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Sentenza

Sentenza n. 42/2026 - Pescara, Sezione 1

per la ottemperanza alla sentenza n. 473/2024 emessa in data 3.10.2024 dal Tribunale di Pescara - sezione Lavoro

Giustizia amministrativa202500452

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Pescara, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Pescara, Sezione lavoro, n. 473/2024, che le aveva riconosciuto il beneficio della carta elettronica per gli anni scolastici indicati nel titolo giudiziale. Il ricorso si fonda sulla mancata ottemperanza dell’Amministrazione e sul decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Il Tribunale richiama il proprio orientamento secondo cui tale disposizione è applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche al giudizio di ottemperanza relativo a condanne al pagamento di somme di denaro. L’Amministrazione non può giustificare l’inottemperanza invocando la competenza di altro organo centrale del medesimo Ministero, poiché il responsabile del procedimento deve adottare il provvedimento finale ove competente oppure trasmettere gli atti all’organo competente.

La decisione

Il TAR accoglie il ricorso di ottemperanza e ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale ordinario, accreditando le somme riconosciute a titolo di bonus nella carta elettronica del docente, secondo le modalità e con gli accessori indicati nel titolo giudiziale. L’esecuzione deve avvenire entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. In caso di perdurante inerzia, il Prefetto di Pescara, o un funzionario da lui individuato, è nominato commissario ad acta e dovrà provvedere in sostituzione dell’Amministrazione entro il termine stabilito dal dispositivo. Il TAR esclude la penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, c.p.a., considerando contenuto l’importo da corrispondere e già prevista la produzione di interessi. Il Ministero è condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 500,00 oltre contributo unificato e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Gli atti sono trasmessi alla Procura regionale della Corte dei conti per le eventuali valutazioni di competenza, in ragione della serialità del contenzioso.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 121 ss., l. 107/2015

    beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

    Il beneficio riconosciuto dal titolo giudiziale deve essere attribuito mediante accredito delle somme sulla carta elettronica del docente.

  • art. 74 c.p.a.

    Nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata.

    La manifesta fondatezza del ricorso consente la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito nella l. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

    Il termine di 120 giorni opera anche nel giudizio di ottemperanza relativo a condanne al pagamento di somme di denaro, con gli adattamenti derivanti dalla disciplina processuale amministrativa.

  • art. 115, comma 3, c.p.a.

    ai fini del giudizio di ottemperanza, non è necessaria l’apposizione della formula esecutiva

    Nel giudizio di ottemperanza non è necessario che il titolo sia munito della formula esecutiva richiesta per l’esecuzione civile.

  • art. 6, comma 1, lett. e), l. 241/1990

    il responsabile del procedimento adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all’organo competente per l’adozione

    L’Amministrazione intimata non può giustificare l’inottemperanza richiamando genericamente la competenza di altro organo interno, dovendo il responsabile procedere all’adozione o alla trasmissione degli atti.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora può essere esclusa quando, in relazione all’importo contenuto e alla maturazione degli interessi prevista dal titolo, non ricorrono i presupposti per la sua applicazione.

Massime di principio

  • Il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 per l’esecuzione dei titoli giudiziali di condanna al pagamento di somme di denaro è applicabile anche al giudizio amministrativo di ottemperanza, con gli adattamenti necessari alla diversa disciplina processuale.
  • Ai fini del giudizio di ottemperanza non è necessaria l’apposizione della formula esecutiva prevista per l’esecuzione civile, in forza dell’art. 115, comma 3, c.p.a.
  • L’Amministrazione non può sottrarsi all’obbligo di eseguire un giudicato invocando la competenza di un diverso organo interno: il responsabile del procedimento deve adottare il provvedimento finale, ove competente, oppure trasmettere gli atti all’organo competente.
  • Quando il giudicato riconosce somme da accreditare su una specifica carta elettronica del docente, l’ottemperanza richiede l’accredito secondo la modalità stabilita dal titolo e non una diversa forma di pagamento.
  • La penalità di mora nel giudizio di ottemperanza non deve essere applicata se l’importo da corrispondere è contenuto e il titolo giudiziale prevede già la maturazione di interessi, sicché la misura risulta non necessaria o sproporzionata.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereEfficacia ed esecutorietà

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