Cassazione Penale, Sentenza n. 30451/2025 del 09/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente chiese, ai sensi dell'art. 670 c.p.p., la declaratoria di non esecutività della sentenza di condanna della Corte d'appello di Roma del 24/04/2023 (riferita come irrevocabile il 14/05/2024) e la revoca dell'ordine di esecuzione per la carcerazione emesso il 21/05/2024. La tesi difensiva fu che il termine personale per impugnare la sentenza di primo grado (depositata il 30/09/2021) non era mai decorso a causa dell'omessa notificazione all'imputato dell'avviso di deposito della sentenza (notificato solo al difensore); pertanto la condanna non poteva considerarsi irrevocabile e non poteva costituire titolo esecutivo. In appello il difensore aveva eccepito nullità ex art. 185 c.p.p. per omissione di notifica; la Corte di appello respinse l'eccezione ritenendo che l'avviso serve a portare le motivazioni a conoscenza per l'impugnazione e che, essendo i motivi depositati dal difensore e l'imputato regolarmente citato in appello, non si era verificata nullità. La Cassazione, nella sentenza n. 32935/2024, rigettò il ricorso ma affermò che "nel caso di specie il termine per impugnare nei confronti dell'imputato non poteva e non può dirsi decorso" pur ritenendo valida la prosecuzione del giudizio d'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso per cassazione contro l'ordinanza del 03/03/2025 della Corte d'appello di Roma annullandola e rinviando per nuovo esame. La Suprema Corte ha ritenuto che, alla luce della affermazione della Quarta Sezione (sent. n. 32935/2024) secondo cui il termine personale per impugnare non era decorso, la sentenza di condanna non poteva essere considerata irrevocabile e quindi non poteva validamente sostenere l'ordine di esecuzione. Il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto verificare se, prima dell'emissione dell'ordine di esecuzione, fosse stata proposta dall'imputato un'impugnazione personale o, se presente l'atto di appello personale allegato, trasmetterlo alla cancelleria del Tribunale per la formale incardinazione del giudizio (art. 568, comma 5 c.p.p.). Non risultando dagli atti che fosse stato emesso un successivo ordine di esecuzione a seguito di eventuale impugnazione personale nulla decideva che la sentenza fosse irrevocabile; pertanto l'ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio.
Norme richiamate
art. 670 cod. proc. pen.
Strumento processuale invocato per ottenere la declaratoria di non esecutività della sentenza quando sussistono vizi che ne impediscono l'irrevocabilità; disciplina l'incidente di esecuzione volto ad accertare l'inesistenza o la perdita del titolo esecutivo.
art. 548 cod. proc. pen.
Regola l'avviso di deposito della sentenza; la Corte d'appello ha interpretato lo scopo dell'avviso come finalizzato a portare a conoscenza le ragioni della decisione per consentire un utile esercizio del diritto di impugnazione, più che a creare conoscenza dell'esistenza del processo.
art. 185, comma 1, cod. proc. pen.
Norma richiamata con riferimento alla nullità per omessa notifica all'imputato dell'avviso di deposito; il giudice d'appello aveva ritenuto l'eccezione infondata in presenza dell'impugnazione tempestiva del difensore.
art. 582 cod. proc. pen.
Dispone la modalità e il luogo di presentazione dell'atto di appello; la Corte ha osservato che un atto personale dell'imputato andava depositato nella cancelleria del giudice emittente.
art. 648, comma 1 e comma 2, cod. proc. pen.
Articolo sulla irrevocabilità delle sentenze: la pronuncia è irrevocabile quando non è più ammessa impugnazione diversa dalla revisione. Se il termine personale non è decorso, la sentenza non può essere ritenuta irrevocabile.
art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Stabilisce la procedura per la trasmissione di un atto di impugnazione personale del condannato alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato; il giudice dell'esecuzione deve valutare l'opportunità di trasmettere l'impugnazione per la formale incardinazione del giudizio d'appello.
art. 669 cod. proc. pen.
Disciplina la risoluzione di eventuali contrasti di giudicati derivanti dalla proposizione di impugnazioni disgiunte (es. difensore vs imputato) e è il riferimento per risolvere conflitti di decisioni successive.
Corte di cassazione, Sez. IV, sent. n. 32935 del 14/05/2024
"Nel caso di specie il termine per impugnare nei confronti dell'imputato non poteva e non può dirsi decorso ma questo non ha inficiato la valida e doverosa trattazione del giudizio d'appello legittimamente proposto dal difensore di fiducia"
La pronuncia afferma che il termine personale per l'imputato era ancora pendente, ma ritiene comunque legittima la prosecuzione del processo d'appello promosso dal difensore; tale affermazione ha rilevanza sull'irrevocabilità del titolo esecutivo e sulla tutela dell'affidamento.
Corte di cassazione, Sez. 3, sent. n. 19602 del 2021
"l'omessa notifica all'imputato dell'avviso di deposito della sentenza impugnata, sia essa conseguente alla tardività del deposito o all'avvenuta celebrazione del giudizio in contumacia, non può essere eccepita dal difensore, unitamente ai motivi attinenti al merito, nell'impugnazione proposta nell'interesse dell'imputato"
Orientamento per cui il difensore non può sollevare l'omessa notifica dell'avviso di deposito unitamente a motivi di merito nell'impugnazione proposta nell'interesse dell'imputato; questo orientamento è stato invocato dalla Corte d'appello e dalla Cassazione in valutazioni preliminari.
Massime di principio
- Se la Corte di legittimità afferma che il termine personale dell'imputato per impugnare non è decorso, la sentenza non può essere considerata irrevocabile e non può costituire titolo esecutivo valido fino a verifica dell'eventuale impugnazione personale.
- Il giudice dell'esecuzione deve verificare, prima di convalidare un ordine di esecuzione, l'effettiva irrevocabilità del titolo e, se vi è un atto di appello personale allegato o prospettato, valutare la trasmissione dello stesso alla cancelleria competente ai sensi dell'art. 568, comma 5 c.p.p.
- La tempestività e l'attività del difensore non sempre suppliscono alla persistente legittimazione personale dell'imputato: in presenza di una declarazione giurisdizionale che il termine personale è pendente, occorre accertare lo status processuale dell'imputato prima di eseguire la pena.
- L'omessa notifica dell'avviso di deposito va valutata alla luce della giurisprudenza: il difensore può aver validamente esercitato l'impugnazione, ma ciò non annulla automaticamente la posizione processuale personale dell'imputato quando la Corte di legittimità riconosce la non decorrenza del termine personale.
- In caso di conflitto fra giudicati o di possibili impugnazioni disgiunte (difensore vs imputato), la disciplina dell'art. 669 c.p.p. e la valutazione preventiva del giudice dell'esecuzione sono strumenti per risolvere le contraddizioni e preservare l'affidamento delle parti.
- Quando il giudice dell'esecuzione omette di effettuare gli accertamenti richiesti o di trasmettere atti processuali competenti ad altra cancelleria, la decisione può essere annullata per violazione del principio di affidamento e per errore di diritto.
- Se prima dell'ordine di esecuzione è intervenuta un'impugnazione personale poi dichiarata inammissibile o respinta e da ciò è derivato un nuovo ordine di esecuzione, il giudice dell'esecuzione può considerare legittimo l'esecuzione solo dopo verifica di tale vicenda processuale.
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