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Legge

L.R. Lazio 9/2012

Modifiche alla legge regionale 10 novembre 1997, n. 41 (Realizzazione di aviosuperfici e campi di volo)(1)

Normativa regionaleL.R. Lazio 9/2012Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la disciplina toscana su realizzazione e gestione di aviosuperfici e campi di volo, definendo autorizzazioni comunali, requisiti localizzativi e tecnici, limiti edilizi e tutele paesaggistiche. Prevede ricognizione comunale entro il 31 dicembre 2012 e salva gli impianti già autorizzati al 31 dicembre 2011 in specifiche aree. Nessun onere per il bilancio regionale.

Modifiche alla disciplina regionale di aviosuperfici e campi di volo

Modifiche alla disciplina regionale di aviosuperfici e campi di volo

La legge regionale aggiorna la disciplina toscana sulla realizzazione e sull’esercizio di aviosuperfici e campi di volo, coordinandola con la normativa statale in materia aeronautica, urbanistica, ambientale e paesaggistica. Il provvedimento interviene sui requisiti autorizzativi, sulle modalità costruttive, sui limiti localizzativi e sul regime transitorio degli impianti esistenti.

Oggetto e ambito della disciplina

La legge regionale disciplina la realizzazione e l’esercizio di aviosuperfici e campi di volo per aeromobili nel territorio regionale. L’ambito comprende anche le attività sportive e ricreative connesse al volo, come paracadutismo, volo a vela e volo da diporto o sportivo, nel rispetto della normativa statale richiamata.

Differenza tra campi di volo e aviosuperfici

La disciplina distingue i campi di volo dalle aviosuperfici in base alla presenza, in queste ultime, di strutture permanenti e complementari all’attività di volo. Le aviosuperfici possono comprendere hangar, depositi, officine, servizi tecnologici, ristoro e altri edifici complementari; per la loro realizzazione è necessaria variante allo strumento urbanistico generale. È inoltre ammessa, per le aviosuperfici, la presenza di recinzioni leggere con paletti e rete metallica.

Autorizzazione comunale e procedura amministrativa

I comuni possono autorizzare i campi di volo in deroga alla disciplina regionale sul governo del territorio, limitatamente alle zone territoriali omogenee E.

Per i campi di volo:

  • la domanda va presentata allo sportello unico per le attività produttive (SUAP);
  • se l’area è soggetta a vincoli statali o regionali, occorre allegare i nulla osta e le autorizzazioni delle amministrazioni competenti;
  • alla richiesta deve essere allegato un atto d’obbligo con l’impegno a non alterare in modo permanente i luoghi e a ripristinarli alla cessazione dell’attività, rimuovendo manufatti e attrezzature.

Per le aviosuperfici:

  • la domanda va presentata anch’essa al SUAP;
  • il SUAP convoca una conferenza di servizi per l’approvazione del progetto, ai sensi della legge n. 241/1990.

Uso prioritario e responsabilità operative

I campi di volo e le aviosuperfici sono sempre e prioritariamente utilizzabili dai mezzi del 118, del 115 e delle forze di polizia quando servano per trasporto sanitario d’urgenza, soccorso, salvataggio, evacuazione, antincendio o operazioni analoghe.

La disposizione che attribuiva responsabilità ai piloti e al gestore dell’aviosuperficie è stata dichiarata costituzionalmente illegittima e quindi non è più operativa.

Requisiti di realizzazione e limiti edilizi

Le aviosuperfici e i campi di volo devono essere costituiti da una pista erbosa che richieda solo modesti livellamenti del terreno, tali da non alterarne in modo sostanziale il profilo.

Per i campi di volo è ammessa:

  • la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità e di strutture di appoggio mediante edifici o manufatti preesistenti;
  • oppure l’installazione di elementi prefabbricati di dimensioni limitate, non stabilmente infissi al suolo, destinati esclusivamente al ricovero degli aeromobili, purché dotati di certificato di idoneità statica e sanitaria;
  • la posa di maniche a vento, antenne ricetrasmittenti, segnalatori luminosi e attrezzature similari.

Per le aviosuperfici, oltre a quanto ammesso per i campi di volo, è consentita la realizzazione di strutture e manufatti stabilmente e permanentemente infissi al suolo, purché funzionali e complementari alle attività di volo, entro questi limiti:

  • indice di utilizzazione territoriale non superiore a 0,1 mq/mq;
  • altezza massima non superiore a 4,50 metri alla gronda.

È inoltre consentito, per le aviosuperfici, un alloggio residenziale con superficie lorda massima di 65 mq, destinato al personale addetto alla guardianìa, previa sottoscrizione di atto d’obbligo unilaterale.

Localizzazione, accessibilità e dotazioni

Gli impianti devono essere realizzati in aree servite da viabilità già esistente, a distanza adeguata dai centri abitati e nel rispetto delle norme su sicurezza di persone e cose, contenimento dell’inquinamento acustico e ambientale, nonché del piano comunale di zonizzazione acustica.

Le aviosuperfici devono inoltre essere dotate di aree per parcheggi nella misura minima di 0,20 mq per ogni mq di superficie utile lorda realizzata.

Vincoli territoriali e paesaggistici

Campi di volo e aviosuperfici possono essere realizzati solo se esterni:

  • alle aree naturali protette nazionali e regionali;
  • ai siti di importanza comunitaria (SIC) e alle zone di protezione speciale (ZPS), anche se individuati o in corso di individuazione, e alle relative aree di rispetto;
  • alle aree sottoposte a vincolo paesaggistico di cui all’articolo 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

In presenza di vincolo paesaggistico ex articolo 134, comma 1, lettere a) e c), del Codice, le aviosuperfici possono essere autorizzate solo:

  • nei paesaggi agrari di continuità, di valore o di rilevante valore individuati dal PTPR;
  • oppure in aree per le quali sussistano le condizioni previste dall’articolo 63, comma 1, lettere a) e b), del medesimo piano.

Regime transitorio

Entro il 31 dicembre 2012 i comuni devono procedere alla ricognizione dei campi di volo e delle aviosuperfici presenti sul proprio territorio e avviare le procedure di adeguamento degli impianti alla nuova disciplina.

Sono fatti salvi i campi di volo e le aviosuperfici già presenti nelle aree di cui al vincolo territoriale richiamato, purché regolarmente autorizzati alla data del 31 dicembre 2011.

Aspetti finanziari

L’attuazione della legge non comporta oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio regionale.

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