Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 41688/2021 del 27/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda proposta da un avvocato che, quale imputato in un procedimento penale, chiedeva di essere riconosciuto titolare del diritto a difendersi personalmente nel processo penale e di ottenere la declaratoria di nullità dei provvedimenti emessi dal giudice penale che gli avevano negato tale facoltà. Il giudice di primo grado e poi la Corte d'appello avevano respinto le domande. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti tre motivi: 1) erronea qualificazione della domanda come impugnazione anziché come azione di accertamento, nonché erronea negazione dell'interesse ad agire e violazione degli enunciati CEDU in tema di autodifesa; 2) omessa pronuncia sulla subordinata richiesta di sollevare questione di legittimità costituzionale delle norme codicistiche che escludono la difesa personale dell'imputato; 3) erronea statuizione sulle spese, per mancata considerazione delle difese della controparte, del parametro indicato dal ricorrente e della natura della controversia ai fini della liquidazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha affermato che, nel processo penale, non è consentito all'imputato-avvocato esercitare l'autodifesa in mancanza di espressa previsione di legge; che il diritto all'autodifesa, anche alla luce dell'art. 6 CEDU, non è assoluto; che i provvedimenti endoprocessuali del giudice penale sono impugnabili solo nei modi e nei tempi propri del processo penale, secondo il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, e non possono essere oggetto di un sindacato del giudice civile; e che, sotto il profilo civilistico, mancava comunque un interesse concreto e attuale ad agire, essendo stata chiesta una statuizione su un diritto da farsi valere in altro giudizio. Ha inoltre ritenuto infondata la censura sull'omessa pronuncia sulla questione di costituzionalità, perché il mancato esame di una questione di legittimità costituzionale non integra autonoma omessa pronuncia, e inammissibile la doglianza sulle spese, sia perché attinente a valutazioni discrezionali sulla soccombenza, sia per difetto di specificità. Il ricorrente è stato condannato alle spese e sono stati dichiarati i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 6 CEDU

    paragrafo terzo, lett. c)

    Il diritto alla difesa personale è riconosciuto ma non in termini assoluti; lo Stato può prevedere regole sulla presenza degli avvocati per assicurare una buona amministrazione della giustizia.

  • art. 568, comma 1, cod. proc. pen.

    Il sistema delle impugnazioni penali è governato dal principio di tassatività dei mezzi di impugnazione.

  • art. 2907 cod. civ.

    La tutela giurisdizionale dei diritti è attribuita al giudice civile, ma resta necessario l'interesse ad agire.

  • art. 101 cod. proc. civ.

    L'interesse ad agire deve essere concreto e attuale, volto a ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice.

  • artt. 99, 121, 468 e 491 cod. proc. pen.

    Richiamati dalla Corte d'appello come disposizioni che attribuiscono le attività processuali innanzitutto alla parte e poi al difensore.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • Nel processo penale il diritto dell'imputato all'autodifesa non è assoluto: può essere limitato da disposizioni interne che riservano determinate attività processuali alla difesa tecnica, purché ciò sia coerente con la disciplina convenzionale e con la buona amministrazione della giustizia.
  • I provvedimenti endoprocessuali adottati nel corso del processo penale sono soggetti al regime impugnatorio proprio di quel processo e non possono essere contestati fuori dai relativi confini con un autonomo giudizio civile.
  • L'azione di accertamento è proponibile solo quando sussista un interesse concreto e attuale; manca tale interesse se si chiede una pronuncia destinata a valere in altro giudizio o a neutralizzare effetti meramente ipotetici.
  • L'omesso esame di una questione di legittimità costituzionale non integra, di per sé, vizio di omessa pronuncia su domanda autonoma.
  • La censura sulle spese è inammissibile quando investe valutazioni discrezionali sul principio di soccombenza o non indica in modo specifico la norma violata e il contrasto tra la decisione e la sua interpretazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.