Ordinanza n. 1232/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l’annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dei seguenti provvedimenti e atti con riferimento alla domanda di contributo presentata dalla Catinaccio Impianti a Fune s.p.a.: 1) del “Decreto di concessione e impegno a valere sul fondo istituito dall'articolo 1, comma 592, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 per la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dell'attrattività turistica e all'incentivazione dei flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, mediante la realizzazione di interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale” del Ministero del Turismo, Direzione Generale Promozione, Investimenti e Innovazione per il Turismo prot.n. REG_GEN - 267769 del 27.11.2025 a firma del Direttore Generale dott. Federico Amdedeo Lasco (doc. n.1), nel prosieguo per brevità anche il “Decreto Concessione Contributi”; 2) della graduatoria pubblicata a seguito del sorteggio del 18.11.2025 di cui alla nota prot.n. REG_GEN - 264763 del 20.11.2025 a firma del Direttore Generale dott. Federico Amedeo Lasco, relativa all'Avviso pubblico impianti di risalita anno 2024 a valere sul Fondo istituito dall'articolo 1, comma 592, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 per la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dell'attrattività turistica e all'incentivazione dei flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, mediante la realizzazione di interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale (doc. n.2), nel prosieguo per brevità anche la “Graduatoria del 20.11.2025”; 3) della nota del RUP prot. n. 258768/25, richiamata nel Decreto sub doc n.1, con la quale è stata trasmessa alla Direzione Generale competente la graduatoria degli interventi ammissibili a finanziamento, suddivisi tra area Alpi e area Appennini, non conosciuta; 4) delle risultanze della Commissione di valutazione istituita ai sensi dell'art. 13 dell'Avviso 2024, richiamate nel Decreto sub doc n.1, non conosciute; 5) dei successivi atti del RUP, richiamati nel Decreto sub doc n.1, non conosciuti; 6) dei verbali, delle schede di valutazione e della relazione finale della Commissione di valutazione, non conosciuti; 7) di ogni atto o provvedimento propedeutico, conseguenziale o comunque connesso ai precedenti, tra i quali, per quanto occorrer possa: a. l'Avviso pubblico prot. n. 15791/24 del 03.06.2024 (doc. n.3), nel prosieguo per brevità anche “Avviso Impianti di Risalita 2024” o “Avviso”; b. la precedente graduatoria approvata con nota prot.n. REG_GEN - 264380 del 19.11.2025 a firma del Direttore Generale dott. Federico Amedeo Lasco (doc. n.4); c. la convocazione della sessione pubblica di sorteggio per la definizione dell'ordine di priorità tra le domande con pari punteggio di cui alla nota prot.n. 262568/25 del 14.11.2025 (doc. n.5); d. il provvedimento di nomina della Commissione di valutazione ai sensi dell'art. 13 dell'Avviso, non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di concessione e impegno dei contributi, graduatoria delle domande ammesse a finanziamento e atti presupposti relativi all’Avviso pubblico impianti di risalita 2024
Esito
La controversia
La società ha impugnato il decreto ministeriale di concessione e impegno dei contributi, la graduatoria formata dopo il sorteggio per le domande con pari punteggio e gli atti presupposti, tra cui l’Avviso pubblico, gli atti del RUP, le risultanze e i verbali della Commissione di valutazione, le schede di valutazione, la relazione finale e la nomina della Commissione. La ricorrente, concorrente per il settore Alpi, sostiene di avere diritto a un punteggio complessivo di 80 punti secondo i criteri dell’Avviso, con conseguente collocazione in graduatoria tra il terzo e il sesto posto. Il testo dell’ordinanza non espone analiticamente i singoli vizi di legittimità dedotti, ma dà atto delle censure rivolte alla valutazione e alla graduatoria e della necessità di approfondirle nel merito.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda cautelare nel merito. Ha ritenuto che le questioni dedotte necessitassero di un meditato approfondimento nella sede di merito e che le esigenze della ricorrente potessero essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita fissazione dell’udienza pubblica, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., anziché mediante una sospensione immediata degli atti impugnati. Ha fissato la discussione del ricorso per il 28 settembre 2026, rinviando al definitivo la regolazione delle spese della fase cautelare. Considerato che l’eventuale riconoscimento del punteggio rivendicato collocherebbe la ricorrente tra il terzo e il sesto posto, il Collegio ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati non evocati, individuati nei soggetti collocati dalla terza posizione fino all’ultima posizione utile della graduatoria del settore Alpi. In ragione del loro numero, ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale del Ministero del Turismo, con successivo deposito della prova della pubblicazione.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Consente, nella fase cautelare, di fissare con sollecitudine la discussione del ricorso nel merito quando tale misura sia idonea a tutelare le esigenze della parte, senza procedere necessariamente alla sospensione dell’atto impugnato.
art. 49 c.p.a.
Impone l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati e consente, quando il numero dei destinatari lo giustifica, la notificazione per pubblici proclami.
art. 41 c.p.a.
Disciplina le modalità della notificazione per pubblici proclami, richiamate unitamente all’art. 49, comma 3, c.p.a.
Massime di principio
- Quando le censure proposte in sede cautelare richiedono un approfondimento incompatibile con una decisione sommaria, il giudice può tutelare provvisoriamente il ricorrente fissando sollecitamente l’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza disporre la sospensione dell’atto impugnato.
- Nel giudizio contro una graduatoria, l’integrazione del contraddittorio deve essere disposta nei confronti dei soggetti la cui posizione potrebbe essere direttamente incisa dall’eventuale accoglimento del ricorso, individuati in relazione alla posizione che il ricorrente potrebbe conseguire sulla base del risultato rivendicato.
- Quando il numero dei controinteressati rende eccessivamente gravosa la notificazione individuale, il giudice può autorizzare la notificazione per pubblici proclami, prescrivendo la pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione di un avviso contenente gli elementi essenziali del giudizio, degli atti impugnati, delle censure e delle domande.
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