L.R. Lazio 8/2012
Conferimento di funzioni amministrative ai comuni in materia di paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137). Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locali per la realizzazione del decentramento amministrativo). Abrogazione della legge regionale 16 marzo 1982, n. 13 (Disposizioni urgenti per l'applicazione nella Regione Lazio della legge 29 giugno 1939, n. 1497, in materia di protezione delle bellezze naturali), degli articoli 1,2,3,4, 5 e 8 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 59 (Subdelega ai comuni di funzioni amministrative in materia di tutela ambientale e modifiche delle leggi regionali 16 marzo 1982, n. 13 e 3 gennaio 1986, n. 1) e dei commi 6,7 e 8 dell'articolo 9 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) (1)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale del Lazio conferisce ai comuni con strumento urbanistico generale vigente varie funzioni amministrative in materia paesaggistica, incluse autorizzazioni, accertamento di compatibilità e vigilanza, disciplina le commissioni locali per il paesaggio e i controlli regionali, introduce norme transitorie e finanziarie, e abroga previgenti disposizioni regionali in materia.
Delega ai comuni delle funzioni paesaggistiche e abrogazioni in materia di paesaggio nel Lazio
Delega ai comuni delle funzioni amministrative in materia di paesaggio nel Lazio
La legge disciplina il trasferimento ai comuni di specifiche funzioni paesaggistiche nel territorio della Regione Lazio, in attuazione del d.lgs. 42/2004. Definisce anche regole organizzative, controlli regionali, commissioni locali per il paesaggio, disposizioni transitorie, copertura finanziaria e abrogazioni di precedenti norme regionali.
Ambito delle funzioni delegate
Ai comuni dotati di strumento urbanistico generale vigente è delegato l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di autorizzazione paesaggistica e, successivamente, anche dell’accertamento di compatibilità paesaggistica. La delega riguarda un elenco di interventi individuati dalla legge, tra cui interventi edilizi semplificati o di manutenzione/ristrutturazione, opere in zone di completamento, varianti non essenziali, interventi attuativi già con parere paesaggistico favorevole, impianti e manufatti specifici, serre stagionali, sottotetti, interventi di rigenerazione urbana, strutture per attività ittica e mezzi pubblicitari non temporanei oltre determinate soglie.
Interventi compresi nella delega
Rientrano, in particolare, gli interventi soggetti a procedura semplificata, le opere di manutenzione, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, gli interventi in zone B o assimilate, le varianti non essenziali, le opere di urbanizzazione primaria in strumenti urbanistici attuativi già favorevolmente valutati, l’installazione di pannelli solari e fotovoltaici in casi previsti dalla normativa statale, le reti di comunicazione elettronica e radioelettriche oltre soglia, le linee elettriche e telefoniche su palo, le pertinenze e gli impianti tecnologici, le serre stagionali, tettoie e manufatti accessori oltre determinate dimensioni, le reti e le condotte interrate, gli interventi sulla disciplina regionale dei sottotetti e dell’edilizia straordinaria, l’autorizzazione paesaggistica postuma per vincolo sopravvenuto, gli interventi di rigenerazione urbana, le nuove strutture per attività ittica e la cartellonistica pubblicitaria non temporanea oltre i limiti previsti.
Accertamento di compatibilità paesaggistica e destinazione delle sanzioni
I comuni esercitano anche le funzioni relative all’accertamento di compatibilità paesaggistica. Le somme derivanti dalla sanzione pecuniaria prevista per il trasgressore sono introitate dai comuni e devono essere destinate per almeno il 25 per cento a interventi di tutela e riqualificazione dell’ambiente e del paesaggio, anche per prevenire e mitigare il rischio idrogeologico.
Limiti della delega e competenza regionale residua
La competenza resta alla Regione quando le opere interessano il territorio di due o più comuni. Restano inoltre regionali le funzioni di accertamento di compatibilità paesaggistica e di vigilanza sui beni vincolati nei casi di interventi realizzati in violazione dell’articolo 146 del d.lgs. 42/2004 da parte delle amministrazioni comunali. La Giunta regionale può inoltre individuare criteri e modalità per alcune funzioni delegate e i comuni possono stabilire oneri istruttori.
