Cassazione Penale, Sentenza n. 33579/2024 del 04/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I due imputati erano stati accusati di aver reso giuramento decisorio falso nell'ambito di un giudizio civile promosso da Alberto Morandi per far valere la simulazione della cessione delle quote della farmacia di famiglia. In particolare avrebbero dichiarato falsamente di aver percepito il corrispettivo attestato nell'atto di cessione (pagamento in contanti). In appello la difesa ha censurato la valutazione probatoria data alla quietanza nell'atto di cessione, la credibilità soggettiva della parte civile, l'attendibilità intrinseca del suo racconto e l'apprezzamento di dati di riscontro esterni (impresa familiare, rendiconti, movimenti bancari, consulenze tecniche), nonché la valutazione delle attenuanti generiche nella determinazione della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sono state confermate le condanne inflitte in primo e secondo grado: ciascun imputato condannato a un anno di reclusione per il reato di cui all'art. 371 c.p. (falso giuramento) e alla rifusione delle spese processuali e delle spese di rappresentanza della parte civile; il risarcimento dei danni è stato lasciato alla liquidazione separata. La Corte ha ritenuto congrua la valutazione della credibilità della parte civile e dei riscontri esterni (impresa familiare, rendiconti, riscontri bancari, relazioni del consulente), nonché la non vincolatività probatoria della quietanza riportata nell'atto di cessione quando non supportata da altri elementi che confermino la movimentazione finanziaria.
Norme richiamate
art. 371 cod. pen.
Applicato per il falso giuramento reso dai due imputati nel giudizio civile; la Corte ha ritenuto sussistente il reato perché il giuramento menzognero è stato valutato alla luce della incoerenza/inverosimiglianza del racconto difensivo e dei riscontri probatori esterni
art. 199 cod. proc. pen.
Riferito alla facoltà di non testimoniare esercitata dal teste (marito di Maria Rita); la Corte ha ritenuto che l'astensione del teste non possa, di per sé, attribuire valore probatorio alla versione degli imputati né invalidare gli altri elementi di riscontro
Massime di principio
- La presenza di una "quietanza" o di una dichiarazione formale in un atto civile non è automaticamente vincolante in sede penale: il giudice penale valuta la verosimiglianza delle circostanze (es. pagamento in contanti di rilevante importo) e la corrispondenza con riscontri esterni
- La mancanza di movimenti bancari o di altra documentazione che giustifichi un rilevante pagamento in contanti aumenta l'inverosimiglianza della versione difensiva e può rafforzare l'accusa di simulazione/falso
- Elementi di riscontro esterni (es. costituzione di impresa familiare, rendiconti contabili, trasferimenti bancari, pareri/relazioni di consulenti) se coerenti tra loro possono consolidare la credibilità del dichiarante anche se vi sono rapporti conflittuali familiari
- Il conflitto familiare o l'interesse economico del denunciante non determinano automaticamente inattendibilità: il giudice confronta la coerenza interna del racconto e i riscontri documentali e testimoniali
- L'esercizio di diritti processuali da parte di testimoni (es. facoltà di non rispondere) non impedisce la valutazione complessiva della prova; la difesa deve produrre elementi probatori positivi per superare il quadro probatorio avverso
- In sede di impugnazione per cassazione le censure devono dimostrare travisamento o manifesta illogicità della motivazione: valutazioni di merito basate sulla plausibilità e sui riscontri non sono facilmente riformabili se fondate su elementi concreti
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