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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30420/2026 del 10/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha rilevato l'intervenuta morte dell'imputata, evento estintivo del reato ai sensi dell'art. 150 c.p., e ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata. La decisione chiarisce che la formula corretta è quella dell'estinzione del reato per morte dell'imputato, anche in ragione dell'art. 69 c.p.p. e di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 27, comma 2, Cost.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello di Bari aveva condannato l'imputata alla pena di due anni di reclusione per il reato di cui all'art. 7 del d.l. n. 4 del 2019. Contro tale decisione il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge in relazione al diniego di riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. In pendenza del giudizio di legittimità il difensore ha depositato certificato di morte dell'imputata, risultata deceduta il 21/03/2026.

Norme richiamate

  • art. 7 d.l. n. 4 del 2019

    Norma incriminatrice posta a base della condanna d'appello, non ulteriormente specificata nel testo.

  • art. 131-bis c.p.

    Invocato dalla difesa quale causa di non punibilità, il cui diniego è stato censurato in ricorso; la Corte non si pronuncia nel merito perché assorbe la questione l'estinzione del reato per morte dell'imputata.

  • art. 150 c.p.

    Prevede l'estinzione del reato per morte dell'imputato; la Corte applica tale causa estintiva e annulla senza rinvio la sentenza impugnata.

  • art. 69 c.p.p.

    Richiamato come dato normativo successivo al codice penale, valorizzato per sostenere la formula processuale dell'estinzione del reato per morte dell'imputato.

  • art. 27, comma 2, Cost.

    Utilizzato in chiave costituzionalmente orientata per ribadire che l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Massime di principio

  • Quando, nelle more del giudizio di legittimità, intervenga la morte dell'imputato, la Corte deve dichiarare l'estinzione del reato e annullare senza rinvio la sentenza impugnata.
  • La formula decisoria va riferita all'estinzione del reato per morte dell'imputato, coerentemente con la disciplina processuale successiva e con il principio di presunzione di non colpevolezza fino alla condanna definitiva.
  • L'intervenuta causa estintiva assorbe le ulteriori censure di merito, incluse quelle relative alla particolare tenuità del fatto e alle circostanze attenuanti generiche.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilità
RamiParte generale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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