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Sentenza

Sentenza n. 318/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento emesso dal Comune di Trieste ad oggetto "istanza di esercizio dei poteri di verifica, inibitori e/o annullatori anche in autotutela ai sensi degli artt. 19, 21, 21 nonies della legge n. 241 del 1990 e art. 29 c.p.a. pervenuta con pec prot. gen. 158434 del 21 novembre 2024 per conto del Sig. Youness Chiab – Riscontro” - NOTIFICATO IN DATA 20 DICEMBRE 2024 - prot. n. aoocl424/2024/0281885;

Giustizia amministrativa202500063

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia - Trieste, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: riscontro comunale che ha negato l'esercizio dei poteri di verifica, inibitori e annullatori, anche in autotutela, sulla SCIA di subingresso presentata da una società per la gestione di un pubblico esercizio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato la legittimità del riscontro con cui il Comune ha ritenuto di non poter intervenire sull'attività di somministrazione esercitata dalla società controinteressata, subentrata nella gestione di uno storico pubblico esercizio privo di servizio igienico per la clientela. Ha dedotto: carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, sviamento ed eccesso di potere, nonché violazione della disciplina regionale sulla somministrazione di alimenti e bevande, delle norme igienico-sanitarie e sull'accessibilità, sostenendo che il subentro non esonerasse dalla verifica dei requisiti oggettivi e che l'attività con servizio ai tavoli fosse illegittima in assenza di bagno per il pubblico; inapplicabilità dell'art. 9-bis della legge regionale n. 44/1985 e, in subordine, questione di legittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui fosse interpretata come ammissiva della somministrazione con servizio al tavolo senza servizi igienici; violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 per omesso preavviso di rigetto; violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento, anche in relazione al soggetto che aveva adottato l'atto. In replica ha inoltre prospettato una questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge n. 241/1990, in relazione all'art. 24 Cost., per la tutela del terzo rispetto alla SCIA.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto decisivo che il ricorrente conoscesse da molto tempo, almeno dal maggio-luglio 2022, sia l'attività di somministrazione con servizio ai tavoli sia l'assenza del servizio igienico, e che già allora avesse sollecitato i controlli comunali. Ai sensi dell'art. 19, comma 6-ter, della legge n. 241/1990, il terzo può sollecitare esclusivamente l'esercizio dei poteri di verifica spettanti all'amministrazione, entro i termini propri dei poteri previsti dai commi 3 e 4 dello stesso articolo; tali termini decorrono dalla presentazione della SCIA e non dalla conoscenza successiva della lesività da parte del terzo. Anche assumendo come dies a quo la piena conoscenza del pregiudizio, i termini erano comunque decorsi quando il ricorrente presentò l'istanza del novembre 2024. L'accesso agli atti del settembre 2024 non poteva riaprire termini già scaduti, poiché il ricorrente conosceva già gli elementi necessari per sollecitare i controlli e avrebbe dovuto impugnare tempestivamente il silenzio o gli atti comunali precedenti. Il Comune non poteva quindi riattivare poteri ormai esauriti e il riscontro impugnato aveva natura meramente ricognitiva. Il TAR ha inoltre escluso i presupposti per l'annullamento d'ufficio oltre termine ai sensi dell'art. 21-nonies, comma 2-bis, poiché non risultavano false rappresentazioni o dichiarazioni mendaci della società: la società era subentrata in un'attività già assentita e storicamente esercitata, mentre l'obbligo espresso di servizio igienico per la clientela era stato introdotto solo dalla successiva legge regionale del 2023. Il riferimento alla disciplina dei locali storici confermava comunque l'assenza di un attuale interesse pubblico all'intervento in autotutela. I motivi relativi al preavviso di rigetto e all'imparzialità erano privi di utilità concreta, perché il loro eventuale accoglimento avrebbe comportato soltanto la riedizione dell'attività amministrativa, senza far rivivere poteri ormai consumati. Le questioni di legittimità costituzionale sono state dichiarate non rilevanti, poiché la decisione dipendeva comunque dall'intervenuta consumazione dei poteri e dall'omessa tempestiva attivazione delle tutele. Le spese sono state integralmente compensate per la particolarità della questione.

Norme richiamate

  • art. 19, commi 1, 3, 4 e 6-ter, l. 241/1990

    Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato [...] è sostituito da una segnalazione dell'interessato; [...] in caso di accertata carenza dei requisiti [...] nel termine di sessanta giorni [...] adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività; [...] decorso il termine [...] adotta comunque i provvedimenti [...] in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies; [...] la segnalazione certificata di inizio attività [...] non costituisce provvedimento tacito direttamente impugnabile. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'articolo 31 c.p.a.

    I poteri sollecitabili dal terzo sono quelli già previsti dall'art. 19, commi 3 e 4, e devono essere attivati entro i relativi termini; il termine decorre, di regola, dalla presentazione della SCIA e non dalla successiva conoscenza della lesività.

