Sentenza n. 2676/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento a) della nota della ASL Napoli 3 Sud, prot. 0009786 del 16/01/2023, rubricata “Comunicazione di chiusura del procedimento”, avente ad oggetto “Chiusura procedimento amministrativo teso al recupero di quanto previsto relativamente all'anno 2014 per RTU.”; b) di ogni altro atto, ancorché interno e non noto, e comunque connesso, presupposto e/o conseguenziale al provvedimento impugnato, ivi comprese, la nota della ASL Napoli 3 Sud, prot. 0158781 del 22/12/2022, rubricata “Comunicazione di avvio del procedimento” ed avente ad oggetto “Avvio del procedimento amministrativo teso al recupero di quanto previsto relativamente all'anno 2014 per RTU. Comunicazione ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii.”; la nota pec della ASL Napoli 3 Sud del 28/12/2021, avente ad oggetto “Determinazione saldo amministrativo contabile macroarea assistenza specialistica ambulatoriale anno 2011-2016”; e, ove lesive, e per quanto di ragione, delle Deliberazioni del Direttore Generale ASL NA 3 Sud di seguito enucleate: - n. 286 del 25.3.2019, avente ad oggetto “presa d'atto del decreto del commissario ad acta n. 88 del 24 luglio 2013 – definizione regressione tariffaria unica anno 2013 – macro area di assistenza specialistica ambulatoriale”, modificata con deliberazione del Direttore Generale n. 516 del 28.5.2019 avente ad oggetto “Rettifica delibera 286/2019 – ridefinizione regressione tariffaria unica anno 2013 – macroarea di assistenza specialistica ambulatoriale”, modificata con deliberazione del Direttore Generale n. 585 del 20.6.2019 avente ad oggetto “rettifica ed integrazione della deliberazione del direttore generale n. 516 del 28.5.2019 – ridefinizione regressione tariffaria unica anno 2013 – macro area di assistenza specialistica ambulatoriale”, modificata con deliberazione del Direttore Generale n. 914 del 4.11.2019 avente ad oggetto “Rettifica ed integrazione della deliberazione del Direttore Generale n. 585 del 20.6.2019 – Ridefinizione Regressione Tariffaria Unica anno 2013 – Macro area di assistenza specialistica ambulatoriale”; - n. 586 del 20.6.2019, avente ad oggetto “Presa d'atto del decreto del commissario ad acta n. 129 del 31.10.2014 – definizione regressione tariffaria unica anno 2014 – macro area di assistenza specialistica ambulatoriale”, modificata con deliberazione del Direttore Generale n. 644 del 9.7.2019 avente ad oggetto “rettifica ed integrazione delibera 586/2019 – ridefinizione regressione tariffaria unica anno 2014 – macro area di assistenza specialistica ambulatoriale”; - n. 645 del 9.7.2019, avente ad oggetto “definizione regressione tariffaria unica anno 2015 – macro area di assistenza specialistica ambulatoriale”; - n. 1070 del 17.12.2019, avente ad oggetto “Presa d'atto del decreto del commissario ad acta n. 89 del 8.8.2016 – definizione regressione tariffaria unica anno 2016 – macro area di assistenza specialistica ambulatoriale/assistenza termale”; - ove lesiva, e per quanto di ragione, della Deliberazione del Direttore Generale n. 520 del 03/06/2021;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota di chiusura del procedimento diretto al recupero delle somme relative alla regressione tariffaria unica per l'anno 2014, unitamente agli atti connessi e presupposti
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La struttura sanitaria ha impugnato la nota con cui l'ASL ha comunicato la chiusura del procedimento volto al recupero di quanto ritenuto dovuto per la regressione tariffaria unica relativa all'anno 2014, nonché gli ulteriori atti indicati in epigrafe, comprese le deliberazioni aziendali di definizione della regressione tariffaria per gli anni 2013-2016. Ha dedotto: difetto di motivazione, per l'incomprensibilità delle ragioni della pretesa creditoria; lesione del legittimo affidamento, in ragione della notevole distanza temporale tra l'erogazione delle prestazioni e la richiesta di pagamento; difetto di istruttoria, poiché il calcolo avrebbe utilizzato dati di fatturato errati e non avrebbe considerato la rideterminazione della capacità operativa massima per il 2014, disposta in esecuzione di una precedente sentenza del TAR. L'ASL ha eccepito, tra l'altro, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia riguardasse un rapporto meramente patrimoniale di dare-avere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, riconoscendo la giurisdizione del giudice ordinario. Ha