Cassazione Penale, Sentenza n. 21557/2025 del 09/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di espulsione disposta come misura alternativa alla detenzione (art. 16, comma 5, D.lgs. 25/07/1998, n. 286). Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 19 D.lgs. 286/98 e motivazione apparente per mancata e insufficiente valutazione discrezionale dei specifici interessi coinvolti, in particolare della sua vita familiare e dei legami affettivi e di inserimento sociale in Italia (figlie in Tunisia, rapporto con un cugino di quarto grado che lo visita regolarmente, precedente attività imprenditoriale, permesso di soggiorno non rinnovato, carta d'identità, offerta di lavoro, percorso di acculturazione).
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato manifestamente infondato e inammissibile. La Corte ha ritenuto legittima l'espulsione come misura alternativa alla detenzione, osservando che il Tribunale di Trento ha valutato la possibile ingerenza nella vita privata e familiare ex art. 8 CEDU e ha motivato (seppur in modo stringato) che il ricorrente non aveva in Italia parenti prossimi (solo un cugino di quarto grado) mentre le figlie sono in Tunisia, per cui non risultava profilabile un pregiudizio alla vita privata/familiare idoneo a impedire l'espulsione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - articolo 16, comma 5
non presente nel testo integrale
L'espulsione dello straniero condannato svolge natura di misura alternativa alla detenzione e rientra nella competenza del giudice di sorveglianza; la sua adozione è obbligatoria in presenza delle condizioni di legge salvo cause ostative.
D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - articolo 19, commi 1 e 2
citato nel testo (riferimento ai commi 1 e 2 e alle cause ostative)
Contiene le cause ostative all'espulsione (es. convivenza con parenti entro il secondo grado o coniugi italiani) e, dopo le modifiche normative, impone la valutazione del rischio che l'allontanamento comporti violazione della vita privata e familiare.
D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, conv. L. 18 dicembre 2020, n. 173
citato nel testo (novellazione del terzo periodo dell'art. 19, comma 1.1.)
Ha introdotto quale ulteriore causa ostativa la valutazione del rischio di violazione del diritto alla vita privata e familiare conseguente all'espulsione e ha indicato i criteri (natura ed effettività dei vincoli familiari, inserimento sociale, durata del soggiorno, legami con il paese d'origine) da considerare.
Art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU)
L'espulsione non può essere disposta quando si risolva in un'ingerenza nella vita privata e familiare vietata dall'art. 8 CEDU; il giudice deve valutare l'impatto dell'allontanamento alla luce della giurisprudenza della Corte EDU.
Legge 20 maggio 2016, n. 76 (regime delle convivenze)
Ha equiparato, a fini interpretativi, la convivenza more uxorio con un cittadino italiano al matrimonio civile e il convivente di fatto al coniuge nelle facoltà previste dall'ordinamento penitenziario, rilevante per l'individuazione di cause ostative all'espulsione.
D.L. 10 marzo 2023, n. 20, conv. L. 5 maggio 2023, n. 50
citato nel testo (riferimento all'abrogazione di alcuni commi)
Nonostante modifiche/abrogazioni successive, la Corte conferma la continuità dell'orientamento secondo cui l'espulsione non è applicabile se comporta ingerenza vietata dall'art. 8 CEDU.
Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati (Ginevra, 28 luglio 1951) e L. 24 luglio 1954, n. 722
Richiamate in relazione alle eccezioni per motivi di protezione internazionale e alla tutela della salute e altri limiti all'espulsione.
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea
Rilevante nel bilanciamento tra misure di ordine pubblico e tutela della vita privata e familiare.
Massime di principio
- L'espulsione come misura alternativa alla detenzione è consentita ma soggetta a limiti: il giudice di sorveglianza deve verificare le cause ostative e valutare l'eventuale ingerenza nella vita privata e familiare alla luce dell'art. 8 CEDU.
- Non soltanto i vincoli 'tipizzati' (convivenza con coniuge o parenti entro il secondo grado) possono impedire l'espulsione: il giudice deve considerare anche legami affettivi non codificati, l'effettività dei vincoli familiari, l'inserimento sociale in Italia, la durata del soggiorno e i legami con il paese d'origine.
- La presenza di parenti lontani o di visite regolari da parte di un parente di grado remoto non basta, di per sé, a escludere l'espulsione: è necessaria la prova di un legame effettivo e rilevante che renda l'allontanamento idoneo a violare la vita privata/familiare.
- Elementi come attività lavorativa stabile, impresa, permesso di soggiorno duraturo, offerte di lavoro e integrazione culturale possono rafforzare l'argomentazione contro l'espulsione se concretamente provati e valutati dal giudice.
- Una motivazione anche sintetica può essere sufficiente se dal provvedimento emergono i ragionamenti essenziali che giustificano l'esclusione della lesione della vita privata/familiare; tuttavia il giudice deve dimostrare di avere valutato i criteri indicati dalla legge.
- Modifiche legislative successive che ampliano la valutazione dei legami familiari e sociali vanno applicate in bonam partem nei procedimenti in corso e rafforzano l'obbligo valutativo del giudice; la giurisprudenza di legittimità richiede coerenza con i parametri CEDU.
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