Cassazione Civile, Ordinanza n. 08833/2024 del 03/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (gestore del servizio)
La controversia
Tra una società cooperativa e un consorzio industriale era stata stipulata una convenzione per il conferimento e trattamento di acque reflue in impianti di depurazione consortili. La convenzione prevedeva una tariffa contrattuale per metro cubo e, in calce, una postilla che stabiliva provvisoriamente una tariffa ridotta sino a un certo termine, con successiva verifica e conferma o meno della tariffa. Il consorzio otteneva decreto ingiuntivo per il pagamento di fatture relative al corrispettivo del servizio; l’opposizione della società veniva rigettata sia in primo grado sia in appello. In cassazione la società deduceva, con il primo motivo, vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c., lamentando che la corte territoriale avesse fondato la decisione su un fatto decisivo equivocato: il malfunzionamento del misuratore dei propri reflui, ritenuto rilevante dai giudici di merito, mentre secondo la ricorrente la questione decisiva era la misurazione dei reflui complessivi in entrata nel depuratore consortile, non contestata, e la conseguente illegittimità dell’applicazione di una tariffa provvisoria più alta rispetto a quella definitiva per il periodo pregresso. Con il secondo motivo denunciava violazione dell’art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, sostenendo che i giudici di merito avessero deciso su questioni di fatto non devolute, invece di pronunciarsi sull’interpretazione delle clausole contrattuali relative alla tariffa e alla sua modifica.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile, osservando che ricorreva una doppia conforme e che, pertanto, il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. non era deducibile; inoltre la ricorrente non aveva aggredito la ratio decidendi centrale, cioè l’assenza di un obbligo del consorzio di applicare retroattivamente la tariffa definitiva una volta determinata. Ha inoltre escluso che vi fosse stata una reale ultrapetizione: la Corte d’appello aveva semplicemente interpretato la convenzione nel senso che la postilla prevedeva solo una riduzione provvisoria e una successiva nuova valutazione, senza obbligo di retroazione della tariffa definitiva. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore importo dovuto ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio motivazionale non è deducibile in cassazione quando la sentenza di appello conferma quella di primo grado per le stesse ragioni di fatto, ricorrendo la c.d. doppia conforme.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge deve colpire la reale ratio decidendi della sentenza impugnata; non è sufficiente riproporre una diversa lettura dei fatti o del contratto.
art. 112 c.p.c.
Non vi è ultrapetizione se il giudice si pronuncia sull’interpretazione delle clausole contrattuali devolute in causa e non introduce un thema decidendum estraneo alla domanda.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 7 della convenzione
La clausola è stata letta come previsione di un corrispettivo stabilito contrattualmente, con una riduzione provvisoria da riesaminare, ma senza obbligo di applicare retroattivamente la tariffa definitiva.
Massime di principio
- Quando l’appello è deciso sulla base delle stesse ragioni di fatto già poste a fondamento della sentenza di primo grado, il ricorso per cassazione non può essere costruito sul vizio di motivazione di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., ma solo sui motivi consentiti per la doppia conforme.
- Per censurare utilmente una sentenza in cassazione occorre aggredire la ratio decidendi effettiva e non un profilo secondario o solo apparente della motivazione.
- La violazione dell’art. 112 c.p.c. ricorre solo se il giudice attribuisce o nega un bene della vita diverso da quello domandato o decide su un thema non devoluto; non sussiste se il giudice interpreta le clausole contrattuali oggetto del contendere.
- Se un contratto prevede una tariffa provvisoria e una successiva rivalutazione, la successiva determinazione della tariffa non comporta automaticamente effetto retroattivo, salvo espressa previsione negoziale in tal senso.
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