Sentenza n. 7661/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento previa sospensione, DM di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana -OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale che aveva respinto la domanda di concessione della cittadinanza italiana, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e seguenti della legge n. 91/1992 e dell'art. 3 della legge n. 241/1990, per carenza o lacunosità della motivazione. Ha inoltre dedotto eccesso di potere per difetto di istruttoria, falsa rappresentazione della realtà e travisamento dei fatti, sostenendo che l'Amministrazione avesse valorizzato elementi riferibili esclusivamente al coniuge, anziché alla richiedente, e che la documentazione relativa ai requisiti dovesse riguardare soltanto la sua persona. La ricorrente ha contestato anche l'omissione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 e la violazione del diritto di partecipazione procedimentale. Il diniego era fondato su informazioni riservate dalle quali emergevano, a carico del marito, frequentazioni con soggetti indagati per terrorismo internazionale, ritenute idonee a non escludere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica. In corso di causa il Ministero ha depositato in busta chiusa e sigillata la documentazione riservata, visionata dal difensore della ricorrente in base all'ordinanza istruttoria del Tribunale.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha qualificato la concessione della cittadinanza per residenza come esercizio di un'ampia discrezionalità amministrativa e di alta amministrazione: la residenza decennale costituisce soltanto un presupposto per la domanda, mentre l'Amministrazione deve valutare l'integrazione del richiedente, la sua irreprensibilità e la capacità di rispettare i doveri derivanti dall'appartenenza alla comunità nazionale. Il sindacato giudiziale resta limitato alla verifica dell'adeguatezza dell'istruttoria, della veridicità dei fatti, della logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione, senza sostituzione del giudice alle valutazioni di merito dell'Amministrazione. Il riferimento a elementi riguardanti il coniuge è stato ritenuto legittimo, poiché il rapporto coniugale costituisce un legame familiare particolarmente intenso e stabile, idoneo a evidenziare una prossimità alle frequentazioni e ai contatti del coniuge e, secondo una logica preventiva, anche il rischio di agevolazione di condotte pericolose per la sicurezza nazionale. Non è necessario un accertamento penale definitivo né l'adozione di misure restrittive: sono sufficienti sospetti fondati su elementi concreti e anche indiziari, provenienti da organismi istituzionali di sicurezza, purché idonei a fondare una prognosi negativa sull'affidabilità del richiedente rispetto ai valori fondamentali della Repubblica. La motivazione del diniego può essere attenuata e formulata sinteticamente quando la divulgazione dei dati istruttori comprometterebbe la sicurezza nazionale o la segretezza delle fonti. Il richiamo a informazioni riservate è stato ritenuto sufficiente, poiché le esigenze di difesa sono state salvaguardate mediante l'ostensione giudiziale della documentazione con modalità riservate. È stata ritenuta infondata anche la censura relativa all'omissione del preavviso di rigetto: quando il diniego si fonda su dati sottratti all'accesso per ragioni di sicurezza nazionale, non è concretamente possibile instaurare un contraddittorio procedimentale basato sulla conoscenza dettagliata degli elementi ostativi. Anche qualora si ravvisasse una violazione formale dell'art. 10-bis, essa non avrebbe comunque comportato l'annullamento del provvedimento. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992
la cittadinanza italiana "può" essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica
La residenza legale decennale è un presupposto per proporre la domanda, ma non attribuisce un diritto alla concessione della cittadinanza, che resta oggetto di ampia valutazione discrezionale dell'Amministrazione.
art. 3 legge n. 241/1990
L'obbligo di motivazione del diniego deve essere calibrato sulle esigenze di sicurezza nazionale; quando il provvedimento si fonda su dati riservati, è sufficiente una motivazione sintetica e non dettagliata, purché non meramente apodittica e supportata dall'istruttoria.
art. 10-bis legge n. 241/1990
Il preavviso di rigetto non è configurabile, o comunque la sua omissione non è invalidante, quando il futuro diniego si fonda su informazioni riservate sottratte all'accesso e non ostensibili all'interessato per esigenze di sicurezza nazionale.
art. 2, comma 1, lett. d), decreto del Ministero dell'Interno n. 415/1998
Le informazioni secretate a tutela della sicurezza nazionale sono sottratte all'accesso; tale carattere giustifica l'assenza di un contraddittorio procedimentale fondato sulla loro conoscenza dettagliata.
art. 52, comma 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Consente l'oscuramento delle generalità quando ciò sia necessario per tutelare i diritti o la dignità della parte interessata.
art. 52 Costituzione
È richiamato quale fondamento costituzionale della rilevanza prioritaria dell'interesse della sicurezza dello Stato-comunità alla propria integrità e indipendenza.
Massime di principio
- La concessione della cittadinanza italiana per residenza, prevista dall'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, è espressione di ampia discrezionalità amministrativa e di alta amministrazione: la residenza decennale costituisce soltanto un presupposto per la presentazione della domanda e non attribuisce un diritto alla concessione.
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza, l'Amministrazione può considerare anche elementi riferibili al coniuge o ad altri familiari quando il legame familiare, per la sua stabilità e intensità, sia idoneo a incidere sulla prognosi di affidabilità del richiedente e sulle prospettive di rispetto dei valori fondamentali della comunità nazionale.
- In materia di cittadinanza e sicurezza nazionale, il diniego può essere fondato su elementi informativi concreti e anche indiziari, senza necessità di un accertamento penale definitivo o di misure restrittive di pubblica sicurezza, purché l'istruttoria consenta una prognosi ragionevole circa l'inaffidabilità o l'incompatibilità del richiedente con gli interessi fondamentali dello Stato.
- Quando il diniego di cittadinanza si fonda su informazioni riservate provenienti dagli organismi di sicurezza, l'obbligo di motivazione può essere assolto in forma attenuata e sintetica, se la divulgazione dei dettagli comprometterebbe la sicurezza nazionale, le fonti o le indagini; il giudice verifica comunque l'esistenza di un adeguato supporto istruttorio e la coerenza della motivazione, senza sostituire la propria valutazione a quella amministrativa.
- L'omissione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 non determina l'illegittimità del diniego quando gli elementi ostativi sono coperti da riservatezza e sottratti all'accesso, poiché non è possibile instaurare un contraddittorio procedimentale basato sulla loro conoscenza dettagliata; le esigenze difensive possono essere salvaguardate mediante l'ostensione giudiziale degli atti con modalità riservate.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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