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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07020/2024 del 15/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento per il periodo d'imposta 2006, emesso con metodo induttivo a seguito di accesso presso il luogo di esercizio dell'attività, e la successiva cartella di pagamento, con recupero di imposte dirette e indirette per il disconoscimento di componenti negativi di reddito relativi a canoni di locazione finanziaria, costi per lavoratori dipendenti e consumi. Sosteneva di aver documentato l'esistenza e l'inerenza dei costi con fatture di acquisto già prodotte in sede precontenziosa. In Cassazione articolava tre motivi: 1) violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 109, comma 3, TUIR, oltre a vizi motivazionali, per avere la CTR negato la prova dell'inerenza e omesso di valutare la documentazione prodotta; 2) violazione dell'art. 32, comma 4, d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che i documenti non esibiti inizialmente fossero comunque valutabili in giudizio e che l'Ufficio dovesse assegnare un termine per adempiere; 3) omessa pronuncia sul motivo di appello relativo all'illegittimità dell'accertamento induttivo, poiché la documentazione era stata già prodotta in sede amministrativa.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo in parte infondato e in parte inammissibile: la motivazione della CTR non era apparente, perché il percorso logico era comprensibile; il vizio di motivazione non era più deducibile nei termini prospettati; la censura sull'inerenza e sull'onere probatorio mirava in realtà a una rivalutazione del merito; inoltre operava la doppia conforme. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non investiva la reale ratio decidendi, fondata sulla mancata prova della non imputabilità dell'omessa produzione documentale, e perché introduceva una questione nuova non trattata nei gradi di merito. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato, poiché non vi è omessa pronuncia quando il rigetto della domanda o censura è implicito nella motivazione adottata: avendo la CTR negato l'utilizzabilità della documentazione, aveva implicitamente confermato i presupposti dell'accertamento induttivo. Nessuna statuizione sulle spese per la mancata difesa scritta dell'Agenzia; disposto il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato come norma sull'onere della prova: il contribuente doveva dimostrare l'inerenza e la deducibilità dei costi contestati.

  • art. 109, comma 3, d.P.R. n. 917/1986

    Invocato dal ricorrente sul principio di inerenza dei componenti negativi di reddito; la Corte non ne ha accolto l'interpretazione perché la censura tendeva a rivalutare il merito.

  • art. 32, comma 4, d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato per contestare l'inutilizzabilità dei documenti non esibiti in fase amministrativa; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura perché non colpiva la ratio decidendi e introduceva una questione nuova.

  • art. 39, comma 2, lett. c), d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato nel motivo di appello/ricorso per contestare l'accertamento induttivo in presenza di documentazione prodotta, ma la Corte ha ritenuto assorbita o implicitamente disattesa la censura.

  • art. 55, comma 2, d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato in relazione all'accertamento induttivo IVA; la Corte ha considerato infondata la doglianza per implicita conferma dei presupposti dell'accertamento.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Usato per veicolare le censure di violazione di legge e di vizio motivazionale; la Corte ha escluso la proponibilità dei vizi motivazionali nei termini prospettati e ha rilevato l'inammissibilità della richiesta di riesame del merito.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per l'asserito error in procedendo da omessa pronuncia; la Corte ha negato il vizio perché la decisione implicava il rigetto della censura.

  • art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.

    Applicato il principio della doppia conforme, che ha precluso la deduzione del vizio di omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.

  • L. n. 228/2012, art. 1, comma 17

    Norma che ha inserito il meccanismo del raddoppio del contributo unificato richiamato in dispositivo.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita la mera richiesta di rivalutazione delle prove e dei fatti accertati dal giudice di merito, neppure sotto la veste formale di violazione di legge sull'inerenza o sull'onere della prova.
  • Il vizio di motivazione è deducibile solo nei limiti oggi consentiti dall'art. 360 c.p.c.; non è ammissibile denunciare come "apparente" una motivazione che consenta comunque di ricostruire l'iter logico seguito dal giudice.
  • Quando opera la doppia conforme, il ricorso per cassazione non può fondarsi sull'omesso esame di fatti decisivi se non viene evidenziata la diversità delle ragioni poste a base delle due decisioni di merito.
  • La censura in cassazione deve colpire la ratio decidendi effettivamente posta a fondamento della decisione impugnata; se attacca un profilo diverso o introduce una questione nuova non trattata nei gradi di merito, è inammissibile.
  • Non sussiste omessa pronuncia quando il rigetto di una censura è logicamente implicito nella motivazione adottata su un punto incompatibile con la tesi della parte.
  • Nel contenzioso tributario, il contribuente che deduce la deducibilità di costi deve fornire prova della loro esistenza, dell'inerenza e, ove contestato, della documentazione idonea a sostenerne la deduzione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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