Ordinanza n. 3606/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato per cittadino extracomunitario nell’ambito dei flussi d’ingresso
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell’immigrazione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, chiedendone in via cautelare la sospensione. Nella fase incidentale il TAR ha esaminato le censure alla luce della documentazione istruttoria, rilevando profili di contestazione relativi ai requisiti economici dell’impresa e al requisito alloggiativo. In particolare, è stata dedotta la rilevanza dell’asseverazione presentata ai sensi dell’art. 44 d.l. n. 73/2022, ma tale asseverazione è stata ritenuta insufficiente e approssimativa, poiché carente di dati sulla capacità patrimoniale e sull’equilibrio economico-finanziario dell’impresa. È inoltre emersa la mancata presentazione, presso il competente Sportello Unico per l’Immigrazione, della certificazione di idoneità alloggiativa.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a., ritenendo che, al sommario esame proprio della fase cautelare, non sussistessero sufficienti profili di fondatezza delle censure. Il giudice ha valorizzato, da un lato, l’insufficienza e l’approssimazione dell’asseverazione relativa ai requisiti economici dell’impresa, con particolare riguardo alla capacità patrimoniale e all’equilibrio economico-finanziario; dall’altro, la carenza del requisito alloggiativo, poiché la certificazione di idoneità alloggiativa non risultava mai presentata allo Sportello Unico per l’Immigrazione competente. La domanda di sospensione è stata quindi negata. Le spese di lite sono state compensate per giustificati motivi.
Norme richiamate
art. 44 d.l. n. 73/2022
L’asseverazione prevista dalla disposizione deve fornire elementi sufficienti a dimostrare i requisiti dell’impresa, inclusi la capacità patrimoniale e l’equilibrio economico-finanziario; una documentazione carente e approssimativa non sostiene adeguatamente la pretesa cautelare.
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata valutata secondo il sommario esame della fase incidentale e respinta per l’assenza di sufficienti profili di fondatezza delle censure.
Massime di principio
- Nella valutazione cautelare dell’impugnazione di un provvedimento concernente il nulla osta al lavoro subordinato di un cittadino extracomunitario, un’asseverazione insufficiente o approssimativa sui requisiti economici dell’impresa, priva di dati sulla capacità patrimoniale e sull’equilibrio economico-finanziario, non integra un adeguato supporto alla domanda di sospensione.
- La mancata presentazione presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione della certificazione di idoneità alloggiativa costituisce, nella fase cautelare, un elemento idoneo a escludere sufficienti profili di fondatezza delle censure contro il provvedimento relativo al nulla osta al lavoro subordinato.
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