ritenuto che, non essendo stati impugnati gli atti regionali di programmazione sanitaria determinativi dei tetti di spesa, gli atti dell'ASL relativi alla regressione tariffaria per il 2014 fossero strumentali alla determinazione del rapporto di credito tra l'azienda sanitaria e la struttura accreditata. Le censure riguardavano esclusivamente modalità, tempi e quantum della regressione, senza contestare l'esercizio del potere autoritativo di programmazione sanitaria, la determinazione del tetto di spesa, la ripartizione delle risorse o la rideterminazione della capacità operativa massima. La controversia aveva quindi contenuto meramente patrimoniale ed era riconducibile al binomio obbligo-pretesa, concernendo l'effettiva debenza dei corrispettivi per prestazioni sanitarie. Il giudice ha precisato che l'adozione degli atti all'esito di un procedimento amministrativo non modifica la natura di diritto soggettivo della posizione azionata. Ha escluso inoltre che rilevasse l'impugnazione delle deliberazioni aziendali sulla regressione tariffaria, poiché le censure non investivano il potere di programmazione sanitaria, né la violazione del giudicato. Sono stati fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a., con possibilità di riproposizione davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato, ferme le preclusioni e decadenze maturate. Le spese sono state integralmente compensate in ragione dell'evoluzione giurisprudenziale sulla giurisdizione.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.
“le controversie contrassegnate da un contenuto meramente patrimoniale, attinente al rapporto interno tra P.A. concedente e concessionario del bene o del servizio pubblico e in ordine al quale la contrapposizione tra le parti si presta ad essere schematizzata secondo il binomio «obbligo-pretesa», senza che assuma rilievo un potere d'intervento riservato alla P.A. per la tutela d'interessi generali”
La giurisdizione amministrativa esclusiva sui servizi pubblici non comprende le controversie aventi contenuto esclusivamente patrimoniale, nelle quali non venga in rilievo l'esercizio di un potere autoritativo della pubblica amministrazione.
art. 11, comma 2, c.p.a.
“fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda”
In caso di declinatoria della giurisdizione, gli effetti processuali e sostanziali della domanda sono conservati se il processo viene riproposto davanti al giudice munito di giurisdizione entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
Consente al giudice di motivare mediante rinvio a precedenti conformi, ai quali la sentenza rinvia integralmente.
Massime di principio
- Le controversie tra aziende sanitarie e strutture private accreditate relative alla regressione tariffaria appartengono alla giurisdizione ordinaria quando riguardano esclusivamente l'effettiva debenza dei corrispettivi, le modalità di calcolo, i tempi o il quantum della riduzione, senza contestare gli atti regionali di programmazione sanitaria e di determinazione dei tetti di spesa.
- La giurisdizione amministrativa esclusiva in materia di servizi pubblici non ricomprende le controversie dal contenuto meramente patrimoniale, riconducibili al rapporto obbligo-pretesa, quando non sia in discussione l'esercizio di un potere autoritativo riservato alla pubblica amministrazione per la tutela di interessi generali.
- La circostanza che la regressione tariffaria sia stata formalizzata mediante atti amministrativi e all'esito di un procedimento non è sufficiente a radicare la giurisdizione amministrativa, dovendosi avere riguardo alla natura sostanziale della posizione dedotta e all'oggetto effettivo delle censure.
- L'impugnazione di atti aziendali di definizione della regressione tariffaria non determina la giurisdizione amministrativa quando le doglianze, pur formalmente rivolte contro tali atti, non investono il potere di programmazione sanitaria, la determinazione dei tetti di spesa, la ripartizione delle risorse o altri profili autoritativi, ma soltanto il calcolo del credito o del debito derivante dal rapporto di accreditamento.
- Quando il giudice amministrativo declina la giurisdizione in favore del giudice ordinario, gli effetti processuali e sostanziali della domanda sono conservati se il giudizio è riproposto davanti al giudice munito di giurisdizione entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia, ferme le preclusioni e decadenze maturate.
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