Sentenza n. 177/2026 - Milano, Sezione 2
per l'annullamento del provvedimento notificato da AGEA in data 27/01/2022 all'Az. Ag. Martelli Vincenzo avente ad oggetto “Regime quote latte – esecuzione sentenza/e dell'Autorità Giudiziaria – Ricalcolo del prelievo supplementare imputato”, con tutti i suoi allegati, con cui veniva comminato all'azienda destinataria, a seguito del ricalcolo del prelievo in ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato, il pagamento per l'annata 2003/2004 della somma di euro 48.523,43 a titolo di capitale e di euro 17.961,82 a titolo di interessi, nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, anche se non conosciuto al momento della notifica del presente atto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento AGEA di ricalcolo del prelievo supplementare per l'annata 2003/2004, con richiesta di pagamento di euro 48.523,43 a titolo di capitale e euro 17.961,82 a titolo di interessi
Esito
Favorevole al resistente (agenzia amministrativa)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, titolare di una quota individuale di riferimento per la produzione di latte, aveva già impugnato il prelievo supplementare relativo all'annata 2003/2004 e ottenuto dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 795/2020, l'annullamento del prelievo, ritenuto fondato su una disciplina nazionale incompatibile con il diritto dell'Unione europea. In esecuzione di tale sentenza, AGEA ha adottato e notificato il 17 gennaio 2022 un nuovo provvedimento di ricalcolo del prelievo, nuovamente impugnato dalla ricorrente. Il giudizio, inizialmente proposto davanti al TAR Lazio e poi riassunto davanti al TAR Lombardia per incompetenza territoriale, era volto all'annullamento del nuovo ricalcolo. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dedotto che l'art. 10-bis, comma 4, del d.l. n. 69/2023, convertito dalla l. n. 103/2023, aveva privato di effetto tutti i provvedimenti di ricalcolo notificati da AGEA prima dell'entrata in vigore della legge di conversione, chiedendo pertanto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il provvedimento impugnato rientra infatti nella fattispecie disciplinata dall'art. 10-bis, comma 4, del d.l. n. 69/2023, poiché era stato notificato prima dell'entrata in vigore della legge di conversione e riguardava un produttore destinatario di una sentenza definitiva che aveva annullato l'imputazione del prelievo supplementare disponendone il ricalcolo. Per effetto diretto della nuova disciplina, il provvedimento è privo di efficacia e non è più idoneo a ledere la posizione della ricorrente. Il Collegio non ha invece dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché l'atto, pur inefficace ex lege, non era stato formalmente ritirato in autotutela dall'amministrazione. Le spese di lite sono state compensate in ragione della definizione in rito determinata dalla sopravvenienza legislativa.
Norme richiamate
art. 10-bis, comma 1, d.l. 16 giugno 2023, n. 69, convertito dalla l. 10 agosto 2023, n. 103
Al fine di dare attuazione alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 27 giugno 2019, resa nella causa C-348/18, dell'11 settembre 2019, resa nella causa C-46/18, e del 13 gennaio 2022, resa nella causa C-377/19, che hanno dichiarato le disposizioni normative italiane non conformi al diritto dell'Unione europea, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) esegue le operazioni nazionali di compensazione e ridetermina il prelievo supplementare nei confronti dei produttori destinatari di una sentenza definitiva che annulla l'imputazione di prelievo supplementare e ne dispone il ricalcolo».
La disposizione attribuisce ad AGEA il compito di eseguire le operazioni di compensazione e rideterminare il prelievo nei confronti dei produttori interessati da sentenze definitive di annullamento con ricalcolo.
art. 10-bis, comma 4, d.l. 16 giugno 2023, n. 69, convertito dalla l. 10 agosto 2023, n. 103
Tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate dall'AGEA prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prive di effetto e sono sostituite da quelle effettuate ai sensi dei commi precedenti.
I provvedimenti di ricalcolo notificati prima dell'entrata in vigore della legge di conversione sono automaticamente privi di effetto e devono essere sostituiti secondo la nuova disciplina.
art. 15 c.p.a.
Ha consentito la riassunzione davanti al giudice territorialmente competente dopo la declinatoria del TAR Lazio.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il Collegio ha segnalato alle parti la possibile improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse derivante dalla disciplina legislativa sopravvenuta.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- Quando una disposizione legislativa sopravvenuta priva espressamente di effetto i provvedimenti amministrativi già notificati, l'atto diviene inidoneo a ledere attualmente la posizione del destinatario e il ricorso proposto contro di esso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La sopravvenuta inefficacia ex lege dell'atto impugnato non comporta necessariamente la cessazione della materia del contendere: quest'ultima richiede che la controversia sia integralmente definita, mentre, se l'atto non è stato formalmente ritirato dall'amministrazione, il giudice può limitarsi a dichiarare l'improcedibilità per carenza sopravvenuta di interesse.
- La disciplina speciale sul ricalcolo del prelievo supplementare si applica ai produttori destinatari di una sentenza definitiva che abbia annullato l'imputazione del prelievo e disposto il ricalcolo; le comunicazioni di ricalcolo precedentemente notificate sono prive di effetto e devono essere sostituite secondo le modalità previste dalla nuova disciplina.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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