Sentenza n. 351/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) n. -OMISSIS- del 22 dicembre 2023, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia che aveva respinto il ricorso contro il diniego dell'istanza di emersione del lavoro irregolare adottato dalla Prefettura di Palermo – Sportello Unico per l'Immigrazione
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni competenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha censurato la sentenza di primo grado per violazione e falsa applicazione dell'art. 103, commi 1 e 10, del d.l. n. 34/2020, nonché per difetto di motivazione. L'istanza di emersione era stata respinta in ragione di una condanna irrevocabile per il delitto previsto dall'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990. L'appellante ha sostenuto che tra la condanna e la presentazione dell'istanza erano trascorsi oltre cinque anni, che il Tribunale di sorveglianza aveva dichiarato estinta la pena nel 2019 a seguito del percorso rieducativo svolto in affidamento in prova e che, successivamente al diniego, era intervenuta la riabilitazione. Ha inoltre dedotto l'insufficienza della motivazione e il difetto di istruttoria, assumendo che tali circostanze escludessero la pericolosità sociale.
La decisione
Il CGARS ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. L'art. 103, comma 10, lettera c), d.l. n. 34/2020 considera automaticamente ostativa all'accesso alla procedura di emersione la condanna, anche non definitiva, per i reati inerenti agli stupefacenti e per gli altri reati indicati dalla disposizione. In presenza di una condanna rientrante nell'elenco legislativo, l'Amministrazione non deve svolgere una valutazione concreta della pericolosità sociale, essendo tale valutazione già compiuta dal legislatore mediante una presunzione normativa. La condanna per l'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 è stata ritenuta diversa dalla fattispecie di lieve entità di cui al comma 5 e ricompresa tra i delitti per i quali l'art. 380 c.p.p. prevede l'arresto obbligatorio; pertanto, la sentenza della Corte costituzionale n. 88/2023 non era pertinente. Sono state ritenute irrilevanti sia l'estinzione della pena intervenuta prima del diniego sia la riabilitazione intervenuta dopo il diniego: tali eventi non consentono all'Amministrazione di neutralizzare l'ostatività della condanna in relazione alla procedura straordinaria disciplinata dall'art. 103. La riabilitazione potrà eventualmente essere valutata in occasione di una nuova espressione del potere, ove ne ricorrano i presupposti. Spese del grado compensate.
Norme richiamate
art. 103, commi 1 e 10, d.l. n. 34/2020, convertito dalla l. n. 77/2020
Non sono ammessi alle procedure previste dai commi 1 e 2 del presente articolo i cittadini stranieri: ... c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale o per i delitti contro la libertà personale ovvero per i reati inerenti gli stupefacenti, ...
La condanna per uno dei reati indicati dalla norma è automaticamente ostativa alla procedura di emersione; l'Amministrazione non deve svolgere un'ulteriore valutazione concreta della pericolosità sociale né può neutralizzare l'ostatività in ragione del percorso rieducativo, dell'estinzione della pena o della completa esecuzione della sanzione.
art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990
La condanna per il delitto previsto dal comma 1 è stata ricondotta ai reati ostativi alla procedura di emersione, diversamente dalla fattispecie di lieve entità prevista dal comma 5.
art. 380 c.p.p.
Il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 è stato ritenuto rientrante tra i delitti per i quali il codice di rito prevede l'arresto obbligatorio.
art. 444 c.p.p.
È richiamato dall'art. 103, comma 10, d.l. n. 34/2020 per includere tra le condanne ostative anche quelle pronunciate a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti.
art. 47, comma 12, l. n. 354/1975
Il percorso di affidamento in prova e la conseguente estinzione della pena non eliminano, ai fini dell'art. 103, comma 10, d.l. n. 34/2020, l'effetto ostativo derivante dall'esistenza della condanna.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nella procedura straordinaria di emersione del lavoro irregolare prevista dall'art. 103 d.l. n. 34/2020, la condanna, anche non definitiva, per uno dei reati tassativamente indicati dal comma 10, lettera c), costituisce causa automatica di esclusione; l'Amministrazione non deve compiere una distinta valutazione concreta della pericolosità sociale del cittadino straniero.
- L'estinzione della pena, la completa esecuzione della sanzione o il percorso rieducativo successivo alla condanna non consentono all'Amministrazione di neutralizzare l'effetto ostativo previsto dall'art. 103, comma 10, d.l. n. 34/2020.
- La riabilitazione intervenuta dopo il provvedimento di diniego non incide sulla legittimità originaria del diniego, ma può essere valutata dall'Amministrazione in occasione di una nuova espressione del potere, ove ne ricorrano i presupposti.
- La fattispecie delittuosa prevista dall'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, distinta dallo spaccio di lieve entità di cui al comma 5, rientra tra le condanne ostative alla procedura di emersione quando riconducibile ai reati indicati dall'art. 103, comma 10, d.l. n. 34/2020.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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