Sentenza n. 1015/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di nulla osta al lavoro subordinato richiesto in favore di un lavoratore straniero
Esito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
Prevale il privato
La controversia
L’impresa ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio del 16 marzo 2026, con cui era stata rigettata l’istanza di nulla osta al lavoro subordinato. La Prefettura aveva inviato il 5 marzo 2026 un preavviso di rigetto, assegnando dieci giorni per sanare le carenze documentali e presentare osservazioni. Poiché il termine scadeva di domenica, esso doveva prorogarsi al giorno successivo, lunedì 16 marzo 2026, in applicazione dell’art. 2963, comma 3, c.c., ritenuto espressione di un principio generale sul computo dei termini nel diritto amministrativo sostanziale. La Prefettura ha tuttavia adottato il diniego il 16 marzo, senza attendere la scadenza del termine, mentre la ricorrente ha presentato documenti e osservazioni nella stessa giornata, dopo la notificazione del provvedimento. Sono stati dedotti la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 e l’omessa valutazione delle deduzioni e della documentazione prodotte nel termine.
La decisione
Dopo la proposizione del ricorso, la Prefettura, con provvedimento del 23 giugno 2026, ha revocato in autotutela il diniego impugnato e ha disposto la riapertura del procedimento ai fini del rilascio del nulla osta. Il TAR ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere. Ai fini della regolazione delle spese, ha valutato la soccombenza virtuale dell’Amministrazione, ritenendo il ricorso manifestamente fondato: il diniego era stato adottato prima dello spirare del termine assegnato con il preavviso di rigetto e senza consentire la valutazione delle osservazioni e dei documenti tempestivamente presentati. L’Amministrazione è stata condannata alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 oltre rimborso forfettario del 15%, CPA e IVA se dovuta, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.
art. 10-bis l. 241/1990
Il termine assegnato con il preavviso di rigetto deve essere effettivamente rispettato dall’amministrazione, che non può adottare il provvedimento finale prima della sua scadenza senza valutare le osservazioni e la documentazione dell’interessato.
art. 2963, comma 3, c.c.
La regola della proroga al primo giorno non festivo quando la scadenza cade in giorno festivo è stata ritenuta principio generale applicabile al computo dei termini del diritto amministrativo sostanziale.
art. 52, comma 3, c.p.a.
Esprime un’identica regola per i termini del processo amministrativo, richiamata quale conferma sistematica della proroga dei termini scadenti in giorno festivo.
Massime di principio
- Il termine assegnato dall’amministrazione con il preavviso di rigetto deve essere rispettato sino alla sua effettiva scadenza; se la scadenza cade in giorno festivo, il termine è prorogato al primo giorno non festivo successivo, sicché il provvedimento finale non può essere adottato anteriormente senza violare l’art. 10-bis l. 241/1990.
- L’amministrazione che adotta il provvedimento finale prima della scadenza del termine partecipativo non può omettere la valutazione delle osservazioni e dei documenti presentati dall’interessato entro il termine prorogato.
- La revoca in autotutela dell’atto impugnato e la riapertura del procedimento, quando eliminano l’utilità concreta della decisione di annullamento, determinano la cessazione della materia del contendere; il giudice può comunque regolare le spese sulla base della soccombenza virtuale.
- Ai fini della soccombenza virtuale, è manifestamente fondato il ricorso contro un diniego adottato nel giorno di scadenza prorogata del termine assegnato con il preavviso di rigetto, prima che tale termine sia spirato e senza esaminare le deduzioni dell’interessato.
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