L.R. Lazio 7/2012
Disposizioni in materia di dati aperti e riutilizzo di informazioni e dati pubblici e iniziative connesse (1)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, per la Regione Lazio e gli enti/soggetti regionali indicati, l’accesso gratuito e il riutilizzo di dati e informazioni pubbliche tramite piattaforma telematica, il riuso di software sviluppato dalla Regione, misure di formazione e sostegno all’innovazione, nonché obblighi di regolazione, monitoraggio e attuazione. Prevede alcune esclusioni (privacy, segreti, accesso negato) e richiede regolamenti attuativi entro 90 giorni dall’entrata in vigore.
Dati aperti, riutilizzo di informazioni e dati pubblici e riuso del software nella Regione Lazio
Dati aperti e riutilizzo delle informazioni pubbliche nella Regione Lazio
La legge promuove, nell’ambito della Regione Lazio, la trasparenza amministrativa, il riutilizzo dei dati pubblici e lo sviluppo di servizi e iniziative digitali connesse. La disciplina si rivolge soprattutto alla Regione, ai suoi enti, alle società controllate e, tramite intese, ad altri soggetti pubblici e culturali operanti nel territorio regionale.
Finalità e principi generali
Il provvedimento mira a favorire la partecipazione di cittadini e imprese, lo scambio di dati tra enti, la semplificazione amministrativa e l’innovazione organizzativa e tecnologica. Tra gli obiettivi principali vi sono:
- accessibilità telematica delle informazioni e dei dati pubblici;
- cooperazione e interoperabilità tra amministrazioni;
- riutilizzo dei dati con condizioni eque, adeguate e non discriminatorie;
- sviluppo della società dell’informazione e dell’alfabetizzazione informatica;
- sostegno a iniziative economiche e progetti tecnologici fondati sul riuso dei dati;
- formazione del personale regionale sulle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
Ambito soggettivo di applicazione e intese
La legge si applica alla Regione, agli enti da essa dipendenti, alle società a totale o prevalente partecipazione regionale e agli organismi comunque controllati dalla Regione. La Regione promuove inoltre intese con enti locali, altre pubbliche amministrazioni, organismi di diritto pubblico, biblioteche, musei, archivi, istituti di istruzione, università ed enti di ricerca operanti nel territorio regionale.
Per tali soggetti possono essere previsti strumenti di premialità, anche mediante finanziamenti o contributi, al fine di ampliare la disponibilità di informazioni riutilizzabili e favorire il coordinamento nel territorio regionale.
Definizioni rilevanti
Ai fini della legge si considerano:
- dato pubblico: il dato conoscibile da chiunque;
- titolari dei dati: i soggetti regionali indicati dalla legge che hanno formato o commissionato il documento che rappresenta il dato;
- formato aperto: formato elettronico liberamente utilizzabile, pubblicamente documentato e privo di restrizioni d’uso;
- riutilizzo dei dati pubblici: uso dei dati da parte di persone fisiche o giuridiche, per fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo originario;
- licenza standard per il riutilizzo: contratto o altro strumento negoziale elettronico che disciplina le modalità di riuso.
Riutilizzo dei dati pubblici e piattaforma telematica
La Regione deve rendere disponibili, accessibili gratuitamente e riutilizzabili le informazioni e i dati pubblici di cui sono titolari i soggetti regionali interessati, tramite una piattaforma telematica aperta, accessibile e orientata alla cooperazione e all’interoperabilità. La piattaforma deve consentire l’accesso a cataloghi di dati e applicazioni via internet in condizioni eque, adeguate e non discriminatorie.
Anche i dati dei soggetti con cui la Regione stipuli intese devono essere promossi e resi accessibili, nei limiti dell’accordo, attraverso la medesima piattaforma.
Le persone fisiche e giuridiche hanno diritto di accedere e riutilizzare i dati pubblici, anche per finalità commerciali, nei limiti previsti dalla legge. Possono inoltre chiedere la pubblicazione di dati non ancora presenti sulla piattaforma.
Piano per il riutilizzo, formati, licenze e tariffe
I soggetti interessati devono individuare gli insiemi di dati pubblici di cui sono titolari e, entro novanta giorni dall’adozione del regolamento attuativo previsto dalla legge, adottare un piano per il riutilizzo. Il piano deve indicare per ciascun insieme di dati il momento in cui sarà reso disponibile ed essere pubblicato in modalità digitale. Deve inoltre essere garantito l’aggiornamento dei dati.
Il regolamento attuativo disciplina:
- i formati dei dati, che devono essere leggibili automaticamente insieme ai metadati;
- le licenze standard e alternative e i relativi casi d’uso;
- le ipotesi di tariffazione, con importi in linea di massima limitati ai costi marginali di riproduzione e diffusione, salvo eccezioni motivate di interesse pubblico;
- le modalità pratiche per la ricerca e l’accesso ai dati, anche in più lingue;
- le modalità di richiesta di riutilizzo quando necessarie.
Le richieste di riutilizzo devono essere evase entro trenta giorni dal ricevimento; il termine può essere prorogato, con motivazione, fino a un massimo di novanta giorni, oppure può essere comunicato un diniego motivato entro il termine. In caso di diniego o silenzio oltre i termini, il richiedente può proporre reclamo, che deve essere verificato ed evaso entro trenta giorni.
Dati coperti da diritti di proprietà intellettuale e clausole contrattuali
Le regole sul riutilizzo si applicano, in quanto compatibili, anche ai dati soggetti a diritti di proprietà intellettuale dei soggetti regionali, quando il riutilizzo sia consentito.
