Cassazione Civile, Ordinanza n. 03111/2024 del 02/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di una banca, di una cartella di pagamento emessa a seguito di iscrizione a ruolo dell’imposta di registro dovuta in relazione a un avviso di liquidazione presupposto. La contribuente aveva contestato: la validità della cartella per difetto di sottoscrizione del funzionario; la legittimità della riscossione alla luce di asseriti giudicati favorevoli e di un preteso conflitto di giudicati; l’illegittimità derivata della cartella perché l’avviso di liquidazione presupposto era stato annullato in altro giudizio; la legittimità della riscossione dell’imposta suppletiva di registro e delle sanzioni, anche sotto il profilo motivazionale e dell’elemento soggettivo. In cassazione ha proposto quattro motivi: violazione dell’art. 42 d.P.R. 600/1973 per mancata prova della legittima sottoscrizione; violazione degli artt. 324 e 2909 c.c. e dell’art. 7 d.lgs. 546/1992 per conflitto di giudicati e mancato rilievo del secondo giudicato; violazione degli artt. 324 c.p.c., 2909 c.c. e 12 e 25 d.P.R. 602/1973, oltre a omesso esame, per illegittimità derivata dalla sentenza di annullamento dell’avviso presupposto; violazione dell’art. 56 d.P.R. 131/1986 e degli artt. 5 e 16 d.lgs. 472/1997 per insussistenza dei presupposti della riscossione e carenza di motivazione e di prova della colpevolezza in ordine alle sanzioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la cartella di pagamento non richiede, di regola, la sottoscrizione del funzionario competente quando sia comunque certo l’organo da cui proviene; ha respinto congiuntamente il secondo e il terzo motivo perché, in materia di obbligazioni solidali tributarie, il giudicato favorevole formatosi in altro giudizio non si estende al coobbligato già destinatario di un giudicato sfavorevole, e perché il secondo giudizio aveva oggetto e parti diverse rispetto al primo; ha respinto anche il quarto motivo, rilevando che la riscossione dell’imposta era conseguenza del giudicato sull’avviso di liquidazione e che la censura sulla motivazione era carente di specificità, oltre a confermare che, per le sanzioni tributarie, opera una presunzione di colpa a carico del trasgressore salvo prova contraria. Le spese sono state poste a carico della ricorrente ed è stato dichiarato dovuto l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Norma di stretta interpretazione; la sua disciplina non consente di inferire la nullità della cartella per mera mancanza di sottoscrizione se l’atto è comunque riferibile all’ente emittente.
art. 17, comma 1-bis, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
Richiamato dalla ricorrente come base della delega di sottoscrizione; non viene accolto l’assunto che dalla sua mancanza derivi invalidità della cartella.
art. 324 c.p.c.
Invocato per il giudicato; la Corte distingue tra conflitto di giudicati tra le stesse parti e regime dell’obbligazione solidale tributaria, escludendo l’operatività del primo schema.
art. 2909 c.c.
Il giudicato fa stato tra le parti del processo e, nel caso di specie, non può essere esteso oltre i limiti soggettivi e oggettivi del giudizio che lo ha formato.
art. 7, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato nel motivo sul conflitto di giudicati; la Corte non ne ricava un diverso esito, valorizzando i limiti soggettivi del giudicato tributario.
art. 14, commi 1 e 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Disciplinano il litisconsorzio necessario nel processo tributario; la Corte osserva che il precedente giudizio riguardava un diverso rapporto e diverse parti contrattuali.
art. 59, comma 1, lett. b), d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Rilevato come base della nullità per difetto di litisconsorzio nel precedente giudizio, poi rimesso al primo grado.
art. 1306, comma 2, c.c.
Applicabile anche alle obbligazioni solidali tributarie, ma solo entro i limiti segnati dal giudicato già formatosi nei confronti del coobbligato che invochi l’estensione.
art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Richiamato nel motivo sulla riscossione; la Corte lo considera irrilevante ai fini dell’esito, essendo la riscossione conseguente al giudicato sull’avviso di liquidazione.
art. 25 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
La cartella è predisposta secondo il modello approvato dal Ministero e non richiede la sottoscrizione dell’esattore, ma solo l’intestazione.
art. 56 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
La riscossione dell’imposta suppletiva di registro è legittima in esito a sentenza definitiva; nel caso concreto il presupposto del giudicato era integrato.
art. 5 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Per le sanzioni tributarie non basta la mera volontarietà del comportamento; è sufficiente una condotta cosciente e volontaria, con presunzione di colpa a carico del trasgressore salvo prova contraria.
art. 16 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Richiamato dalla ricorrente sul regime delle sanzioni; la Corte conferma la legittimità dell’irrogazione nei limiti previsti dalla disciplina sanzionatoria tributaria.
art. 17, comma 3, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Consente l’irrogazione delle sanzioni mediante iscrizione a ruolo senza previa contestazione, per le violazioni consistenti in omesso o ritardato pagamento del tributo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La mancanza di sottoscrizione della cartella di pagamento non ne determina automaticamente la nullità, quando l’atto sia comunque chiaramente riferibile all’ufficio che lo ha emesso e la legge non preveda espressamente quella sottoscrizione come requisito essenziale.
- Nel processo tributario, il giudicato favorevole formatosi nei confronti di uno dei coobbligati solidali non si estende automaticamente al soggetto che sia già vincolato da un giudicato sfavorevole; l’art. 1306, comma 2, c.c. opera entro i limiti della concreta situazione processuale e soggettiva.
- Il conflitto di giudicati rileva solo quando i giudicati sono formatisi tra le stesse parti e sulla medesima questione; se oggetto, parti o rapporto dedotto sono diversi, non si applica il criterio della prevalenza del secondo giudicato.
- La riscossione dell’imposta suppletiva di registro è legittima quando intervenga dopo la definitività della decisione che ha confermato l’avviso di liquidazione o ne ha comunque consolidato il presupposto.
- Le censure sulla motivazione dell’atto impositivo o della cartella devono essere specifiche e autosufficienti, riportando il contenuto rilevante dell’atto contestato; non è sufficiente una generica riproposizione delle difese di merito.
- In materia di sanzioni tributarie, la colpa del trasgressore è presunta: per l’irrogazione non occorre dimostrare un dolo specifico, essendo sufficiente una condotta cosciente e volontaria, salvo prova contraria dell’interessato.
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