Cassazione Civile, Ordinanza n. 34814/2022 del 25/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
Il conduttore aveva chiesto al Tribunale la risoluzione per impossibilità sopravvenuta di un contratto di locazione avente ad oggetto una villa sita in Forte dei Marmi, deducendo di non poter raggiungere l’Italia per i divieti connessi all’emergenza Covid-19 e invocando una clausola contrattuale che prevedeva tale evenienza, con richiesta di restituzione della caparra. Il Tribunale, dopo aver disposto la mediazione obbligatoria, aveva poi rilevato d’ufficio l’incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Lucca, ritenendo inderogabile il foro del luogo in cui è sito l’immobile. Con il ricorso per regolamento di competenza il conduttore ha censurato la decisione deducendo violazione degli artt. 38, commi 1 e 3, e 183 c.p.c., nonché dell’art. 4, comma 5, d.lgs. n. 150 del 2011, sostenendo che il rilievo d’ufficio dell’incompetenza fosse tardivo perché avvenuto dopo due anni di trattazione e quattro udienze, e che non ricorressero i presupposti per differire la prima udienza di trattazione. La società intimata non si è costituita in Cassazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il regolamento di competenza. Ha ritenuto che il rilievo d’ufficio dell’incompetenza territoriale fosse tempestivo perché effettuato nella prima udienza utile successiva all’esperimento della mediazione obbligatoria, la quale costituisce condizione di procedibilità e precede l’effettivo inizio della fase di trattazione. Ha inoltre valorizzato il fatto che il foro del luogo in cui si trova l’immobile, nelle controversie locatizie relative a immobili, è inderogabile; la clausola di deroga è nulla e il giudice può rilevare d’ufficio l’incompetenza ai sensi delle norme richiamate. La Corte ha anche osservato che il ritardo nella definizione della questione era dipeso dalla stessa condotta processuale del ricorrente, che prima aveva aderito all’indicazione del foro di Lucca e poi aveva revocato tale adesione. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 38 c.p.c.
L'incompetenza per territorio può essere rilevata d'ufficio non oltre la prima udienza utile di trattazione; nel caso concreto il rilievo è stato considerato tempestivo perché avvenuto alla prima udienza successiva alla mediazione obbligatoria.
art. 183 c.p.c.
La prima udienza di trattazione rilevante ai fini delle preclusioni processuali è quella effettivamente celebrata dopo il superamento della condizione di procedibilità, qui la mediazione obbligatoria.
art. 4, comma 5, d.lgs. n. 150 del 2011
È stata invocata dal ricorrente in combinato con l'art. 183 c.p.c. per sostenere la tardività del rilievo, ma la censura è stata respinta.
art. 21 c.p.c.
Per le controversie aventi ad oggetto la locazione di immobile, il foro del luogo in cui l'immobile si trova è quello territorialmente competente.
art. 447-bis c.p.c.
Le clausole di deroga della competenza nelle controversie locatizie sono nulle, con conseguente inderogabilità del foro territoriale previsto dalla legge.
art. 447-bis c.p.c.
Richiama le norme processuali applicabili alle controversie in materia di locazione e, in virtù di tale richiamo, rende applicabile l'art. 428 c.p.c.
art. 428 c.p.c.
Consente il rilievo d'ufficio dell'incompetenza territoriale nelle controversie soggette al rito richiamato.
D.lgs. n. 28 del 2010
La mediazione obbligatoria è qualificata come condizione di procedibilità della domanda, collocata a monte dell'inizio della fase processuale di trattazione.
art. 420 c.p.c.
La prima udienza utile successiva alla mediazione obbligatoria è stata fissata ai sensi di questa norma, con conseguente tempestività del rilievo d'ufficio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È la base del contributo unificato richiamata per determinare l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto.
Massime di principio
- Nelle controversie locatizie aventi ad oggetto un immobile, il foro del luogo in cui l'immobile è sito è inderogabile e la clausola contrattuale che lo deroga è nulla.
- Il rilievo d'ufficio dell'incompetenza territoriale è tempestivo se effettuato alla prima udienza utile successiva al completamento della condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria, poiché la mediazione precede l'effettivo avvio della trattazione.
- La preclusione alla rilevazione officiosa della competenza non può essere fatta derivare da rinvii determinati dalla mediazione obbligatoria, quando la prima udienza utile di trattazione sia quella successiva all'esperimento della mediazione.
- La parte non può avvalersi della pretesa tardività del rilievo di incompetenza se il ritardo nella definizione della questione è stato causato anche dalla propria condotta processuale, ad esempio mediante adesione iniziale alla diversa indicazione di competenza e successiva revoca.
- Nelle controversie sottoposte al rito in materia di locazione, il giudice può rilevare d'ufficio l'incompetenza territoriale applicando le norme speciali richiamate dal rito medesimo.
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