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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43789/2023 del 30/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che li aveva ritenuti responsabili, in parte, del reato di trasferimento fraudolento di valori. Hanno dedotto: (i) prescrizione del reato prima della sentenza di secondo grado (violazione artt.157,161 c.p. e art.606 lett. b) c.p.p.); (ii) nullità/per violazione dell'art.415-bis c.p.p. per mancata rinnovazione dell'avviso di chiusura indagini dopo il trasferimento del procedimento; (iii) carenza di elementi costitutivi del reato e difetto di motivazione (art.192 c.p.p.); (iv) mancata verifica dell'esclusione dell'aggravante prevista (richiamata quale art.7 l.203/1991 o art.7 d.l.152/1991) e contestazione della valutazione probatoria sulla sussistenza della finalità di agevolare associazione mafiosa; inoltre veniva invocata la riforma della sentenza di merito in via favorevole per i ricorrenti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. In particolare: il motivo sulla prescrizione è stato ritenuto manifestamente infondato perché la difesa non poteva applicare in modo parziale la novella (c.d. 'ex Cirielli') e non ha tenuto conto dell'aggravante di cui all'art.416-bis c.p. che allunga il termine di prescrizione; il motivo relativo all'art.415-bis c.p.p. è stato giudicato aspecifico e infondato poiché l'avviso era già stato rituale nella fase anteriore e non erano state compiute nuove indagini né contestate nuove fattispecie che giustificassero una rinnovazione; i motivi terzo e quarto, che impugnavano la valutazione probatoria e la motivazione (art.192 c.p.p. e artt. richiamati), sono stati considerati inammissibili nella parte in cui chiedevano una riconsiderazione dei fatti (la Cassazione non è un terzo grado di merito) e le critiche alla motivazione non rientravano nei limiti di ammissibilità di cui all'art.606 c.p.p.; la questione della recidiva non era stata dedotta nei motivi e quindi non poteva essere esaminata. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese e al pagamento di euro 3.000,00 a titolo di ammenda per l'inammissibilità.

Norme richiamate

  • art.606 c.p.p. (lett. b), c), e))

    Limiti formali di ammissibilità dei motivi di cassazione: la Corte applica strettamente le lettere b), c) e e) per delimitare le deduzioni consentite (es. divieto di travalicare il sindacato di legittimità per questioni di merito o di aggirare i limiti dei vizi di motivazione).

  • art.157 c.p. comma 2 e art.161 c.p. comma 2

    Norme sul computo della prescrizione: la Corte rifiuta l'applicazione parziale della disciplina più favorevole e ritiene da applicare il regime unitario introdotto dalla novella ('ex Cirielli').

  • art.415-bis c.p.p.

    L'avviso di chiusura indagini non deve essere rinnovato quando sia già stato ritualmente effettuato nella fase anteriore e non siano state compiute nuove indagini, né contestate nuove fattispecie o circostanze non precedentemente ipotizzate.

  • art.192 c.p.p.

    Il vizio relativo alla motivazione e alla valutazione delle prove è sindacabile in Cassazione solo nei limiti previsti dall'art.606 c.p.p.; non è consentito chiedere alla Cassazione una rivalutazione dei fatti come se fosse un nuovo giudizio di merito.

  • art.416-bis c.p.

    L'esistenza dell'aggravante per finalità mafiose incide sul calcolo della prescrizione e sulla gravità della fattispecie; la Corte ha ritenuto che l'aggravante fosse funzionalmente rilevante e dovesse essere considerata.

  • art.7 l. 203/1991 (e richiamo al d.l. 152/1991 nel ricorso)

    Norme richiamate in relazione ad aggravanti e collegamenti con reati di stampo mafioso: la Corte ha ritenuto adeguatamente motivato il riconoscimento delle connessioni mafiose nel quadro probatorio, respingendo le censure difensive.

  • art.12-quinquies d.l. 306/1992

    Richiamato nella contestazione difensiva; la Corte non ha ritenuto le censure su detta norma idonee a sovvertire la valutazione di merito già compiuta.

  • art.616 c.p.p.

    Norma che consente la condanna alle spese e, in caso di colpa nell'aver proposto ricorso inammissibile, il pagamento di una somma a titolo di ammenda: applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese e a euro 3.000,00.

  • richiamo alla novella 'ex Cirielli' (2005)

    La Corte ha sottolineato che la novella costituisce un regime unitario applicabile per intero e non può essere parzialmente selezionata dalla difesa per ottenere vantaggi nel calcolo della prescrizione.

Massime di principio

  • La normativa sulla prescrizione va applicata nel suo complesso: non è consentito alle difese selezionare solo le disposizioni più favorevoli della novella normativa per ottenere l'estinzione del reato.
  • L'avviso ex art.415-bis c.p.p. non deve essere rinnovato dopo il trasferimento del procedimento se era stato già ritualmente effettuato e non sono state compiute nuove indagini, né introdotte nuove fattispecie o aggravanti; la necessità di rinnovazione sorge solo al verificarsi di tali eventi.
  • La Corte di Cassazione non riesamina i fatti né sostituisce la valutazione probatoria dei giudici di merito: le censure che si risolvono in una diversa ricostruzione dei fatti sono inammissibili.
  • I vizi di motivazione hanno limiti stretti di deducibilità in cassazione (art.606 c.p.p.): non si può aggirare tale disciplina deducendo i medesimi vizi come errori di procedimento ai sensi della lett. c) per ottenere accesso generalizzato agli atti.
  • Questioni non dedotte nei motivi di ricorso (es. ricorso sulla recidiva non formulato) non possono essere esaminate d'ufficio dalla Cassazione e saranno dichiarate inammissibili.
  • Se un ricorso è dichiarato inammissibile per plurimi profili, il giudice di legittimità può condannare i ricorrenti alle spese e infliggere ammende se vi sono profili di colpa nella proposizione del ricorso.

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