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Sentenza

Sentenza n. 1757/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202501895

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Marsala che aveva riconosciuto il diritto al pagamento di € 2.500,00 a titolo di bonus "Carta del Docente" per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza definitiva del Tribunale di Marsala n. 34/2024, con la quale era stato disposto in suo favore il pagamento di € 2.500,00 a titolo di bonus "Carta del Docente". La sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 16 ottobre 2025, ed era stata notificata all’amministrazione l’11 marzo 2025. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento del Ministero, nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione delle condanne pecuniarie a carico delle amministrazioni pubbliche. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha dimostrato l’avvenuto adempimento.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile il giudizio di ottemperanza, in quanto l’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. consente l’esecuzione mediante ottemperanza delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario. Ha verificato che la sentenza del Tribunale di Marsala fosse definitiva e che fosse decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione all’amministrazione, previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996. Accertato l’inadempimento del Ministero, ha ordinato all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato mediante il pagamento di € 2.500,00 entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni dalla richiesta della parte. Il commissario deve operare senza compenso ulteriore, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001, secondo il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il TAR ha inoltre applicato una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., parametrata agli interessi legali sull’importo dovuto, decorrente dalla notificazione della sentenza all’amministrazione e fino all’adempimento spontaneo oppure, in mancanza, fino al momento di efficacia della nomina del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato anche alle spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • artt. 112 e ss. c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza, utilizzabile per ottenere l’esecuzione del giudicato e degli altri titoli esecutivi previsti dal codice.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per le sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Subordina la proponibilità dell’esecuzione forzata e del giudizio di ottemperanza per le condanne pecuniarie delle amministrazioni al decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di fissare una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001

    La previsione sull’assenza di compenso ulteriore per il commissario ad acta, dettata per l’ottemperanza relativa ai decreti ex l. 89/2001, può essere applicata analogicamente anche alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle contemplate dalla legge.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    È la disposizione richiamata quale fondamento del bonus "Carta del Docente" riconosciuto dal giudicato posto in esecuzione.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
  • In presenza di una condanna pecuniaria a carico di una pubblica amministrazione, il giudizio di ottemperanza è proponibile dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione.
  • Accertato l’inadempimento dell’amministrazione rispetto a un giudicato recante la condanna al pagamento di una somma di denaro, il giudice dell’ottemperanza può ordinare il pagamento entro un termine e nominare contestualmente un commissario ad acta per l’eventuale intervento sostitutivo.
  • La nomina del commissario ad acta può essere disposta già nella sentenza di ottemperanza, subordinandone l’effettiva operatività all’ulteriore inerzia dell’amministrazione e all’istanza della parte interessata.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta, con decorrenza dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e fino all’adempimento spontaneo o all’efficacia dell’intervento commissariale.
  • La regola dell’assenza di un compenso ulteriore per il commissario ad acta, prevista dall’art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001 per le specifiche ipotesi disciplinate da tale legge, è applicabile per analogia anche ad altri giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto condanne al pagamento di somme di denaro.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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