Sentenza n. 1518/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di ammonimento del Questore della Provincia di Padova dell'11 agosto 2022
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ammonimento adottato nei suoi confronti, sostenendo che i fatti segnalati dalla controinteressata non integrassero condotte riconducibili allo stalking e fossero stati ricostruiti in modo fuorviante e lacunoso. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 8 del d.l. n. 11/2009 e l'eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti. In particolare, ha rappresentato di avere cercato di favorire la riconciliazione tra la controinteressata e il coniuge, suo cugino, riconoscendo soltanto contatti telefonici sporadici e negando di essersi recato presso l'abitazione della donna o in luoghi da lei abitualmente frequentati. Ha inoltre valorizzato la conoscenza ultraventennale con la controinteressata, il proprio ruolo di testimone di nozze e l'assenza di intenti persecutori.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittimo l'ammonimento. La misura di prevenzione opera su un piano cautelare e preventivo distinto da quello penale: non richiede la prova della commissione del reato di stalking, ma la presenza di elementi indiziari dai quali sia possibile desumere, con sufficiente attendibilità, una situazione di violenza domestica o il rischio di degenerazione in condotte persecutorie. Il Questore dispone di un'ampia discrezionalità valutativa e il sindacato giurisdizionale è limitato ai casi di manifesta insussistenza dei presupposti, manifesta irragionevolezza o sproporzione. Nel caso concreto, l'istruttoria, alla quale il ricorrente aveva partecipato, aveva evidenziato l'assunzione unilaterale del ruolo di mediatore nella crisi coniugale, contatti telefonici sgraditi nonostante il mancato riscontro della destinataria, il tentativo di contattarne il figlio dopo il blocco dell'utenza, un incontro presso la parrucchiera frequentata dalla donna sfociato in un alterco e visite presso un immobile comprendente anche l'abitazione della controinteressata. Tali elementi, considerati nel loro complesso e alla luce del dissenso manifestato dalla donna, erano idonei a fondare l'ammonimento. Il Questore non aveva recepito acriticamente la segnalazione, ma aveva autonomamente valutato gli esiti dell'istruttoria. L'assenza di un successivo processo penale e il decorso del tempo non incidevano sulla legittimità originaria della misura. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 8 d.l. 11/2009
Il testo richiama l'art. 8 del d.l. n. 11/2009 quale base normativa dell'ammonimento.
L'ammonimento è una misura amministrativa di prevenzione, distinta dal procedimento penale, adottabile sulla base di elementi indiziari idonei a evidenziare il rischio di condotte persecutorie o di violenza domestica, senza necessità della prova del reato.
art. 7 d.l. 11/2009
Il testo lo richiama quale disposizione introduttiva della fattispecie di reato di cui all'art. 612-bis c.p.
Il ricorrente sosteneva che l'ammonimento dovesse presupporre condotte coincidenti con il reato di stalking; il TAR ha escluso tale necessità, ribadendo l'autonomia preventiva della misura.
art. 612-bis c.p.
Il testo lo indica come fattispecie di reato di stalking.
La prova del reato non è necessaria per l'adozione dell'ammonimento, essendo sufficiente una base indiziaria attendibile circa la possibile degenerazione delle condotte.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Il testo richiama la disposizione in relazione alla trattazione dell'udienza straordinaria.
La norma è richiamata per la trattazione processuale della causa.
Massime di principio
- L'ammonimento del Questore è una misura amministrativa cautelare e preventiva autonoma rispetto al procedimento penale per stalking o per altri reati: la sua adozione non richiede la prova della commissione del reato, ma elementi indiziari dai quali sia possibile desumere con sufficiente attendibilità una situazione di violenza domestica o il rischio di degenerazione in condotte persecutorie.
- Ai fini dell'ammonimento possono rilevare, valutati nel loro complesso, comportamenti non necessariamente costitutivi di reato, quando siano idonei a incidere sulla libertà di comportamento o di movimento della persona destinataria e a ingenerare stati d'ansia, tensione o preoccupazione nel contesto delle relazioni familiari o affettive.
- Il potere del Questore in materia di ammonimento è ampiamente discrezionale; il sindacato del giudice amministrativo resta circoscritto alla manifesta insussistenza dei presupposti di fatto, alla manifesta irragionevolezza o alla manifesta sproporzione della misura, senza possibilità di sostituire la valutazione giudiziale a quella amministrativa.
- Il Questore deve valutare autonomamente gli elementi raccolti nell'istruttoria e non può recepire acriticamente la segnalazione della persona interessata; tuttavia, quando l'istruttoria dia conto delle condotte e consenta di ricostruire un quadro sintomatico di possibili comportamenti persecutori, l'ammonimento è legittimo anche se non è seguito dall'instaurazione di un processo penale.
- La legittimità dell'ammonimento va valutata con riferimento alla situazione esistente al momento della sua adozione; il successivo decorso del tempo senza processo penale non determina, di per sé, l'illegittimità originaria della misura.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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