Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 31/05/2016 n. 11311 - Corte di Cassazione

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - CRITERI DI VALUTAZIONE - Corrispettivi per prestazioni periodiche - Criteri d'imputazione - Ultimazione della parte di prestazione a cui si riferiscono - Fattispecie in tema di cessione di marchio.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società contestava il diniego del rimborso di ILOR e IRPEG versate in eccesso. La società incorporata aveva imputato integralmente all'esercizio 1990 il corrispettivo di 500.000.000 di lire ricevuto per la cessione quinquennale di un marchio, invece di distribuirlo in quote annuali di 100.000.000 di lire per ciascun anno di durata del contratto. Secondo la ricorrente, tale imputazione violava il principio di competenza economica e aveva determinato un indebito aumento del reddito e delle imposte dovute nel 1990.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza della Commissione Tributaria Centrale e deciso la causa nel merito, riconoscendo il diritto della contribuente al rimborso delle somme indebitamente versate. Ha stabilito che i corrispettivi derivanti da prestazioni periodiche devono essere imputati agli esercizi in cui maturano le singole prestazioni, indipendentemente dalla data di fatturazione o di incasso. L'Agenzia delle Entrate è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 3.000 euro, oltre spese forfetarie del 15% e accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 75 del D.P.R. n. 917 del 1986, nella numerazione vigente all'epoca

    I corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti ... alla data in cui le prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da ... contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi.

    Il principio di competenza economica impone di imputare i ricavi all'esercizio in cui matura la relativa prestazione. Per i contratti periodici, il ricavo va quindi distribuito nei diversi esercizi di riferimento e non concentrato nell'anno dell'incasso o della fatturazione.

  • Art. 109 del D.P.R. n. 917 del 1986

    È la numerazione attuale della disposizione sul principio di competenza fiscale dei componenti positivi e negativi del reddito d'impresa.

  • Art. 38 del D.P.R. n. 602 del 1973

    Consente al contribuente di chiedere il rimborso delle imposte versate in tutto o in parte senza che sussistesse il relativo obbligo, anche quando il pagamento indebito derivi da un errore nella dichiarazione dei redditi, nel rispetto del termine decadenziale applicabile.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato invocato per denunciare la violazione e falsa applicazione delle norme tributarie rilevanti.

Massime di principio

  • Nei contratti che prevedono prestazioni o corrispettivi periodici, i ricavi devono essere imputati ai singoli esercizi in cui le prestazioni maturano, anche se il pagamento è anticipato e integrale.
  • La data di fatturazione o di riscossione non prevale sul principio di competenza economica ai fini della determinazione del reddito d'impresa.
  • Le regole di imputazione temporale dei componenti di reddito sono inderogabili sia per il contribuente sia per l'Amministrazione finanziaria.
  • Se un errore contabile o dichiarativo determina il pagamento di imposte non dovute, il contribuente può chiederne il rimborso secondo la disciplina applicabile e nei termini previsti.
  • La corretta distribuzione temporale dei ricavi secondo la durata effettiva della prestazione non costituisce, di per sé, un'operazione elusiva: applicare il principio di competenza non dipende dalla maggiore o minore convenienza fiscale.
  • In situazioni analoghe occorre verificare il contenuto concreto del contratto, la periodicità delle prestazioni, il momento di maturazione dei corrispettivi e il rispetto dei termini per la richiesta di rimborso.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.