Sentenza n. 8612/2026 - Roma, Sezione 5T
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero resistente nel procedimento avente ad oggetto la domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione nel sostegno conseguito in Romania, iniziato con istanza presentata il 20.10.2025; nonché, per l'effetto, per ordinare all’amministrazione di emanare il provvedimento richiesto, prevedendo, fin d'ora, la nomina di un commissario ad acta nell'ipotesi in cui l'inerzia della p.a. sia ulteriormente protratta oltre il termine assegnato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dal Ministero dell’istruzione e del merito sull’istanza di riconoscimento della qualifica professionale di insegnante di sostegno conseguita in Romania
Esito
Favorevole al ricorrente (professionista richiedente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha presentato il 20 ottobre 2025 un’istanza, ai sensi del d.lgs. n. 206/2007, per il riconoscimento della qualifica professionale di insegnante di sostegno conseguita in Romania. Nonostante il decorso dei termini previsti dalla disciplina applicabile, il Ministero non ha adottato alcun provvedimento conclusivo. Con ricorso ex art. 117 c.p.a., notificato e depositato il 26 febbraio 2026, la ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e l’ordine all’amministrazione di provvedere, con eventuale nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che l’accoglimento dell’azione avverso il silenzio presupponga l’esistenza di un obbligo di provvedere e l’inerzia dell’amministrazione oltre il termine previsto. Nel caso concreto, l’obbligo del Ministero deriva dall’art. 2, comma 1, d.l. n. 1/2020, convertito dalla l. n. 12/2020, e dall’art. 16 d.lgs. n. 206/2007. Quest’ultima disposizione impone all’autorità di verificare la completezza della documentazione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda e di adottare il provvedimento sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa. Poiché il termine era inutilmente decorso senza l’adozione del provvedimento conclusivo, il Tribunale ha ordinato al Ministero di provvedere entro 90 giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. È stato nominato commissario ad acta il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero, o un suo delegato, affinché, su richiesta della ricorrente e in caso di ulteriore inerzia, provveda entro ulteriori 180 giorni. Il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 750,00, oltre IVA e CPA, per spese processuali.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina l’azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione; il ricorso è stato proposto per ottenere l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia e l’ordine di provvedere.
art. 2, comma 1, d.l. n. 1/2020, convertito dalla l. n. 12/2020
È richiamato quale fondamento dell’obbligo del Ministero di provvedere sulla domanda di riconoscimento della qualifica professionale.
art. 16, comma 2, d.lgs. n. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni
Impone all’autorità competente di verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, se necessario, richiedere integrazioni.
art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato
Stabilisce il termine entro cui l’autorità deve adottare il provvedimento sul riconoscimento della qualifica professionale, decorrente dalla presentazione della documentazione completa.
Massime di principio
- L’azione avverso il silenzio è fondata quando sussistono, congiuntamente, un obbligo giuridico dell’amministrazione di concludere il procedimento e l’inerzia protratta oltre il termine previsto per l’adozione del provvedimento.
- Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in altro Stato membro, l’autorità competente deve verificare la completezza della documentazione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda e deve adottare il provvedimento sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa.
- Il decorso infruttuoso del termine previsto dalla disciplina di settore, senza l’adozione del provvedimento conclusivo, legittima il giudice amministrativo a ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine assegnato.
- Nel giudizio avverso il silenzio, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su richiesta dell’interessato qualora l’amministrazione persista nell’inerzia oltre il termine giudiziale.
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