Sentenza del 23/07/2015 n. 7555 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Agevolazioni ed esenzioni - IRES, IRAP, IVA - Società sportive dilettantistiche.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'associazione ha impugnato l'avviso di accertamento relativo all'anno 2008, riguardante IRES, IRAP e IVA. Ha contestato la validità della notificazione, la carenza di motivazione dell'atto, l'utilizzo del metodo induttivo e di presunzioni, l'illegittimità dell'autorizzazione della Procura posta a fondamento dell'ispezione e la qualificazione dell'attività come commerciale. Ha sostenuto di svolgere attività istituzionale non commerciale e di possedere i requisiti statutari per beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per le associazioni sportive dilettantistiche.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello e confermato la decisione di primo grado. Ha ritenuto sanata ogni eventuale nullità della notificazione per effetto della proposizione del ricorso, ha considerato adeguatamente motivato l'avviso di accertamento e ha ritenuto valida l'autorizzazione all'ispezione. Nel merito, ha stabilito che il possesso dei requisiti statutari non è sufficiente per ottenere le agevolazioni fiscali: occorre dimostrare il concreto svolgimento di una reale attività associativa. Nel caso esaminato, l'associazione operava come una palestra commerciale, con numerosi iscritti, pagamento di rette mensili a prezzi di mercato, assenza di effettiva partecipazione degli associati alla vita sociale e mancata prova dello svolgimento di assemblee e attività istituzionali. Gli elementi raccolti sono stati ritenuti gravi, precisi e concordanti per qualificare l'attività come commerciale. L'appellante è stata condannata al pagamento delle spese del grado, liquidate in 500 euro.
Norme richiamate
Art. 4 D.P.R. 633/1972
Le agevolazioni IVA per gli enti associativi richiedono non solo la conformità formale dello statuto, ma anche lo svolgimento concreto delle prestazioni secondo modalità realmente associative e non meramente commerciali.
Artt. 111 e 111-bis D.P.R. 917/1986 (TUIR)
Il regime agevolato per gli enti non commerciali e le associazioni sportive dilettantistiche presuppone il rispetto sostanziale delle condizioni previste dalla legge. L'ente può perdere la qualifica non commerciale quando esercita prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d'imposta.
Art. 149, comma 4, D.P.R. 917/1986
La disposizione è stata invocata dall'associazione, ma non è stata ritenuta applicabile in concreto poiché l'attività effettivamente svolta presentava caratteristiche commerciali.
Art. 5 D.Lgs. 460/1997
L'inserimento nello statuto delle clausole richieste dalla normativa antielusiva è necessario, ma non sufficiente: il giudice deve verificare che tali clausole siano rispettate nella concreta gestione dell'ente.
Art. 56 D.P.R. 633/1972
L'avviso di accertamento è adeguatamente motivato quando consente al contribuente di conoscere gli elementi essenziali della pretesa tributaria e di contestarla efficacemente, anche mediante rinvio a un processo verbale di constatazione già conosciuto.
Art. 156 c.p.c.
L'eventuale nullità della notificazione dell'avviso di accertamento è sanata dalla proposizione del ricorso, quando l'atto abbia comunque raggiunto il proprio scopo.
Art. 145 c.p.c. e art. 46 c.c.
La notificazione a una persona giuridica o a un'associazione non riconosciuta è regolare quando avviene presso la sede effettiva o operativa e a un soggetto collegato all'ente e incaricato, anche informalmente, di ricevere la corrispondenza.
Massime di principio
- Per ottenere le agevolazioni fiscali riservate agli enti non commerciali e alle associazioni sportive dilettantistiche non basta avere uno statuto conforme alla legge: è necessario dimostrare una reale vita associativa e il concreto rispetto delle clausole statutarie.
- Un'attività organizzata come una palestra commerciale, con accesso generalizzato, rette mensili a prezzi di mercato e assenza di partecipazione degli iscritti alla gestione dell'ente, può essere qualificata come attività commerciale anche se formalmente svolta da un'associazione sportiva dilettantistica.
- La mancanza di assemblee effettive, di partecipazione degli associati, di conoscenza degli organi sociali e di altri elementi di democrazia interna costituisce un importante indice di natura commerciale dell'attività.
- L'amministrazione finanziaria può utilizzare presunzioni gravi, precise e concordanti per ricostruire i ricavi e contestare il regime agevolato, soprattutto quando emergano dati organizzativi, elenchi degli iscritti, pagamenti periodici e prezzi comparabili a quelli di mercato.
- La proposizione del ricorso normalmente sana la nullità della notificazione quando dimostra che l'atto è stato effettivamente conosciuto e ha raggiunto il suo scopo.
- Per prevenire contestazioni, un ente sportivo dovrebbe documentare non solo lo statuto, ma anche le convocazioni e i verbali delle assemblee, la partecipazione degli associati, le decisioni degli organi sociali, l'effettiva attività sportiva e la distinzione tra attività istituzionale e attività commerciale.
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