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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12277/2026 del 31/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i motivi erano generici per indeterminatezza e difetto di specificità, oltre che volti a proporre una rivalutazione del materiale probatorio e dei fatti, attività preclusa in cassazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 6 giugno 2025. La difesa ha dedotto: 1) manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova in relazione all'accertamento della colpevolezza e alla violazione del ragionevole dubbio; 2) travisamento della prova posta a base del giudizio di responsabilità per un tentativo di truffa informatica relativo a 200 euro, con contestazione della riferibilità all'imputato delle operazioni fraudolente; 3) carenza di motivazione sul giudizio di responsabilità per un tentativo di truffa informatica relativo a 1.987,70 euro, sempre sotto il profilo della riferibilità delle operazioni fraudolente. La Corte ha ritenuto tutti i motivi generici e non specifici, perché privi di una puntuale correlazione con le ragioni della sentenza impugnata, e comunque diretti a sollecitare una diversa lettura del compendio probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti, non consentite in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    Richiamato implicitamente per i vizi dedotti in ricorso (illogicità della motivazione, travisamento della prova, carenza di motivazione) e per ribadire che in cassazione non è consentita una rivalutazione del merito.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità i motivi di ricorso devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con la motivazione della decisione impugnata; la doglianza generica è inammissibile.
  • Il travisamento della prova non può essere dedotto come pretesto per ottenere una nuova valutazione del compendio istruttorio o una diversa ricostruzione dei fatti.
  • La Corte di cassazione non può sovrapporre la propria lettura delle risultanze processuali a quella compiuta dal giudice di merito, né controllare la tenuta logica della sentenza mediante modelli alternativi di ragionamento esterni alla decisione.
  • Se la motivazione del giudice di merito espone in modo coerente gli elementi probatori posti a fondamento dell'affermazione di responsabilità, il ricorso che non ne confuti analiticamente le ragioni è inammissibile.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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