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Ordinanza

Ordinanza n. 176/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia (Sezione seconda) n. 141/2026, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202600470

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Sicilia, Sezione seconda, n. 141/2026, che aveva respinto la domanda cautelare

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidata)

Prevale il privato

La controversia

La parte privata ha proposto appello cautelare contro l’ordinanza del TAR Sicilia che aveva rigettato l’istanza cautelare proposta nel giudizio di primo grado nei confronti del Ministero dell’Università e della Ricerca e del Conservatorio statale di musica. Il testo non espone gli specifici motivi di appello né individua l’atto amministrativo sostanziale oggetto del ricorso principale. L’appellante ha chiesto la riforma dell’ordinanza cautelare e la concessione della tutela interinale.

La decisione

Il CGARS ha accolto l’appello cautelare e, riformando l’ordinanza del TAR, ha accolto l’istanza cautelare proposta in primo grado ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. Il Collegio ha ritenuto che le esigenze cautelari prospettate potessero essere adeguatamente tutelate mediante tale disposizione, disponendo la trasmissione dell’ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell’udienza di merito. Le spese del doppio grado cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare contro le ordinanze cautelari del TAR, nell’ambito del quale il CGARS ha riformato l’ordinanza impugnata.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente, nell’accogliere la domanda cautelare, di fissare con priorità l’udienza di merito; il CGARS ha utilizzato tale meccanismo per tutelare le esigenze cautelari e ordinare al TAR la sollecita fissazione dell’udienza di merito.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare d’appello, il giudice può riformare l’ordinanza del TAR che ha respinto la domanda cautelare e accogliere l’istanza proposta in primo grado quando ritenga che le esigenze cautelari dedotte necessitino di tutela interinale.
  • L’accoglimento della domanda cautelare può essere disposto ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito da parte del giudice di primo grado.
  • Quando la tutela cautelare è accordata ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., il giudice d’appello può ordinare alla segreteria di trasmettere il provvedimento al TAR per la fissazione prioritaria dell’udienza di merito.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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