Sentenza n. 2328/2026 - Catania, Sezione 2
per l'annullamento a) della deliberazione di Giunta del Comune di Catania n. 253 in data 18 dicembre 2025, con cui è stata disposta la rivalutazione del 15,80% per il periodo giugno 2021-dicembre 2024 delle tariffe relative alle esposizioni pubblicitarie e alle pubbliche affissioni (allegato B) e alle occupazioni di suolo pubblico (allegato A), con decorrenza dall’1 gennaio 2026; b) della nota n. 15900 in data 13 gennaio 2026, con cui è stato comunicato alla ricorrente il menzionato aumento con invito ad aggiornare, dall’1 gennaio 2026, i pagamenti dei canoni secondo la tabella B allegata alla nota.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione di Giunta comunale che ha rivalutato del 15,80% le tariffe del canone unico patrimoniale e nota applicativa di comunicazione dell’aumento
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato la deliberazione di Giunta comunale n. 253 del 18 dicembre 2025, con cui il Comune di Catania ha disposto, dal 1° gennaio 2026, un aumento del 15,80% delle tariffe relative alle esposizioni pubblicitarie, alle pubbliche affissioni e alle occupazioni di suolo pubblico, nonché la successiva nota con cui l’aumento è stato comunicato e applicato alla posizione della ricorrente. Sono stati dedotti, tra gli altri, la violazione della disciplina sui termini di efficacia degli atti tributari e sul termine dilatorio di sessanta giorni; la violazione delle norme sulla pubblicazione delle deliberazioni tariffarie; l’illegittimo recupero cumulativo degli indici ISTAT relativi agli anni 2021-2024; la violazione dell’art. 1, comma 817, della legge n. 160/2019, per mancata verifica dell’invarianza del gettito e per assenza di istruttoria e motivazione sui criteri di ragionevolezza e gradualità; l’incompetenza della Giunta, ritenendosi necessaria una deliberazione consiliare e una preventiva modifica del regolamento comunale; nonché il difetto di motivazione. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione amministrativa sulla nota applicativa, sostenendo la natura tributaria del canone e la competenza del giudice tributario, e ha difeso nel merito la legittimità dell’aumento cumulativo, della competenza della Giunta e dell’assenza di necessità di modificare il regolamento.
La decisione
Il TAR ha distinto i due atti impugnati. La nota del 13 gennaio 2026 è stata qualificata come atto di concreta quantificazione della pretesa tributaria individuale. Poiché il canone unico patrimoniale ha natura tributaria, le contestazioni relative all’esistenza, decorrenza e misura dell’obbligazione individuale spettano al giudice tributario; il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione limitatamente a tale nota, con possibilità di riproposizione davanti al giudice tributario ai sensi dell’art. 11 c.p.a. La deliberazione di Giunta, invece, è stata qualificata come atto generale e regolamentare, impugnabile davanti al giudice amministrativo quando si contesta l’esercizio del potere normativo e discrezionale di determinazione astratta delle tariffe. Sono state respinte le censure sulla competenza della Giunta, sulla necessità di modificare preventivamente il regolamento, sull’invarianza del gettito e sulla decorrenza delle tariffe per il 2026. È stata invece accolta la censura relativa al recupero cumulativo dell’inflazione maturata dal 2021 al 2024. L’art. 19-bis del d.l. n. 95/2025 consente una rivalutazione annuale sulla base dell’indice ISTAT rilevato al 31 dicembre dell’anno precedente, ma non attribuisce retroattivamente la possibilità di recuperare incrementi relativi ad annualità anteriori all’introduzione della facoltà. Il Comune avrebbe potuto rivalutare annualmente il canone nei limiti temporali della nuova disciplina oppure modificare diversamente le tariffe, ma in quest’ultimo caso avrebbe dovuto rispettare i criteri di ragionevolezza e gradualità e svolgere la necessaria istruttoria. La deliberazione è stata quindi annullata limitatamente all’aumento del 15,80% fondato sulla variazione dell’indice tra giugno 2021 e dicembre 2024, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 1, commi 816-847, l. 160/2019
Il canone unico patrimoniale è un prelievo avente natura tributaria; la disciplina della sua determinazione comprende la facoltà di rivalutazione annuale introdotta dal comma 817 nel testo modificato.
