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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20297/2023 del 14/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un lavoratore assunto dal 20 ottobre 2000 con una serie di contratti a termine presso un consorzio di bonifica siciliano, della legittimità del termine apposto ai rapporti. In primo e secondo grado era stato accertato che le causali addotte dal datore di lavoro (manutenzione straordinaria, temporanea e/o attività stagionali o avventizie) non erano state provate in modo idoneo, con conseguente dichiarazione di nullità del termine, conversione del rapporto a tempo indeterminato e condanna al risarcimento ex art. 32 L. n. 183/2010. Il consorzio ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione della disciplina regionale siciliana e dell'art. 97 Cost., sostenendo che per i consorzi di bonifica l'assunzione stabile è subordinata a concorso o prova pubblica selettiva, con impossibilità giuridica di conversione del rapporto; (2) violazione dell'art. 11 d.lgs. n. 368/2001 e del c.c.n.l. di settore, deducendo che il contratto del 20 ottobre 2000 rientrava nella disciplina transitoria che consentiva l'assunzione a termine di operai avventizi e che il lavoratore era stato addetto a lavori stagionali; (3) violazione dell'art. 115 c.p.c., assumendo che la prova delle causali giustificative fosse stata fornita con la delibera autorizzativa e il contratto; (4) censura sulla condanna risarcitoria ex art. 32 L. n. 183/2010, da ritenersi insussistente se fosse stata riconosciuta la legittimità del termine. Il lavoratore ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che per i consorzi di bonifica siciliani la normativa regionale e il quadro giurisprudenziale impediscano la conversione dei rapporti a termine illegittimi in rapporti a tempo indeterminato, poiché ciò si porrebbe in contrasto con il divieto di nuove assunzioni stabili senza concorso. Ha rigettato i motivi secondo, terzo e quarto: ha escluso che l'art. 11 d.lgs. n. 368/2001 potesse sanare un termine illegittimo o consentire la proroga di contratti originariamente invalidi; ha ritenuto infondato il richiamo al vizio di omesso esame e alla violazione dell'art. 115 c.p.c., osservando che il lavoratore aveva già allegato in citazione la natura non temporanea delle mansioni e che il consorzio non aveva fornito prova specifica delle causali; ha infine confermato il risarcimento ex art. 32 L. n. 183/2010, perché la nullità del termine restava ferma anche se la conversione del rapporto era giuridicamente preclusa. In dispositivo, la Corte ha cassato la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione di conversione del rapporto e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha rigettato la domanda di conversione; ha poi compensato le spese dell'intero giudizio e ha escluso l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 3 L.R. Sicilia n. 49 del 1981

    Richiamato dal ricorrente per sostenere un regime speciale delle assunzioni dei consorzi di bonifica.

  • artt. 6, 7 e 9 L.R. Sicilia n. 14 del 1958

    Richiamati dal ricorrente a fondamento dell'obbligo di concorso o prova pubblica selettiva per l'assunzione di personale stabile.

  • art. 3 L.R. Sicilia n. 12 del 1991

    Invocato per sostenere il divieto di stabilizzazione senza procedura selettiva.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato come parametro di imparzialità e buon andamento per escludere assunzioni stabili senza concorso.

  • art. 32 L. n. 183 del 2010

    Usato per confermare la condanna all'indennità risarcitoria in misura pari a otto mensilità, parametrata alla durata del rapporto e alle dimensioni dell'azienda.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per recepire integralmente la ricostruzione normativa già compiuta da precedente giurisprudenza di legittimità.

  • l.r. n. 76 del 1995

    Interpretata nel senso che ha autorizzato solo assunzioni a tempo determinato secondo la legge n. 230/1962, senza derogare al divieto di assunzioni a tempo indeterminato.

  • l.r. n. 45 del 1995, art. 32

    Letto come norma che vietava le assunzioni a tempo indeterminato nei consorzi di bonifica.

  • legge n. 230 del 1962

    Richiamata come disciplina ratione temporis applicabile alle assunzioni a termine; la sua violazione rende illegittimo il termine apposto.

  • d.lgs. n. 368 del 2001, art. 11

    La norma transitoria è interpretata come riferita solo alle clausole collettive legittimanti il ricorso al termine; non sana né proroga contratti individuali con termine illegittimo.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura è respinta perché non è consentito in cassazione riesaminare il materiale probatorio in chiave di omesso esame o travisamento.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    La Corte, cassata la statuizione sulla conversione, decide nel merito rigettando la domanda perché non occorrono ulteriori accertamenti di fatto.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Esclusa l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Per i consorzi di bonifica siciliani, la disciplina regionale può imporre un divieto di nuove assunzioni a tempo indeterminato senza concorso o prova pubblica selettiva; quando tale divieto opera, la nullità del termine illegittimamente apposto non può essere sanata mediante conversione del rapporto a tempo indeterminato.
  • La norma transitoria che conserva l'efficacia di clausole collettive in materia di lavoro a termine si riferisce alle sole pattuizioni che consentono legittimamente il ricorso al contratto a termine; non può essere invocata per prorogare o legittimare contratti individuali originariamente stipulati fuori dalle ipotesi consentite dalla legge.
  • Ai fini dell'onere della prova sulla legittimità del termine, il datore di lavoro deve dimostrare in modo specifico l'effettiva ricorrenza delle causali giustificative; la mera produzione del contratto o di una delibera autorizzativa non basta se non prova concretamente la natura straordinaria, temporanea o stagionale delle mansioni.
  • Quando l'attore ha già allegato nel ricorso introduttivo i fatti costitutivi della pretesa e il convenuto li contesta, non sorge un onere dell'attore di 'contestare la contestazione'; la parte che invoca la legittimità del termine deve comunque fornire la prova dei fatti giustificativi allegati.
  • Se la nullità del termine resta accertata, il risarcimento previsto dalla disciplina speciale dei contratti a termine illegittimi può essere confermato anche quando la conversione del rapporto sia giuridicamente preclusa da norme pubblicistiche o regionali che vietano l'assunzione stabile.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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