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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05924/2025 del 13/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, valorizzando la sussistenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, già condannato in abbreviato e in appello per una fattispecie di detenzione/cessione di stupefacenti di lieve entità in continuazione, con pena concordata in appello, ha proposto ricorso per cassazione deducendo un vizio di motivazione. In particolare ha lamentato che la sentenza impugnata non avrebbe indicato le ragioni per le quali era stata esclusa la possibilità di pronunciare proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. La Corte rileva che il motivo è generico e non consentito, perché non indica alcun elemento fattuale concreto idoneo a imporre una verifica sulle eventuali cause di non punibilità o di proscioglimento immediato.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    richiamato quale base della continuazione tra i reati contestati

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    norma incriminatrice per il reato di stupefacenti di lieve entità contestato e definito con condanna

  • art. 599-bis c.p.p.

    richiamato per il concordato in appello sulla pena

  • art. 129 c.p.p.

    invocato dal ricorrente per sostenere la necessità di un proscioglimento immediato; la Corte afferma che la doglianza è generica se non indica elementi fattuali specifici che impongano la verifica di cause di non punibilità

  • Cassa delle ammende

    destinazione della somma irrogata in conseguenza dell'inammissibilità, con riferimento ai profili di colpa

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la doglianza relativa all'omessa applicazione dell'art. 129 c.p.p. è inammissibile se formulata in modo generico e priva dell'indicazione di specifici elementi fattuali che avrebbero dovuto imporre al giudice una verifica immediata della causa di proscioglimento.
  • La deduzione del vizio motivazionale sulla mancata declaratoria di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. richiede una critica puntuale e autosufficiente, non essendo sufficiente una mera affermazione assertiva dell'esistenza di ragioni per il proscioglimento.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente, è legittima la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiContinuazioneNullità processuale

Testo integrale

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