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Sentenza

Sentenza n. 3453/2026 - Milano, Sezione 2

per l’ottemperanza - della sentenza n. 3772/2023, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 8 novembre 2023.

Giustizia amministrativa202600344

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell’esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che aveva ordinato l’attribuzione della Carta docente per cinque anni scolastici

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 3772/2023 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato a mettere a sua disposizione la Carta docente del valore nominale di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, per complessivi 2.500 euro. La sentenza era stata notificata all’Amministrazione e, alla data del ricorso per ottemperanza, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione giudiziale nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Nonostante il passaggio in giudicato e la notificazione del titolo, l’Amministrazione non aveva dato esecuzione alla condanna. La ricorrente ha quindi chiesto l’ordine di esecuzione e la nomina preventiva di un Commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto, senza fornire prova dell’integrale adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del Tribunale di Milano era passata in giudicato ai sensi dell’art. 324 c.p.c., come attestato dalla cancelleria, ed era stata notificata in copia conforme all’Amministrazione. Era inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. In assenza della prova dell’avvenuta esecuzione, il Ministero è stato obbligato a erogare entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza l’importo di 500 euro per ciascuno dei cinque anni scolastici, per complessivi 2.500 euro. Per il caso di perdurante inottemperanza, il TAR ha nominato quale Commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, da attivare su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero; il Commissario dovrà adempiere entro i successivi 60 giorni, senza compenso aggiuntivo. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 800 euro di spese di giudizio, oltre oneri e spese generali, nonché alla rifusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 324 c.p.c.

    Il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario costituisce presupposto per la proposizione dell’azione di ottemperanza.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    L’esecuzione giudiziale nei confronti della pubblica amministrazione può essere intrapresa solo dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede del debitore.

  • art. 474 c.p.c.

    Ai fini dell’esecuzione, il titolo esecutivo è la sentenza munita dell’attestazione di conformità.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del diritto alla Carta elettronica del docente, riconosciuto nel caso concreto dalla sentenza da eseguire.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando la pubblica amministrazione, destinataria della condanna, non dimostri di avervi dato integrale esecuzione.
  • Prima di procedere all’esecuzione giudiziale di una sentenza nei confronti di una pubblica amministrazione deve essere notificato presso la sede dell’Amministrazione il titolo esecutivo munito dell’attestazione di conformità e deve decorrere il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • In sede di ottemperanza, accertata l’inerzia dell’Amministrazione nell’esecuzione di un giudicato avente contenuto determinato, il giudice può assegnare un termine per adempiere e nominare preventivamente un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza.
  • Il Commissario ad acta può essere individuato in un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica; quando l’incarico rientra nei suoi compiti istituzionali, non è dovuto alcun compenso aggiuntivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

Testo integrale

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