Cassazione Penale, Sentenza n. 42341/2022 del 09/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto che confermava la misura di prevenzione della sorveglianza speciale adottata nei confronti dell'Abati. Il motivo unico dedotto era la violazione di legge per assenza di attualità della pericolosità sociale: il ricorrente sosteneva che il lungo periodo di detenzione (dal 3/02/2011 al 7/11/2020) avesse "incrinato" il precedente quadro fattuale e che le pregresse manifestazioni di pericolosità per reati gravi non potessero essere considerate rilevanti senza elementi sintomatici di persistenza. Denunciava inoltre carenza motivazionale del provvedimento impugnato, che non avrebbe dato specifici dati materiali a sostegno della persistenza della pericolosità.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto infondati i motivi, osservando che il provvedimento impugnato aveva fornito motivazione analitica e conforme ai principi di diritto. Il giudice ha richiamato il principio secondo cui la mera sottoposizione a misure cautelari detentive non esclude la presunzione di attualità della pericolosità sociale e che, nel caso concreto, l'Abati risultava figura apicale di associazione mafiosa, senza alcun elemento concreto di dissociazione o rescissione dei legami durante la detenzione. La Corte ha applicato la giurisprudenza di legittimità (tra cui Sez. U, n. 111/2017) ribadendo che la presunzione semplice di stabilità del vincolo associativo può operare quando vi siano elementi sintomatici di partecipazione al sodalizio, purché non sia l'unico fondamento dell'accertamento. Non essendovi nuovi fatti allegati dall'Abati a dimostrazione di allontanamento dal contesto criminoso, è stata confermata la sussistenza dell'attualità della pericolosità; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
Decreto legislativo n. 159 del 2011
Usato come riferimento alla procedura di rivalutazione della pericolosità sociale per le misure di prevenzione; conferma che la misura può essere rivalutata ex art.14 ma non implica che la detenzione soppressa automaticamente la pericolosità attuale.
Codice penale
art. 416-bis (richiamato nella giurisprudenza citata)
Richiamato nella giurisprudenza di riferimento per definire il quadro della partecipazione ad associazioni mafiose; utile a qualificare i comportamenti idonei a far presumere appartenenza stabile al sodalizio.
Giurisprudenza di legittimità
Sez.1, n. 29475 del 01/03/2019, Rv. 276806
Affermato che la custodia cautelare prolungata non esclude di per sé la presunzione di attualità della pericolosità sociale e che brevi periodi di esecuzione di pena non modificano automaticamente il giudizio di pericolosità.
Sezioni Unite della Cassazione
Sez. U, n. 111 del 30/11/2017 (Gattuso), Rv.271511,271512
Stabilito che, per gli indiziati di associazione mafiosa, può operare una presunzione semplice di stabilità del vincolo associativo quando vi siano elementi sintomatici della partecipazione; tuttavia tale presunzione deve essere verificata alla luce degli elementi di fatto e non può costituire l'unico fondamento dell'accertamento di attualità della pericolosità.
Massime di principio
- Il periodo di detenzione, anche se lungo, non determina automaticamente la cessazione o l'attenuazione della pericolosità sociale: la detenzione non vale di per sé come prova di dissociazione.
- Quando il soggetto ha avuto ruolo apicale in un'associazione mafiosa e non emergono elementi concreti di dissociazione o interruzione dei contatti, è legittimo ritenere sussistente l'attualità della pericolosità sociale.
- La presunzione semplice di persistenza del vincolo associativo può essere utilizzata ma non deve essere l'unico elemento a fondamento: il giudice deve verificare gli elementi di fatto specifici e motivare concretamente.
- È onere del proposto che chiede la revoca o la non applicazione della misura dimostrare fatti nuovi e concreti che attestino la dissociazione (es. collaborazione, interruzione dei contatti, prova di cambiamento comportamentale), con indicazione di dati materiali.
- La motivazione del provvedimento di prevenzione deve essere analitica e indicare perché le circostanze nuove (se contestate) non sono idonee a escludere l'attualità della pericolosità; l'assenza di allegazioni probatorie nuove indebolisce il ricorso del proposto.
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