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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28711/2024 del 17/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano l'ordinanza del Tribunale di Trapani che aveva rigettato le richieste di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo (beni, capitale sociale e profitto dei reati) emesso il 27/11/2023. Le censure contestano la sussistenza dei presupposti per l'attività captativa: in particolare si deduceva l'assenza di "gravi indizi di reato" perché gli andirivieni verso i depositi erano normali, molti prelievi erano inferiori alla soglia di rilevanza penale (100 kg) e gli operatori avevano identificato in prima battuta solo i titolari dei veicoli; si censurava inoltre l'uso delle intercettazioni come primo strumento investigativo ritenendo possibili mezzi tradizionali (posti di blocco, o.c.p.); infine si sosteneva che il reato previsto dall'art. 40 d.lgs. n. 504/1995 non dovesse essere ricondotto ai "delitti di contrabbando" ai fini dell'art. 266, lett. e), c.p.p.

La decisione

La Corte ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto legittima la valutazione dei gravi indizi operata dal Tribunale, fondandola sulle anomalie riscontrate nelle indagini (prelievi non corrispondenti alle fatture, prelievi effettuati da soggetti non autorizzati o intestati a terzi compiacenti, prelievi "alla pompa" vietati, videoriprese documentanti le discrepanze). Il Collegio ha confermato che il requisito dei "gravi indizi" va inteso come vaglio di particolare serietà delle ipotesi delittuose e non come valutazione probatoria definitiva; pertanto non rilevano singoli prelievi sotto la soglia dei 100 kg né il fatto che l'identificazione sia inizialmente avvenuta tramite titolarità del veicolo. Ha altresì ritenuto legittima l'autorizzazione alle intercettazioni, aderendo all'indirizzo giurisprudenziale consolidato secondo il quale il reato di cui all'art. 40 d.lgs. n. 504/1995 (sottrazione di prodotti energetici all'accertamento o al pagamento dell'accisa) rientra nella nozione di "delitti di contrabbando" ai fini dell'art. 266, lett. e), c.p.p., e può giustificare l'autorizzazione alle intercettazioni. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 321 c.p.p., commi 1 e 2

    norma richiamata quale fondamento del sequestro preventivo dei beni, del capitale sociale e del profitto dei reati; applicata dal Tribunale per disporre il sequestro preventivo contestato

  • d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 40

    art. 40, commi 1 lett. c) e 4; art. 40, comma 1 lett. b)

    la Corte conferma che le condotte previste dall'art. 40 (sottrazione di oli minerali/prodotti energetici all'accertamento o al pagamento dell'accisa) costituiscono fattispecie riconducibili, per identità di ratio, alla categoria dei delitti di contrabbando ai fini dell'art. 266 c.p.p., lett. e).

  • d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 49

    richiamata come parte delle contestazioni penali rispetto alle quali è stato disposto il sequestro; la Corte non discute la rilevanza dell'art. 49 nel quadro delle accuse

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 8

    richiamato come capo di imputazione (capo C); la pronuncia non censura l'inquadramento normativo di tale addebito

  • art. 266 c.p.p., lett. e)

    la Corte interpreta la locuzione "delitti di contrabbando" in senso ampio, comprendendo anche le ipotesi di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sugli oli minerali (art. 40 d.lgs. 504/1995), e dunque ammettendo l'autorizzazione alle intercettazioni per tali reati

Massime di principio

  • Il requisito dei "gravi indizi di reato" per l'autorizzazione alle intercettazioni va inteso come vaglio di particolare serietà delle ipotesi delittuose e non come valutazione probatoria definitiva: non è necessario provare il reato, ma emergere elementi di fondata gravità.
  • Anomalie operative ripetute (prelievi non corrispondenti alle fatture, prelievi da soggetti non autorizzati o intestati a terzi compiacenti, prelievi "alla pompa") possono costituire gravi indizi idonei a giustificare intercettazioni e misure cautelari.
  • La presenza di singoli prelievi inferiori a soglie quantitative rilevanti (es. 100 kg) non esclude la sussistenza dei gravi indizi quando il quadro complessivo e la ripetitività delle condotte risultano anomale.
  • Le critiche difensive sulla scelta degli strumenti investigativi (es. preferenza per intercettazioni rispetto a posti di blocco o ad altri mezzi) non sono decisive: la valutazione sulla congruità e necessità degli accertamenti spetta agli organi inquirenti e al giudice, anche in considerazione della tutela della riservatezza delle indagini.
  • Per la finalità di autorizzare intercettazioni ai sensi dell'art. 266 c.p.p., la nozione di "contrabbando" va interpretata in senso ampio e comprende, per identità di ratio, la sottrazione di prodotti soggetti ad accisa all'accertamento o al pagamento (art. 40 d.lgs. n. 504/1995).
  • L'identificazione iniziale dell'autore materiale sulla base della titolarità del veicolo o di altri elementi indiretti può essere ammissibile in prima fase investigativa e non vanifica la legittimità delle indagini quando sia supportata da ulteriori riscontri.

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