La legge consente inoltre di inserire nei contratti con terzi, per l’acquisizione di documenti, clausole che garantiscano il diritto di disporre delle informazioni e dei dati pubblici in essi contenuti ai fini del riutilizzo.
Riuso dei programmi informatici
La Regione, in conformità al Codice dell’amministrazione digitale, concede in uso gratuito, secondo licenze di software libero, i programmi informatici sviluppati su proprie specifiche o realizzati per suo conto e a sue spese. La legge promuove la sostituzione di software proprietario con software libero e lo sviluppo di piattaforme per la condivisione dei dati, la democrazia elettronica e la partecipazione dei cittadini.
Le regole tecniche e operative per il riuso dei programmi informatici sono demandate al regolamento attuativo.
Esclusioni e norme di salvaguardia
Sono esclusi dall’applicazione della legge:
- i documenti detenuti per finalità estranee ai compiti istituzionali;
- i documenti su cui terzi vantano diritti di proprietà intellettuale o industriale, o che ricadono nella disciplina sulla protezione dei dati personali;
- i documenti in possesso delle emittenti di servizio pubblico e dei soggetti collegati, per l’adempimento del servizio di radiodiffusione pubblico;
- i documenti in possesso di enti culturali diversi da biblioteche, musei e archivi;
- i documenti nella disponibilità degli organismi di informazione per la sicurezza;
- i documenti esclusi dall’accesso amministrativo o soggetti a segreto statistico.
Formazione del personale e servizi di assistenza
La Giunta e il Consiglio regionali devono programmare corsi di formazione e aggiornamento per il personale regionale, finalizzati alla conoscenza digitale e all’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Devono inoltre individuare il personale addetto all’individuazione dei dati da rendere disponibili e alle attività di digitalizzazione.
La Regione promuove anche servizi di formazione e assistenza tecnica, basati su sistemi di teledidattica, rivolti al pubblico indistinto e, in particolare:
- al personale di enti pubblici e privati;
- ai giovani e alle donne per l’inserimento e la qualificazione professionale;
- a chi opera nel settore tecnologico e della comunicazione web;
- alle categorie sociali in condizioni di disagio o minoranza.
I soggetti con cui la Regione abbia stipulato le intese previste dalla legge possono usufruire gratuitamente o a condizioni agevolate di tali servizi.
Sostegno all’iniziativa economica e concorsi di idee
Per favorire le attività economiche private legate al riutilizzo dei dati e allo sviluppo della piattaforma telematica, la Regione può intervenire con:
- fondi di garanzia per investimenti tecnologici e progetti di ricerca e sviluppo;
- finanziamenti e/o contributi per programmi e procedure informatiche, anche per dispositivi mobili;
- finanziamenti e/o contributi per nuove iniziative imprenditoriali o commerciali, anche giovanili e femminili;
- uno spazio web, accessibile anche da mobile, per la promozione di prodotti tecnologici innovativi.
È inoltre previsto un concorso di idee annuale rivolto a giovani under 35 su temi legati all’uso di tecnologie digitali innovative basate sul riutilizzo dei dati pubblici. Per progetti relativi ad appalti di lavori e servizi ad alto contenuto innovativo, la Regione può selezionare una o più proposte tramite il concorso.
Servizi digitali e cooperazione tra amministrazioni
La Regione e i gestori di servizi pubblici da essa utilizzati devono progettare e realizzare i servizi in modalità digitale, secondo criteri di efficacia, trasparenza, economicità e utilità, garantendo uguaglianza e non discriminazione degli utenti.
I soggetti pubblici che abbiano stipulato intese con la Regione collaborano per integrare i rispettivi procedimenti, in modo da agevolare gli adempimenti di persone fisiche e giuridiche e rendere più efficienti i procedimenti che coinvolgono più amministrazioni.
Responsabilità dirigenziale
I dirigenti regionali rispondono dell’osservanza e dell’attuazione della legge nei limiti previsti dalla disciplina regionale sulla dirigenza. Il mancato rispetto del piano per il riutilizzo dei dati rileva anche ai fini della misurazione e valutazione della prestazione e dei risultati dei dirigenti responsabili.
Provvedimenti attuativi e organizzazione interna
La Giunta regionale deve adottare entro novanta giorni dall’entrata in vigore:
- un regolamento autorizzato per attuare le disposizioni sul riutilizzo dei dati e sul riuso dei programmi informatici;
- un regolamento di attuazione per disciplinare interventi di sostegno economico e modalità di erogazione dei servizi.
La gestione operativa dei processi connessi all’attuazione delle disposizioni su dati, software, formazione, sostegni e servizi è affidata con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore.
Giunta e Consiglio regionali devono poi adeguare i rispettivi regolamenti di organizzazione entro sessanta giorni dall’adozione dei regolamenti attuativi.
Monitoraggio, riesame e pubblicità dei risultati
L’Assessore competente in materia di innovazione tecnologica deve riferire annualmente al Consiglio regionale sullo stato di attuazione della legge, sulla base di un rapporto dedicato alla diffusione del riutilizzo dei dati pubblici e alle condizioni di accesso e riuso. Il rapporto deve essere pubblicato digitalmente sul sito istituzionale ed essere sottoposto a consultazione pubblica.
La Giunta e il Consiglio regionali devono inoltre riesaminare l’applicazione della legge entro ventiquattro mesi dalla sua entrata in vigore, pubblicando digitalmente i risultati e le eventuali proposte di modifica, anch’essi previa consultazione pubblica.
Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore
Gli oneri derivanti dalla legge sono coperti, per l’esercizio finanziario 2012, mediante specifici capitoli di bilancio e fondi collegati al POR 2007-2013 FESR, a seconda che si tratti di spese correnti o in conto capitale.
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.
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