  • art. 21-nonies, commi 1 e 2-bis, l. 241/1990

    Il provvedimento amministrativo illegittimo [...] può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole [...] I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive [...] false o mendaci [...] possono essere annullati [...] anche dopo la scadenza del termine [...].

    L'annullamento d'ufficio richiede un attuale interesse pubblico e il rispetto del termine previsto; la deroga temporale per false rappresentazioni o dichiarazioni mendaci presuppone la concreta sussistenza di tali condotte, che non ricorrono nel mero subentro in un'attività storicamente assentita.

  • art. 21, commi 1, 2-bis e 2-ter, l. 241/1990

    Restano astrattamente possibili, nei casi previsti, i poteri di vigilanza e repressivi di settore e le conseguenti responsabilità, ma tali strumenti devono essere attivati tempestivamente e non consentono di riaprire i termini dei poteri ordinari di controllo sulla SCIA.

  • art. 31, commi 1, 2 e 3, c.p.a.

    In caso di inerzia dell'amministrazione rispetto alla sollecitazione dei controlli sulla SCIA, il terzo deve utilizzare l'azione avverso il silenzio nei termini e con le modalità proprie della tutela prevista.

  • art. 65, comma 1, lett. a), l.r. FVG n. 29/2005

    La somministrazione al pubblico di alimenti e bevande consiste nella vendita per il consumo di tali prodotti nei locali dell'esercizio o in superfici aperte al pubblico a tal fine attrezzate annesse all'esercizio.

    La disposizione, vigente al momento del subingresso, definiva l'attività di somministrazione senza prevedere espressamente l'obbligo di dotazione di servizi igienici per la clientela.

  • art. 72 l.r. FVG n. 29/2005

    Il trasferimento in gestione o in proprietà degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è soggetto alla denuncia di inizio attività e comporta di diritto il trasferimento dell'esercizio a chi subentra, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda e il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5.

    Il subingresso comporta il trasferimento dell'esercizio quando siano provati il trasferimento dell'azienda e il possesso dei requisiti morali e professionali previsti, senza imporre una nuova verifica dei requisiti oggettivi già riferiti all'attività storicamente assentita.

  • art. 9-bis, comma 1, l.r. FVG n. 44/1985

    Gli esercizi commerciali storici con attività continuativa superiore a cinquanta anni sono esentati dall'osservanza dei requisiti dimensionali e di dotazione previsti per i servizi igienici a uso del pubblico stabiliti dalla normativa di settore.

    La disposizione regionale attribuisce agli esercizi commerciali storici con attività continuativa superiore a cinquanta anni un'esenzione dai requisiti dimensionali e di dotazione dei servizi igienici destinati al pubblico.

  • art. 29 l.r. FVG n. 5/2023

    Ha sostituito l'art. 65 della l.r. n. 29/2005 introducendo espressamente, per le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l'obbligo della dotazione di servizi igienici a uso della clientela; la modifica è successiva alla SCIA di subingresso.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    L'eventuale omissione del preavviso di rigetto non conduce a un risultato utile quando l'amministrazione non dispone più del potere sostanziale sollecitato e l'annullamento comporterebbe soltanto la riedizione dell'attività procedimentale.

  • art. 19, comma 6-ter, l. 241/1990 e art. 24 Cost.

    La disciplina della SCIA e dei termini per la sollecitazione dei controlli non è stata ritenuta costituzionalmente rilevante nel caso concreto, poiché il ricorrente aveva omesso di attivare tempestivamente gli strumenti di tutela disponibili.

Massime di principio

  • Il terzo che lamenti la lesività di una SCIA può sollecitare soltanto l'esercizio dei poteri di verifica già previsti dall'art. 19 della legge n. 241/1990; non dispone di un potere generale e atipico di controllo dell'amministrazione.
  • I termini per la sollecitazione dei poteri di controllo sulla SCIA decorrono, di regola, dalla presentazione della segnalazione e non dal momento successivo in cui il terzo acquisisce conoscenza della lesività dell'attività; anche ove si valorizzi la piena conoscenza del pregiudizio, la sollecitazione deve essere tempestiva.
  • L'accesso agli atti o la reiterazione di istanze già proposte non possono riaprire i termini per l'esercizio dei poteri inibitori, repressivi o di autotutela sulla SCIA quando il terzo conosceva già gli elementi necessari per attivare la tutela.
  • L'annullamento d'ufficio oltre il termine ordinario per provvedimenti fondati su false rappresentazioni o dichiarazioni mendaci richiede la concreta sussistenza di una falsità imputabile al segnalante; il mero subentro in un'attività già storicamente assentita non integra tale presupposto.
  • L'omissione del preavviso di rigetto o la deduzione di vizi relativi al soggetto adottante non può determinare un risultato utile se l'amministrazione ha ormai consumato il potere sostanziale e l'eventuale annullamento imporrebbe soltanto una riedizione priva di effetti utili per il ricorrente.

Come è indicizzato

MateriePubblici esercizi e somministrazioneSCIA e liberalizzazioniInvalidità del provvedimentoTermini e notificazione del ricorso
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoAutotutela decisoriaLegittimazione e interesse a ricorrere

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