Sentenza n. 156/2026 - Salerno, Sezione 1
per l'annullamento e/o la riforma a della deliberazione commissariale n. 11 del 30.04.2025, conosciuta giusta trasmissione a mezzo pec del 06.05.2025, recante atto di acquisizione sanante ex art. 42 bis TU 327/2001 dei beni in proprietà dei ricorrenti, adottato dal Commissario ad Acta nominato dal Provveditorato alle OO.PP. della Campania, Molise, Campania, Basilicata e Puglia, giusta subdelega prot. n. 10342 del 27.05.2024 in esecuzione della sentenza del TAR Campania, Salerno, Sez. I, 14.11.2016, n. 2472, 08.04.2024, n. 778 e successiva ordinanza di chiarimenti 27.11.2024, n. 2299, nella parte in cui, disponendo la restituzione e la reimmissione in possesso delle particelle del foglio 3: 636, 637, 638, 524 e 640, in quanto non più utili ai fini attuativi della pianificazione urbanistica e non utilizzate “e lasciate agricole”, non ha: 1) disposto e/o previsto il previo ripristino dello stato dei luoghi, neanche a mezzo risarcimento per equivalente; 2) liquidato il risarcimento del danno per occupazione illegittima ai sensi dell’art. 42 bis T.U. 327/2001, anche per violazione ed elusione della sentenza TAR Campania, Salerno, Sez. I, 14.11.2016, n. 2472 (con conseguente nullità della determinazione commissariale reclamata); e per la declaratoria 1.- della mancata esecuzione dell’incarico affidato al Commissario ad Acta, giusta sentenza TAR Campania, Salerno, Sez. I, 14.11.2016, n. 2472, 08.04.2024, n. 778 e successiva ordinanza di chiarimenti 27.11.2024, n. 2299 e per la conseguente declaratoria di nullità ex art. 21 septies L. 241/90 per violazione ed elusione del giudicato formatosi sulla sentenza inter partes TAR Campania, Salerno, Sez. I, 14.11.2016, n. 2472; 2.- del diritto dei ricorrenti all’esatta esecuzione ed ottemperanza delle sentenze Sez. I, 14.11.2016, n. 2472, 08.04.2024, n. 778 e successiva ordinanza di chiarimenti 27.11.2024, n. 2299 con riferimento al doveroso e necessario ripristino dello stato dei luoghi cristallizzato nel verbale di immissione in possesso del 04.01.1994 e successivi ed alla determinazione e liquidazione del risarcimento del danno da occupazione illegittima, completamente pretermesse dall’Ausiliario del G.E.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazione commissariale di acquisizione sanante e restituzione parziale delle aree, nella parte in cui rinviava la liquidazione degli indennizzi e non disponeva contestualmente il ripristino dello stato dei luoghi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la deliberazione commissariale adottata in esecuzione di precedenti pronunce del TAR, deducendo la violazione e l’elusione del giudicato. In particolare, hanno lamentato che, disponendo la restituzione di alcune particelle non più utilizzate per la pianificazione urbanistica, il Commissario ad acta non avesse previsto il previo ripristino dello stato dei luoghi, neppure mediante risarcimento per equivalente, e non avesse liquidato il risarcimento dovuto per l’occupazione illegittima ai sensi dell’art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001. Hanno inoltre chiesto la declaratoria di nullità della determinazione commissariale e l’accertamento del diritto all’esatta esecuzione delle precedenti sentenze, con riferimento sia al ripristino dei fondi sia alla liquidazione del danno da occupazione illegittima.
La decisione
Il TAR ha ritenuto corretta l’articolazione dell’attività commissariale. Il Commissario aveva già individuato le aree da acquisire e quelle da restituire, colmando il vuoto amministrativo derivante dall’inerzia dell’Amministrazione. La contestazione relativa alla mancata liquidazione degli indennizzi è stata dichiarata inammissibile, poiché la deliberazione aveva espressamente rinviato la quantificazione a un successivo provvedimento, rendendo necessari ulteriori adempimenti istruttori e l’aggiornamento della stima del valore venale dei beni, già effettuata dall’Agenzia delle Entrate nel 2015. È stata dichiarata inammissibile anche la censura relativa al mancato ripristino dello stato dei luoghi: la deliberazione non aveva escluso tale attività, ma si era limitata a disporre la restituzione delle aree; le successive iniziative del Commissario, tra cui la richiesta di nominare un agronomo per stimare gli interventi di ripristino, dimostravano la volontà di procedere al ripristino. Il TAR ha inoltre rilevato che la ricostruzione dello stato dei luoghi al momento dell’immissione in possesso richiedeva il recupero e la valutazione di documentazione risalente agli anni 1993-1995, anche non conservata o prodotta dai ricorrenti. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile per le censure relative agli indennizzi e al ripristino, mentre per il resto è stato respinto. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento di 1.500 euro di spese di lite, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001
La disposizione costituisce il fondamento dell’alternativa tra acquisizione sanante dei beni e restituzione degli stessi, nonché della liquidazione delle somme dovute in relazione all’occupazione illegittima; la quantificazione può essere rinviata a un successivo provvedimento quando siano necessari ulteriori accertamenti sul valore venale dei beni.
art. 21-septies l. n. 241/1990
La nullità per violazione o elusione del giudicato è invocabile quando l’atto amministrativo si ponga in contrasto con il contenuto vincolante della pronuncia; nel caso concreto il TAR ha escluso che la determinazione commissariale integrasse tale violazione o elusione.
Massime di principio
- Nell’esecuzione di una pronuncia che impone all’amministrazione di scegliere tra acquisizione sanante e restituzione dei beni occupati, il commissario ad acta può adottare dapprima la determinazione relativa all’individuazione dei beni da acquisire e di quelli da restituire e rinviare a un successivo atto la quantificazione degli indennizzi, quando siano necessari ulteriori accertamenti istruttori e l’aggiornamento della stima del valore venale.
- La mancata contestuale liquidazione degli indennizzi non rende di per sé inammissibile o illegittima la determinazione commissariale quando il provvedimento preveda espressamente la successiva quantificazione e individui i criteri di calcolo, subordinandola al completamento degli accertamenti necessari.
- La disposizione della restituzione di beni precedentemente occupati non equivale al diniego del ripristino dello stato dei luoghi se il provvedimento non lo esclude e l’attività amministrativa successiva dimostra l’intenzione di procedere agli accertamenti e agli interventi necessari prima o in occasione della restituzione.
- La ricostruzione dello stato dei luoghi esistente al momento dell’immissione in possesso può richiedere il recupero e la valutazione di documentazione risalente nel tempo; l’assenza o la mancata produzione di tale documentazione può impedire la contestuale adozione delle misure di ripristino e giustificare ulteriori attività istruttorie.
- Non sussiste violazione o elusione del giudicato quando l’atto commissariale dia concreta esecuzione alla pronuncia individuando le aree da acquisire e restituire e rinvii a successivi adempimenti, coerenti con il giudicato, la determinazione delle conseguenze patrimoniali e degli interventi materiali necessari.
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