Cassazione Penale, Ordinanza n. 27362/2025 del 25/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda un ricorso per cassazione proposto dall'imputato contro la sentenza del Tribunale che aveva applicato la pena su richiesta delle parti. Il ricorrente lamentava, da un lato, la violazione di legge per la mancata verifica, da parte del giudice del patteggiamento, dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; dall'altro, contestava la determinazione della pena, deducendone l'illegittimità. La Corte osserva però che, in materia di patteggiamento, il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena è ammesso soltanto nei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., e che non rientra in tale ambito la censura sulla mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Né sussiste, nel caso concreto, un'ipotesi di illegalità della pena, poiché la sua determinazione è ritenuta corretta.
Norme richiamate
La sua mancata verifica non è deducibile con ricorso per cassazione avverso sentenza di patteggiamento, fuori dalle ipotesi tassative di impugnazione previste dalla legge.
Limita l'impugnabilità della sentenza applicativa della pena alle sole ipotesi di violazione di legge espressamente previste, escludendo censure ulteriori come quella sulla mancata verifica delle cause di proscioglimento.
Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso, viene applicata la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di patteggiamento, il ricorso per cassazione contro la sentenza applicativa della pena è ammesso solo nei limiti tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p..
- È inammissibile la censura con cui si deduca la mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., quando tale motivo non rientri tra le specifiche ipotesi di impugnazione consentite contro il patteggiamento.
- La doglianza relativa al trattamento sanzionatorio è inammissibile se non viene prospettata un'effettiva illegalità della pena; la mera contestazione della sua determinazione, in presenza di correttezza del calcolo, non basta a fondare l'accoglimento del ricorso.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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