Cassazione Civile, Ordinanza n. 23654/2025 del 21/08/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia trae origine da un giudizio di lavoro per demansionamento: il lavoratore aveva ottenuto in appello, in sede di rinvio dopo una precedente cassazione, il riconoscimento di un risarcimento del danno alla professionalità, liquidato in misura pari al 33% delle retribuzioni percepite per il periodo dal 16 luglio 1997 al settembre 2005, oltre accessori. La corte territoriale aveva però respinto ogni altra domanda e aveva posto le spese dei vari gradi di giudizio a carico della società solo in misura parziale, ritenendo che la parte ricorrente in riassunzione avesse limitato la propria richiesta di condanna alle spese dei soli giudizi di cassazione e di rinvio. L’erede del lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con i primi due ha denunciato, in sostanza, che la corte d’appello avrebbe illegittimamente ridotto il danno valorizzando, senza espressa eccezione tempestiva della controparte, il comportamento del lavoratore come concorso colposo o come mancata reazione al demansionamento, e avrebbe inoltre omesso di considerare che il lavoratore aveva in realtà più volte contestato la condotta datoriale e chiesto mansioni coerenti con il proprio profilo. Con il terzo motivo ha censurato la statuizione sulle spese, sostenendo che il giudice del rinvio avrebbe dovuto liquidare le spese di tutti i gradi, non potendo limitarsi a quelle espressamente richieste, poiché la regolazione delle spese è accessoria e consegue d’ufficio all’esito della lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi due motivi, ritenendo che la corte territoriale non avesse realmente applicato l’art. 1227, comma 2, c.c., ma si fosse limitata a valorizzare il comportamento del danneggiato in sede di valutazione equitativa del danno, e che le censure sull’omesso esame di fatti non fossero decisive, anche perché la quantificazione era comunque sorretta da altri criteri autonomamente idonei. Ha invece accolto il terzo motivo, affermando che il giudice del rinvio avrebbe dovuto provvedere d’ufficio alla regolazione delle spese dell’intero processo, salvo una espressa rinuncia della parte vittoriosa, e non solo di alcuni gradi. Per questo ha cassato la sentenza limitatamente al capo sulle spese e, decidendo nel merito, ha riliquidato integralmente le spese di tutti i gradi di giudizio, ponendo a carico della società resistente la metà delle spese e regolando il residuo secondo la soccombenza complessiva.
Norme richiamate
art. 327 c.p.c.
Il termine semestrale di impugnazione va verificato tenendo conto della proroga al giorno successivo non festivo quando la scadenza cade di domenica.
art. 155 c.p.c.
Se il termine scade in giorno festivo, esso è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo.
art. 416, comma 2, c.p.c.
Richiamato nel motivo di ricorso come norma che impone la tempestiva allegazione delle difese e delle eccezioni nel rito del lavoro.
art. 112 c.p.c.
Invocato sia per denunciare una pronuncia oltre i limiti dell'eccezione di parte, sia per affermare che la regolazione delle spese non può essere compressa da una richiesta non espressamente abdicativa.
art. 1226 c.c.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla liquidazione equitativa del danno.
art. 223 c.c.
Richiamato nel primo motivo; dal testo non emerge una specifica interpretazione autonoma.
art. 1227, comma 2, c.c.
La Corte esclude che sia stata effettivamente applicata come eccezione di concorso colposo del danneggiato; la valorizzazione del comportamento del lavoratore è stata letta come criterio di mera equitativa del danno.
art. 1223 c.c.
Richiamato in tema di criteri di risarcibilità e quantificazione del danno.
art. 360 n. 5 c.p.c.
Non ricorre il vizio denunciato quando si lamenta la mancata valutazione di singoli elementi probatori se i fatti storici cui essi si riferiscono sono stati comunque esaminati.
art. 115 c.p.c.
La censura è respinta perché non vi è omessa valutazione di un fatto decisivo, ma al più di elementi probatori o argomentazioni non determinanti.
art. 91 c.p.c.
La rifusione delle spese è accessoria alla soccombenza e può essere disposta anche d'ufficio dal giudice.
art. 92 c.p.c.
Richiamato per giustificare la compensazione parziale delle spese in ragione dell'esito solo parzialmente favorevole della domanda.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la violazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c. non è configurabile quando si deduca soltanto l'omessa considerazione di singoli elementi probatori, se il fatto storico cui tali elementi si riferiscono è stato comunque esaminato dal giudice di merito.
- La mera valorizzazione del comportamento del danneggiato può integrare un criterio di valutazione equitativa del danno senza equivalere necessariamente all'accoglimento dell'eccezione di concorso colposo ex art. 1227, comma 2, c.c.
- Quando la liquidazione del danno è sorretta da una pluralità di criteri autonomi, la critica rivolta a uno solo di essi non è decisiva se la motivazione resta valida sulla base degli altri criteri non censurati.
- La condanna alle spese di lite ha natura accessoria e deve essere regolata d'ufficio dal giudice in base all'esito complessivo della controversia, salvo una espressa rinuncia della parte che avrebbe diritto alla rifusione.
- In caso di cassazione con rinvio, la caducazione della sentenza investe anche il capo sulle spese; il giudice del rinvio deve quindi riliquidare le spese dell'intero processo secondo l'esito finale, non potendo limitarsi ai soli gradi espressamente menzionati dalla parte se non vi è una rinuncia esplicita.
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