Sentenza del 28/12/2022 n. 6343 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Processo tributario - Adesione alla procedura di definizione agevolata - Procedure pendenti - Effetti - Cessazione della materia del contendere.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha dichiarato l'estinzione del processo per cessata materia del contendere, ai sensi degli artt. 61 e 46 del d.lgs. 546/1992, in conseguenza dell'adesione alla definizione agevolata e del deposito della quietanza di pagamento. Ne consegue la chiusura del procedimento senza decisione sul merito delle questioni fiscali oggetto del ricorso.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorso verteva sull'estinzione del giudizio conseguente all'adesione del contribuente alla procedura di definizione agevolata prevista dall'art. 6 del d.l. n. 119/2018 e al successivo deposito in giudizio della quietanza comprovante l'avvenuto versamento di quanto dovuto.
Norme richiamate
d.l. n. 119/2018 art. 6
Disciplina la procedura di definizione agevolata che consente al contribuente di estinguere le obbligazioni tributarie versando le somme previste, producendo l'effetto che, una volta adempiuto e documentato il pagamento, il contenzioso relativo si risolve.
d.lgs. 546/1992 art. 46
Regola gli effetti processuali dell'estinzione del processo e la cessazione della materia del contendere, prevedendo la dichiarazione di estinzione quando viene meno l'interesse alla decisione per il sopravvenuto adempimento.
d.lgs. 546/1992 art. 61
Stabilisce le modalità per la declaratoria di estinzione del processo e gli effetti che tale declaratoria produce sul rapporto dibattuto, consentendo al giudice di pronunciarsi sulla estinzione in presenza dei presupposti (es. versamento e prova del pagamento).
Massime di principio
- L'adesione alla definizione agevolata seguita dal deposito della quietanza di pagamento determina normalmente l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere: il processo si chiude senza trattazione del merito.
- Perché si produca l'effetto estintivo è necessario che il pagamento sia effettivamente eseguito e che la prova (quietanza) sia depositata in modo tempestivo nel procedimento pendente; l'omessa o incompleta documentazione può impedire la declaratoria di estinzione.
- Se l'adesione riguarda solo parte delle somme contestate o solo alcuni atti, l'estinzione riguarda solo la parte definita; le questioni residue restano pendenti e devono essere disgiunte o deliberate separatamente.
- L'estinzione per cessata materia del contendere non equivale a una pronuncia sul merito: conseguentemente non produce precedenti sulla fondatezza dei rilievi fiscali e non impedisce eventuali contestazioni future per somme non ricomprese nella definizione.
- Gli effetti sui provvedimenti esecutivi dipendono dall'estensione della definizione: una volta provato il pagamento, le misure esecutive relative alle somme definite perdono oggetto; tuttavia è opportuno notificare o far depositare la documentazione anche agli uffici procedurali per evitare esecuzioni indebite.
- Tempestività e completezza della documentazione sono essenziali: presentare la domanda di adesione e il pagamento nei termini di legge e depositare la quietanza in giudizio prima della decisione finale garantisce l'operatività dell'istituto.
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