art. 1, comma 817, l. 160/2019
rivalutare annualmente il canone in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevato al 31 dicembre dell’anno precedente
La rivalutazione è annuale e non consente il recupero cumulativo di variazioni maturate prima dell’introduzione della specifica facoltà normativa. La distinta modifica delle tariffe richiede il rispetto dei criteri legislativi di ragionevolezza e gradualità.
art. 19-bis d.l. 95/2025, convertito in l. 118/2025
La disposizione, entrata in vigore il 10 agosto 2025, ha introdotto la facoltà di rivalutazione annuale del canone e non ha carattere interpretativo o retroattivo.
art. 1, comma 757, lett. a), l. 207/2024
La modifica delle tariffe deve rispettare criteri di ragionevolezza e gradualità correlati all’impatto ambientale e urbanistico e all’incidenza sull’arredo urbano, sul trasporto pubblico locale e sulla mobilità sostenibile.
art. 7, comma 4, l. 212/2000
La natura tributaria di un atto non esclude il ricorso alla giustizia amministrativa quando l’impugnazione riguarda un atto generale o regolamentare e l’esercizio del potere amministrativo.
art. 2 d.lgs. 546/1992
tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati
Le controversie sulla concreta quantificazione e applicazione individuale del canone unico patrimoniale appartengono alla giurisdizione tributaria.
art. 11 c.p.a.
In caso di declinatoria della giurisdizione amministrativa, la domanda può essere riproposta davanti al giudice munito di giurisdizione entro tre mesi dalla definitività della decisione, con conservazione degli effetti processuali e sostanziali.
art. 3, commi 1 e 2, l. 212/2000
Le questioni sulla decorrenza delle nuove tariffe, sul termine dilatorio e sulla concreta esigibilità degli importi appartengono alla controversia tributaria individuale, non alla cognizione del giudice amministrativo sull’atto generale.
Massime di principio
- Il canone unico patrimoniale previsto dall’art. 1, commi 816-847, della legge n. 160/2019 ha natura tributaria, anche quando sia denominato “canone”, perché consiste in una prestazione patrimoniale imposta, non sinallagmatica e destinata al finanziamento delle pubbliche spese.
- Le controversie relative alla concreta quantificazione, decorrenza ed esigibilità del canone unico patrimoniale nei confronti di un singolo soggetto appartengono alla giurisdizione tributaria; la giurisdizione amministrativa permane invece per l’impugnazione diretta dell’atto generale o regolamentare con cui l’ente determina astrattamente le tariffe e si contesta l’esercizio del relativo potere.
- La facoltà di rivalutazione annuale del canone unico patrimoniale sulla base dell’indice ISTAT, introdotta nel 2025, opera per le annualità successive alla sua entrata in vigore e non consente il recupero cumulativo di variazioni dell’indice maturate negli anni precedenti, nei quali tale facoltà non esisteva.
- La potestà di rivalutazione annuale del canone deve essere distinta dalla potestà di modificazione delle tariffe: la prima è esercitabile secondo il meccanismo ISTAT previsto dalla legge, mentre la seconda richiede il rispetto dei criteri di ragionevolezza e gradualità e un’istruttoria riferita all’impatto ambientale e urbanistico e all’incidenza sull’arredo urbano e sui servizi di mobilità.
- La competenza dell’organo consiliare sull’istituzione e sulla disciplina generale del canone non esclude la competenza della Giunta alla concreta determinazione e all’aggiornamento delle tariffe, quando l’atto non modifica presupposti, categorie, esenzioni, riduzioni o altri elementi strutturali della disciplina.
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