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Sentenza

Sentenza n. 1532/2026 - Catania, Sezione 4

avverso il silenzio serbato dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di -OMISSIS- in ordine alla richiesta di accesso agli atti amministrativi ex art. 25 legge 241/90 avanzata dal ricorrente a mezzo PEC del 7 febbraio 2025.

Giustizia amministrativa202500676

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio serbato sulla richiesta di accesso alla documentazione relativa alla procedura di riconoscimento della protezione internazionale, compreso l’eventuale provvedimento conclusivo

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’ostensione della documentazione relativa alla procedura per il riconoscimento della protezione internazionale avviata il 4 aprile 2022, mediante istanza di accesso presentata via PEC il 7 febbraio 2025 ai sensi dell’art. 25 l. 241/1990. Ha lamentato il silenzio dell’Amministrazione e chiesto l’accertamento del diritto di accesso, evidenziando l’interesse difensivo alla conoscenza del provvedimento conclusivo, anche in caso di rigetto o inammissibilità della domanda. Nel corso del giudizio l’Amministrazione ha depositato il provvedimento di inammissibilità dell’11 aprile 2022 e la documentazione relativa al tentativo di notificazione, precisando che l’atto non era stato ritirato entro il termine di dieci giorni e che la domanda costituiva reiterazione di una precedente richiesta senza documentazione aggiuntiva.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che la documentazione richiesta era stata depositata dall’Amministrazione il 16 febbraio 2026, in adempimento all’ordinanza istruttoria del 19 gennaio 2026. La sopravvenuta ostensione ha eliminato l’interesse alla decisione sull’azione di accesso. Le spese di lite sono state compensate, ad eccezione del contributo unificato, posto a carico del ricorrente, considerato che l’Amministrazione aveva tentato di comunicare il provvedimento e che il ricorrente non aveva ritirato la raccomandata entro il termine previsto. È stato inoltre disposto l’oscuramento dei dati identificativi del ricorrente ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003.

Norme richiamate

  • art. 25 l. 241/1990

    Costituisce la base normativa dell’istanza di accesso agli atti; la decisione non sviluppa ulteriori profili interpretativi della disposizione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale fondamento del provvedimento di oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente.

Massime di principio

  • La sopravvenuta ostensione della documentazione richiesta con un’azione avverso il diniego o il silenzio sull’accesso determina la cessazione della materia del contendere, quando elimina l’interesse attuale alla decisione.
  • La compensazione delle spese può essere giustificata quando l’amministrazione abbia comunque tentato di comunicare il provvedimento richiesto e l’interessato non abbia provveduto a ritirare la comunicazione postale entro il termine previsto; il contributo unificato può essere posto separatamente a carico del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTrasparenza e pubblicità

Testo integrale

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