Modalità di esercizio delle autorizzazioni paesaggistiche
Il rilascio delle autorizzazioni deve avvenire in conformità all’articolo 146 del d.lgs. 42/2004. Le autorizzazioni sono pubblicate nell’albo pretorio del comune. L’esercizio delle funzioni può avvenire anche in forma associata tra enti locali.
Vigilanza, controlli e poteri sostitutivi della Regione
La Regione conserva poteri di direttiva, vigilanza e controllo sul corretto esercizio delle funzioni delegate. I comuni devono trasmettere ogni sessanta giorni l’elenco delle autorizzazioni rilasciate, con gli estremi dell’atto, il nominativo del richiedente, la tipologia dell’intervento e l’individuazione planimetrica. La Regione può effettuare controlli, anche a campione, e chiedere documentazione. In caso di inerzia comunale, la Regione diffida il comune e, se il ritardo persiste, può nominare un commissario ad acta; i relativi compensi sono a carico del comune inerte. È prevista anche la revoca della delega in caso di gravi e ripetute violazioni o di reiterato ricorso al potere sostitutivo.
Commissione locale per il paesaggio
I comuni possono istituire la Commissione locale per il paesaggio per garantire adeguate competenze tecnico-scientifiche e la separazione tra funzioni paesaggistiche e urbanistico-edilizie. Nei comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti le funzioni relative alla Commissione devono essere esercitate in forma associata. La Commissione dura cinque anni, è composta da tre a cinque membri con professionalità qualificata e pluriennale, e il comune trasmette alla Regione atto istitutivo, nomine e curricula. La Commissione esprime parere obbligatorio nei procedimenti autorizzatori delegati e su altri atti comunali in materia paesaggistica, esclusi gli strumenti urbanistici.
Requisiti per l’efficacia della delega e disciplina transitoria
La delega produce effetti solo per i comuni per i quali la Regione abbia verificato i requisiti di adeguata competenza tecnico-scientifica e di differenziazione organizzativa richiesti dal d.lgs. 42/2004. Fino al completamento della verifica, restano efficaci le deleghe già riconosciute ai sensi della previgente normativa regionale, per le quali i requisiti siano già stati accertati. Le istanze già presentate agli uffici regionali, se non ancora avviate formalmente, possono essere ritirate dagli interessati per essere ripresentate al comune competente. La Regione deve inoltre pubblicare l’elenco della documentazione e la modulistica necessarie.
Modifiche alla legge regionale n. 14 del 1999
La legge aggiorna la disciplina regionale sul decentramento amministrativo, ridefinendo la vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia e sui beni vincolati e confermando la delega ai comuni, dotati di strumento urbanistico generale vigente, delle autorizzazioni paesaggistiche nei limiti previsti dalla normativa regionale e del parere in materia di condono edilizio secondo la disciplina paesistica regionale.
Aspetti finanziari
Per far fronte agli oneri della legge è istituito un Fondo per l’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di paesaggio, con autorizzazione di spesa pari a 250.000 euro annui a decorrere dal 2020, finanziata mediante riduzione di risorse del bilancio regionale 2020-2022. È inoltre previsto che l’attuazione di alcune disposizioni avvenga senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale, utilizzando risorse già previste dalla legislazione vigente.
Abrogazioni
Sono abrogate la precedente legge regionale del 1982 in materia di protezione delle bellezze naturali, gran parte della legge regionale n. 59 del 1995 sulla subdelega ai comuni, salvo quanto richiamato nella disciplina transitoria, e i commi 6, 7 e 8 dell’articolo 9 della legge regionale n. 24 del 1998 in materia di pianificazione paesistica e tutela dei beni sottoposti a vincolo.
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