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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10984/2023 del 26/04/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (beneficiario)

La controversia

La controversia nasce dal diniego, opposto dall'ente previdenziale, dell'assegno di natalità previsto dall'art. 1, comma 125, l. n. 190/2014, motivato dal fatto che il richiedente, cittadino di Paese terzo, non era titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. La Corte d'appello aveva ritenuto tale diniego discriminatorio e aveva confermato la decisione di primo grado favorevole al richiedente. L'ente previdenziale ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione della disciplina nazionale e sovranazionale richiamata, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe potuto disapplicare la norma interna che subordinava l'accesso alla prestazione al possesso del permesso di lungo periodo. La questione è stata poi investita anche della verifica di compatibilità costituzionale della disciplina, alla luce della successiva pronuncia della Corte costituzionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha rilevato che il motivo si fondava su una norma successivamente dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 54 del 2022, la quale ha espunto dall'ordinamento la previsione che limitava l'assegno di natalità ai soli cittadini stranieri in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, per la parte in cui escludeva determinate categorie di cittadini di Paesi terzi ammessi al lavoro o comunque autorizzati a lavorare. Di conseguenza, la motivazione della sentenza impugnata è stata corretta nei termini indicati e il ricorso è stato respinto. Le spese sono state compensate per la particolarità della vicenda, mentre è stato disposto il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 125 ss., l. n. 190/2014

    La disciplina dell'assegno di natalità era invocata dall'INPS come norma che subordinava il beneficio, per gli stranieri non cittadini italiani, al possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; tale lettura è stata poi superata dalla declaratoria di illegittimità costituzionale della parte discriminatoria.

  • artt. 4-bis, comma 1-bis, 5, commi 8.1 e 8.2, art. 9, comma 12, lett. c), artt. 43-44, d.P.R. n. 286/1998

    Sono richiamati dal ricorrente in combinazione con la disciplina dell'immigrazione e della parità di trattamento, a sostegno della tesi della corretta applicazione della norma interna da parte dell'INPS.

  • art. 12 prel. c.c.

    Richiamato come criterio ermeneutico nella prospettazione del ricorrente.

  • art. 12 direttiva 2011/98/UE

    Richiamato dal ricorrente come fonte sovranazionale rilevante ai fini del trattamento dei cittadini di Paesi terzi con titolo di soggiorno e lavoro.

  • art. 3 regolamento CE n. 883/2004

    Invocato dal ricorrente a sostegno della dedotta violazione della disciplina europea di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato nel giudizio di costituzionalità come parametro di uguaglianza e ragionevolezza della disciplina dell'assegno di natalità.

  • art. 31 Cost.

    Richiamato nel giudizio di costituzionalità in relazione alla tutela della famiglia e della maternità/infanzia.

  • art. 117, comma 1, Cost.

    Richiamato come parametro interposto di conformità al diritto dell'Unione e alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

  • artt. 20, 21, 24, 31 e 34 CDFUE

    Richiamati come parametri eurounitari rilevanti nella verifica di compatibilità costituzionale della disciplina discriminatoria.

  • art. 41, d.lgs. n. 286/1998

    Indicato nell'ordinanza interlocutoria come criterio per assimilare ai fini della prestazione i cittadini di Paesi terzi ammessi al lavoro con permesso di soggiorno e di lavoro per almeno un anno.

  • art. 1, comma 125, l. n. 190/2014

    È la disposizione dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui escludeva dall'assegno di natalità alcune categorie di cittadini di Paesi terzi; la Cassazione ne prende atto e rigetta il ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Fondamento del raddoppio dell'ulteriore contributo unificato a carico della parte ricorrente in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Quando la censura di legittimità si fonda su una norma successivamente dichiarata costituzionalmente illegittima, il ricorso deve essere rigettato se la motivazione della decisione impugnata risulta corretta alla luce del nuovo assetto normativo.
  • In materia di prestazioni assistenziali o di sostegno alla natalità, la disciplina che riservi il beneficio ai soli cittadini extracomunitari titolari di un determinato permesso di soggiorno deve essere verificata alla luce dei parametri costituzionali ed eurounitari, non potendo essere mantenuta una discriminazione non giustificata tra stranieri regolarmente soggiornanti.
  • La compensazione delle spese può essere giustificata dalla particolare complessità della vicenda, soprattutto quando l'esito del giudizio sia stato influenzato dall'intervento della Corte costituzionale.
  • In caso di rigetto del ricorso per cassazione, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dalla normativa processuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAssegno di mantenimento e divorzilePensioni
RamiProcesso civileFamigliaPrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoPrimato del diritto dell'Unione europea

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