Sentenza n. 356/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'ottemperanza alla sentenza n. 128/2024 resa dal Tribunale Chieti, sez. Lavoro, per l'erogazione della carta docente in favore della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o tardiva esecuzione della sentenza del giudice ordinario che riconosceva il diritto alla carta docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 128/2024 del Tribunale di Chieti, sezione lavoro, avente ad oggetto l'erogazione della carta docente. Nel corso dell'udienza camerale, la difesa della ricorrente ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, riferendo che il Ministero aveva finalmente soddisfatto la pretesa mediante la corresponsione delle somme spettanti. È stata comunque chiesta la condanna del Ministero alle spese, in ragione della tardiva esecuzione intervenuta solo dopo l'instaurazione del giudizio di ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che l'interesse originariamente leso era stato integralmente soddisfatto e che non permaneva alcun contrasto tra le parti. Le spese sono state poste a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale, poiché il soddisfacimento della pretesa è avvenuto soltanto dopo l'introduzione del giudizio di ottemperanza. Il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 500,00, oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato, ove versato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
considerato, in definitiva, che debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, viene meno ogni ragione di contrasto tra le parti per l'integrale soddisfacimento dell'interesse sostanziale azionato.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale soddisfacimento della pretesa del ricorrente successivamente all'instaurazione del giudizio determina la cessazione della materia del contendere, in quanto viene meno l'interesse sostanziale alla decisione.
- Anche quando il giudizio di ottemperanza si conclude per cessazione della materia del contendere, le spese possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, ponendole a carico dell'amministrazione che abbia eseguito tardivamente il giudicato soltanto dopo l'introduzione del giudizio.
- La tardiva esecuzione della decisione azionata in ottemperanza giustifica la condanna dell'amministrazione alla rifusione delle spese processuali, anche se l'obbligo sostanziale è stato adempiuto prima della decisione.
Come è indicizzato
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