Cassazione Civile, Ordinanza n. 21471/2026 del 24/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal diniego, in primo e in secondo grado, del riconoscimento della retribuzione/indennità di posizione prevista dalla contrattazione collettiva dell'ENAC a favore di un dipendente inquadrato come ingegnere elettronico e poi collocato in quiescenza. Il ricorrente sostiene di avere svolto attività riconducibili a una posizione organizzativa retribuibile ai sensi dell'art. 83 del c.c.n.l. ENAC 1998/2001, dell'art. 7 del c.c.n.i. 1998/2001 e dell'accordo sindacale del 19 novembre 2003, valorizzando la tabella allegata come sistema di tipizzazione aperta; contesta inoltre che fosse necessaria un'allegazione specifica di "attività aggiuntive" rispetto alle mansioni ordinarie e che fosse indispensabile un formale provvedimento di conferimento dell'incarico. Con il ricorso per cassazione articola cinque motivi: 1) violazione dei canoni ermeneutici contrattuali e delle norme collettive per errata sussunzione e per avere la Corte territoriale limitato la figura del responsabile di attività ad alta specializzazione al Program Manager; 2) violazione delle medesime fonti per avere ritenuto necessario, per gli incarichi diversi dal Program Manager, un conferimento formale del Direttore Generale; 3) omesso esame circa il fatto che l'ENAC non avesse contestato il pagamento della retribuzione di posizione ad altri professionisti; 4) violazione delle norme processuali e dell'art. 2697 c.c. per avere imposto al lavoratore un onere di allegazione non previsto dalla disciplina collettiva; 5) in subordine, ulteriore violazione delle fonti collettive per non avere ricondotto le attività svolte nella prima esemplificazione della tabella dell'accordo sindacale.
La decisione
La Corte di cassazione accoglie il primo, il secondo e il quarto motivo di ricorso nei limiti indicati in motivazione, ritenendo fondato il rilievo secondo cui la verifica del diritto all'indennità non doveva essere condotta pretendendo l'allegazione di "attività aggiuntive" rispetto a quelle ordinarie, bensì accertando se il dipendente fosse stato incaricato di funzioni con le caratteristiche di posizione organizzativa delineate dalla disciplina collettiva dell'ente. La Corte afferma che il sistema contrattuale ENAC individua compiutamente tali posizioni e che, in presenza di assegnazione di fatto a mansioni proprie di una posizione organizzativa previamente istituita, il dipendente ha diritto al corrispondente trattamento economico anche se manchi o sia illegittimo il formale provvedimento di conferimento, richiamando l'art. 2126, comma 2, c.c. Il quinto motivo è dichiarato assorbito. Il terzo motivo è dichiarato inammissibile perché la mancata contestazione del pagamento a terzi di un diverso trattamento non è circostanza decisiva e, comunque, nel lavoro pubblico contrattualizzato l'eventuale illegittimo riconoscimento ad altri non genera un diritto soggettivo identico in capo al ricorrente. La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d'appello di Torino, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è richiamato come base dei motivi di violazione di legge relativi all'interpretazione della disciplina collettiva e delle norme processuali.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
è richiamato per censurare l'omesso esame di un fatto decisivo; la censura è poi ritenuta inammissibile perché il fatto dedotto non è decisivo.
artt. 1362, 1363, 1365, 1366 c.c.
sono utilizzati per contestare l'interpretazione delle clausole collettive; la Corte valorizza l'esegesi sistematica delle fonti contrattuali ENAC.
art. 83 c.c.n.l. per il personale non dirigente dell'ENAC 1998/2001
individua, nel sistema contrattuale dell'ente, le funzioni e le posizioni organizzative cui può essere collegata la retribuzione di posizione.
devolve alla commissione paritetica la definizione dei criteri per l'attribuzione della retribuzione di posizione.
art. 1 dell'accordo sindacale del 19 novembre 2003
con la tabella allegata concorre a delineare integralmente le posizioni organizzative e i criteri di categorizzazione.
richiamato nel quarto motivo in relazione ai limiti del thema decidendum e dell'onere allegatorio.
richiamato nel quarto motivo per denunciare un supposto vizio di ultrapetizione o omissione di pronuncia nella valutazione dell'allegazione del lavoratore.
richiamato nel quarto motivo in relazione alla valutazione delle prove e delle allegazioni di parte.
richiamato nel quarto motivo come norma sull'inadempimento, ma la Corte centra la decisione sull'inquadramento collettivo del diritto al trattamento economico.
richiamato nel quarto motivo sull'onere della prova; la Corte esclude che la disciplina collettiva imponesse l'allegazione di specifiche attività aggiuntive rispetto a quelle ordinarie.
art. 2126, secondo comma, c.c.
consente il riconoscimento del trattamento economico corrispondente anche in caso di invalidità del conferimento formale, quando le mansioni proprie della posizione organizzativa siano state di fatto svolte.
Massime di principio
- Nelle controversie relative a indennità o retribuzioni di posizione previste dalla contrattazione collettiva, l'accertamento va svolto secondo il sistema delineato dalle fonti collettive applicabili, verificando se le mansioni concretamente svolte corrispondano a una posizione organizzativa tipizzata, e non pretendendo necessariamente l'allegazione di generiche attività "aggiuntive" rispetto alle ordinarie mansioni.
- Se la contrattazione collettiva ha già predeterminato le posizioni organizzative e i relativi criteri di attribuzione, la mancanza o l'illegittimità del provvedimento formale di conferimento non esclude il diritto del lavoratore al trattamento economico corrispondente, quando risulti di fatto l'assegnazione alle relative funzioni.
- Nel lavoro pubblico contrattualizzato, l'eventuale riconoscimento illegittimo di un trattamento economico ad altri dipendenti non fonda, di per sé, un diritto soggettivo identico in capo al lavoratore che invochi il medesimo emolumento.
- La doglianza ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando il fatto omesso non sia decisivo, cioè quando, anche se considerato, non sarebbe idoneo a mutare l'esito della controversia.
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