Sentenza n. 3698/2026 - Roma, Sezione 1
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio - inadempimento serbato dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad relativamente alla richiesta di convocazione del ricorrente e di lavorazione della domanda di visto di ingresso per studio nonché per l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere sulla richiesta di convocazione del ricorrente e di lavorazione della domanda di visto per studio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di convocazione e di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto d’ingresso per motivi di studio
Esito
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio serbato dall’Ambasciata d’Italia ad Islamabad sulla richiesta di convocazione e di lavorazione della domanda di visto d’ingresso per studio. Ha chiesto la dichiarazione dell’illegittimità del silenzio e l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che, nelle more del giudizio, l’Amministrazione aveva attivato il procedimento fissando l’appuntamento richiesto per la presentazione della domanda di visto, calendarizzato per il 3 novembre 2025. Tale attività è stata ritenuta idonea a soddisfare integralmente la pretesa azionata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, considerando il tempo non particolarmente esteso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso e il comportamento collaborativo dell’Amministrazione, anche in ragione dell’elevato numero di istanze analoghe. L’Amministrazione è stata comunque condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina l’azione contro il silenzio dell’Amministrazione; nel caso concreto, l’attivazione del procedimento nelle more ha determinato il venir meno dell’interesse alla decisione sulla domanda.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa del ricorrente risulta integralmente soddisfatta nelle more del giudizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto normativo per l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quali ulteriori presupposti per la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nell’azione contro il silenzio, la fissazione dell’appuntamento necessario per presentare una domanda amministrativa può integrare pieno soddisfacimento della pretesa azionata, quando la domanda giudiziale riguardi proprio la convocazione e l’attivazione del relativo procedimento.
- Se l’Amministrazione provvede nelle more del giudizio contro il silenzio e soddisfa integralmente la pretesa dedotta, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., in combinato disposto con l’art. 117 c.p.a.
- La compensazione delle spese può essere giustificata dal breve intervallo tra la richiesta amministrativa e la proposizione del ricorso, nonché dal comportamento dell’Amministrazione che abbia provveduto in tempi ragionevoli tenendo conto dell’elevato numero di istanze analoghe; resta possibile porre a carico dell’Amministrazione la restituzione del contributo unificato versato dal ricorrente.
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