di fusione per incorporazione, i rapporti processuali proseguono con la società incorporante; la società incorporata conserva la legittimazione finché non viene cancellata dal registro delle imprese, salvo gli orientamenti giurisprudenziali applicabili al caso concreto.

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