Sentenza n. 7171/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento - della determinazione n. 1356 prot. 26987 del 28.11.2022 della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dell'Igiene e della Sanità e dell'Assistenza sociale – Direzione Generale della Sanità avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'' art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216” (di seguito, anche la “Delibera di Ripiano”); - della nota della Regione autonoma della Sardegna – Assessorato dell'igiene e della sanità e dell'assistenza sociale – Direzione generale della sanità prot. n. 0027077 del 29 novembre 2022 (trasmessa via pec in pari data) avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. Modalità di pagamento” con la quale è stata resa nota ad Abbott Rapid Diagnostics s.r.l. l'intervenuta adozione della determinazione n. 1356 prot. 26987 del 28.11.2022 e comunicate le modalità per procedere al pagamento di quanto richiesto a titolo di payback; - del Decreto del Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze 6 luglio 2022 recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 216 del 15 settembre 2022; - del Decreto del Ministero della salute 6 ottobre 2022 recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018. (22A06146)”; - di qualsiasi altro atto presupposto richiamato nei predetti atti o comunque presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, anche se non conosciuti, inclusi: - l'intesa sancita dalla Conferenza Stato – Regioni – repertorio atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022 recante “Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n.1.42, sullo schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all''emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'art. 18 comma I del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018”; - l'accordo della Conferenza Stato – Regioni Repertorio atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 recante “Accordo, ai sensi dell'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 – 2017 e 2018”; - per quanto occorrer possa, tutti gli atti istruttori e ricognitivi, inclusa la documentazione ostesa dalla Regione Sardegna a fronte dell'istanza di accesso, tra cui la nota denominata “Procedimento seguito a partire dai file excel aziendali” e le delibere degli enti del servizio sanitario regionale richiamate nella Deliberazione di ripiano con le quali sono certificati i fatturati delle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015-2018 (deliberazione del Direttore Generale dell'ARES – Azienda Regionale della Salute della Regione Sardegna n. 243 del 15.11.2022; deliberazione del Direttore Generale dell'ARNAS – Azienda di Rilevo Nazionale ed Alta Specializzazione G. Brotzu n. 1331 del 15.11.2022, deliberazione del Direttore Generale dell'AOU – Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari n. 1044 del 15.11.2022; deliberazione del Direttore Generale dell'AOU – Azienda Ospedaliero- Universitaria di Cagliari n. 1020 del 15.11.2022).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti statali e regionali di ripiano del superamento dei tetti di spesa per dispositivi medici relativi agli anni 2015-2018, inclusa la richiesta regionale di pagamento del payback
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la determinazione regionale con cui sono stati attribuiti gli oneri di ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018, la nota regionale recante le modalità di pagamento, i decreti ministeriali presupposti, l'intesa e l'accordo della Conferenza Stato-Regioni, nonché gli ulteriori atti istruttori e ricognitivi. Dal testo non risultano specificamente riportati i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Nel corso del giudizio la società ha dichiarato di avere aderito alla procedura prevista dall'art. 8, comma 3, d.l. n. 34/2023, convertito dalla l. n. 56/2023, e di avere versato il 48% dell'importo originariamente addebitato, chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 84, comma 4, c.p.a. Ha escluso la possibilità di dichiarare la cessazione della materia del contendere prevista dall'art. 8, comma 3, d.l. n. 34/2023, perché tale effetto richiede cumulativamente il tempestivo pagamento della quota ridotta e il provvedimento dell'ente regionale o provinciale che accerti l'avvenuto pagamento, con relativa comunicazione alla segreteria del TAR; nel fascicolo mancava tale accertamento. Tuttavia, l'adesione alla procedura di riduzione e l'affermato adempimento delle obbligazioni pecuniarie hanno consentito di desumere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della controversia e delle sopravvenienze normative.
Norme richiamate
art. 9-ter d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125
Costituisce la base normativa del meccanismo di ripiano del superamento dei tetti di spesa per l'acquisto di dispositivi medici relativo agli anni 2015-2018.
art. 8, comma 3, d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla l. 26 maggio 2023, n. 56
L'integrale e tempestivo versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo estingue l'obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti. Le regioni e le province autonome accertano il tempestivo versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere nei giudizi di cui al primo periodo, con compensazione delle spese di lite
La cessazione della materia del contendere richiede una fattispecie complessa, composta sia dal pagamento tempestivo della quota ridotta da parte dell'impresa sia dall'accertamento regionale o provinciale dell'avvenuto pagamento e dalla sua comunicazione alla segreteria del TAR.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa
Anche in assenza dei presupposti formali per la cessazione della materia del contendere, fatti sopravvenuti e comportamenti univoci delle parti, come l'adesione alla procedura di riduzione e l'adempimento delle obbligazioni, possono dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La sopravvenuta carenza di interesse comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere prevista da una disposizione speciale si perfeziona soltanto quando siano integrati cumulativamente tutti gli adempimenti normativamente richiesti, compresi quelli posti a carico dell'amministrazione e la loro documentazione nel processo.
- Il tempestivo pagamento dell'importo ridotto da parte dell'operatore economico non è, da solo, sufficiente a determinare la cessazione della materia del contendere quando la legge richieda anche un provvedimento amministrativo di accertamento e la sua comunicazione al giudice.
- Quando fatti sopravvenuti e comportamenti univoci della parte ricorrente dimostrano il venir meno dell'interesse alla decisione, il giudice può dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., anche se non risultano integrati i presupposti formali per la cessazione della materia del contendere.
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