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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36710/2023 del 05/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto del 20/06/2022 che confermava, in sede di prevenzione, la confisca disgiunta di numerosi beni ritenuti riconducibili alla pericolosita' sociale di Rodà Francesco Antonio ex art. 1, comma 1, lett. b) d.lgs. n.159/2011. I ricorrenti contestavano: vizi procedurali (assenza del proposto detenuto alle udienze successive senza traduzione/videocollegamento; ritardo nel deposito della motivazione e illegittima sospensione del termine di efficacia del sequestro), omissione di perizia richiesta, erronea applicazione dei principi indicati nella precedente decisione di cassazione resa con rinvio (in particolare sulla definizione e delimitazione della pericolosita', sulla correlazione temporale tra condotte illecite e acquisizione dei beni, e sulla valutazione della sproporzione tra redditi leciti e investimenti), mancata considerazione della presunta autonomia patrimoniale dei terzi e della posizone favorevole di Manglaviti (assolta in primo grado e poi condannata nel procedimento penale), nonche' motivazione insufficiente circa la confisca del saldo bancario riferito a Planet Win (ragione del ricorso di Nucera).

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di Rodà Francesco Antonio (ritenendolo infondato) e ha dichiarato inammissibili i ricorsi dei terzi (Manglaviti, Rodà Sara, Rodà Giulia) e di Nucera Giovanni. Il Collegio ha ritenuto legittima la ricostruzione della Corte d'Appello: le condanne penali definitive e le risultanze processuali dimostrano la commissione, in un arco temporale significativo, di delitti 'lucrogenetici' (abuso di attivita' finanziaria, usura, cessione abituale di stupefacenti) che hanno prodotto redditi illeciti consistenti; sussisteva la correlazione temporale tra attività delittuosa e acquisti; la sproporzione tra redditi leciti e valore degli investimenti giustifica la confisca di prevenzione anche quando il valore dei beni eccede l'ammontare accertato dei profitti penalmente quantificati; le doglianze procedurali sono infondate (la mancata partecipazione del detenuto era volontaria salvo prova contraria, la pubblicita' dell'udienza non impone la lettura immediata del dispositivo trattandosi di decreto, e la sospensione del termine e' stata regolarmente verbalizzata). La Corte ha altresì confermato che i terzi non hanno dimostrato una capacità patrimoniale autonoma sufficiente a escludere la fittizia intestazione. A carico dei ricorrenti e dei terzi e' stata disposta la condanna alle spese processuali e l'irrogazione di una sanzione pecuniaria per inammissibilita' pari a euro 3.000, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.lgs. n.159 del 2011

    art. 1 comma 1 lett. b; art. 7 comma 4; art. 7 comma 10 sexies; art. 24 comma 2; art. 27 comma 6

    La norma sulla prevenzione (art.1, lett. b) richiede l'accertamento di delitti commessi abitualmente che abbiano prodotto profitti effettivi e che i proventi costituiscano componente significativa del tenore di vita. L'art.7 disciplina la partecipazione del detenuto all'udienza (deve manifestare volontariamente la volonta' di partecipare perche' sorga l'obbligo di traduzione/videocollegamento). L'art.7 comma 10 sexies e l'art.24 consentono il deposito successivo della motivazione e la sospensione del termine di efficacia del sequestro quando la redazione della motivazione sia complessa; la verbalizzazione della 'riserva' e del 'termine lungo' giustifica la proroga; l'art.27 comma 6 e' richiamato ma la Corte ha ritenuto corretta la sospensione verbalmente disposta.

  • Corte costituzionale, sentenza n.24 del 2019

    Richiamata come parametro interpretativo per delimitare la nozione di pericolosita' sociale: occorre prova di abitualita', produzione effettiva di redditi illeciti e incidenza significativa di tali redditi sul tenore di vita; la giurisprudenza deve precisare le categorie di reato poste a fondamento della misura.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la sanzione pecuniaria in caso di ricorso/processo con profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilita', applicata in favore della cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Per la confisca di prevenzione ex d.lgs. 159/2011 (art.1 lett. b) occorre dimostrare, con elementi di fatto, l'abitualita' di delitti lucrogenetici, la produzione effettiva di profitti e l'incidenza significativa di tali profitti sul tenore di vita del soggetto.
  • La confisca di prevenzione non e' necessariamente limitata al valore dei profitti penalmente quantificati: la verifica della sproporzione tra redditi leciti e valore degli investimenti nel periodo pertinente costituisce presupposto idoneo a fondare una presunzione ragionevole dell'origine illecita dei beni.
  • La disponibilita' di una attivita' economica formata inizialmente con risorse illecite puo' rendere illecito anche il successivo utile d'impresa se emerge che l'attivita' si e' auto-alimentata con proventi illeciti o con evasione, con conseguente possibile estensione della confisca.
  • I terzi intestatari che contestano la fittizia intestazione devono fornire prova convincente della autonoma capacita' patrimoniale e della lecita provenienza dei singoli beni; semplici allegazioni non sono sufficienti a superare la presunzione derivante dalla sproporzione e dalle risultanze penali.
  • I vizi procedurali relativi alla mancata partecipazione del detenuto alle udienze richiedono prova che il detenuto avesse richiesto la partecipazione; la sola trattazione in forma pubblica non muta le regole proprie del rito di prevenzione e non impone la lettura immediata del dispositivo quando il provvedimento sia un decreto con motivazione differita.
  • La richiesta di consulenza tecnica o ulteriori mezzi istruttori puo' essere ritenuta superflua se la corte di merito ha compiutamente motivato, con riferimento alle risultanze penali e alla analisi della sproporzione, l'assenza di sufficiente prova di lecita provenienza dei beni.

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