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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35277/2022 del 21/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna la sentenza di condanna per furto in abitazione aggravato commesso il 11/03/2008 a Foligno. Denuncia due motivi: (a) nullità della citazione a giudizio in primo grado per presunta mancata conoscenza del processo da parte della ricorrente, asserendo che il difensore di fiducia nominato durante le indagini non l'avrebbe informata e sarebbe rimasto assente; (b) vizio di motivazione e insufficiente prova del concorso nel reato, sostenendo che il suo ruolo di "palo" non sarebbe stato dimostrato da atti concreti di ausilio ai complici.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e manifestamente infondato. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che la notifica del decreto di citazione al difensore di fiducia, presso il domicilio eletto, costituisce un indizio forte della conoscenza del procedimento da parte dell'imputata e che la ricorrente non ha fornito elementi specifici idonei a dimostrare la sua inconsapevolezza; il motivo è stato quindi ritenuto generico e inammissibile. Sul secondo motivo la Corte ha ricordato i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione dei fatti: la ricostruzione del merito (testimonianze sulla fuga, comportamento esterno della ricorrente, ritrovamento di documenti e collegamento con l'autovettura usata per il delitto) è coerente e non manifestamente illogica, perciò anche questo motivo è inammissibile per genericità e per essere sottratto al controllo in Cassazione. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • Codice penale

    art. 99, comma quarto; art. 63, comma quarto

    L'art. 99 è stato richiamato per giustificare l'aumento della sanzione base in ragione della recidiva specifica reiterata infraquinquennale; l'art. 63 è stato invocato come parametro per la determinazione consequenziale della misura della pena.

  • Codice di procedura penale

    art. 175, comma 2 (richiamato nel ragionamento giurisprudenziale); art. 616

    L'art. 175 è stato evocato nel richiamo alla giurisprudenza sulle condizioni di conoscenza della citazione (vocatio in iudicium) e sui termini di impugnazione; l'art. 616 è stato applicato per la condanna al pagamento delle spese processuali e per l'ammenda alla cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite e sezioni semplici)

    tra le pronunce citate: Sez. U, n. 28912 del 28/2/2019 (Innaro); Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019 (Ismail); Sez. 5, n. 19949 del 6/4/2021 (Olguin Gonzales); Sez. 6, n. 21997 del 18/6/2020 (Cappelli); Sez. 2, n. 18745 del 15/1/2013 (Ambrosanio); Sez. U, n. 31 del 22/1/2000 (Sormani).

    La Corte si è avvalsa di tali precedenti per affermare che la notifica al difensore di fiducia presso il domicilio eletto costituisce elemento idoneo a far presumere la conoscenza del processo, e per ricordare i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione delle prove di fatto e sulla riqualificazione delle ricostruzioni probatorie.

  • Corte Costituzionale

    Corte Cost. n. 186 del 2000

    Richiamata in riferimento alla configurabilità di profili di colpa in caso di ricorso infondato o inammissibile, a supporto della misura sanzionatoria a carico della ricorrente (ammenda).

Massime di principio

  • La notifica del decreto di citazione al difensore di fiducia presso il domicilio eletto è, di norma, presunzione rilevante della conoscenza del processo da parte dell'imputato: chi invoca la mancata conoscenza deve proporre elementi concreti e specifici a sostegno della propria affermazione.
  • In Cassazione sono precluse, salvo manifesta illogicità o contraddittorietà, la riconsiderazione e la rivalutazione ex novo dei fatti e delle prove già apprezzate dal giudice di merito; i motivi di ricorso devono quindi contestare i profili di diritto o la logicità della motivazione, con argomentazioni puntuali.
  • Le censure generiche che si limitano a negare la ricostruzione dei fatti senza indicare profili di illogicità, contraddittorietà o carenza probatoria specifica sono inammissibili.
  • Il concorso nel reato può essere provato anche con elementi indiziari e comportamenti esterni (presenza sul luogo, fuga con gli autori, ritrovamento di documenti, collegamento con il veicolo usato): qualora tali elementi siano logicamente collegati, il giudice del merito può ritenere sussistente il contributo concorsuale anche se non è dimostrato un aiuto materiale continuativo.
  • Chi propone ricorso in Cassazione deve considerare il rischio di condanna alle spese e di sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p. e giurisprudenza costituzionale) se il ricorso è dichiarato infondato o inammissibile per colpa nella proposizione.
  • Se si contesta la validità della nomina o della domiciliazione del difensore di fiducia, occorre produrre o indicare prove concrete (es. revoca, cancellazione dall'albo, impossibilità a svolgere il mandato) e non soltanto deduzioni teoriche.

Testo integrale

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