Cassazione Penale, Sentenza n. 39845/2022 del 21/10/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del GIP che ha convalidato il provvedimento del Questore (DASPO con imposizione dell'obbligo di presentazione per 5 anni). Il ricorrente ha dedotto principalmente la violazione del diritto di difesa per compressione temporale (mancato rispetto del termine a difesa), omissione di motivazione sulla valutazione delle memorie e delle prove, difetto di motivazione sulla necessità e urgenza dell'intervento e violazione del principio di gradualità e congruità della sanzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente al primo motivo (violazione del diritto di difesa per insufficiente tempo a disposizione per formulare memorie). Ha ritenuto che, nel procedimento di convalida delle misure anti-violenza in ambito sportivo disciplinato dall'art. 6 della legge n. 401/1989, il termine minimo a difesa per la presentazione di memorie e deduzioni non può essere inferiore a 48 ore dalla notifica del provvedimento. Nel caso concreto la convalida è stata pronunciata prima dello spirare delle 48 ore (notifica il 10/11/2021 ore 10:30; convalida 11/11/2021 ore 13:23), e una memoria difensiva è stata depositata il 12/11/2021 ore 08:50 ma il giudice aveva già deciso. Perciò la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha dichiarato l'inefficacia del provvedimento del Questore limitatamente all'obbligo di presentazione.
Norme richiamate
Disciplina la procedura di imposizione e convalida delle misure (DASPO) in materia di competizioni sportive; la convalida giudiziale riguarda le misure attinenti alla libertà personale (es. obbligo di presentazione) e richiede garanzie di contraddittorio.
art. 6, comma 3, legge n. 241 del 1989
Richiamato in relazione al diritto di difesa e alla necessità di non comprimere eccessivamente il tempo concesso per difendersi; la Corte ha però precisato la necessità di un termine minimo effettivo (48 ore) per il deposito di memorie in sede di convalida.
art. 13 Cost.
Principio costituzionale che presidia la libertà personale e impone che misure limitative siano sottoposte a controllo giudiziario e garantiscano il diritto di difesa; le garanzie procedurali devono essere coordinate in funzione di questo principio.
Sentenza Corte Costituzionale n. 144 del 1997
Affermata la necessità delle garanzie processuali (controllo giudiziario e diritto di difesa) anche per le misure di cui all'art. 6 legge 401/1989; la facoltà di interloquire deve essere esercitata con modalità che non interferiscano con la celerità del procedimento, restando aperta la necessità di individuare un termine adeguato.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 3, precedenti indicati nella sentenza)
Consolidato indirizzo della Corte di Cassazione che fissa il termine minimo a disposizione dell'interessato per le memorie a 48 ore dalla notifica del provvedimento questorile, pari al termine concesso al pubblico ministero per la richiesta di convalida.
Massime di principio
- Nel procedimento di convalida del DASPO l'interessato deve avere almeno 48 ore dalla notifica per depositare memorie e deduzioni: una convalida pronunciata prima di tale termine è annullabile.
- La convalida giudiziale riguarda le misure che incidono sulla libertà personale (es. obbligo di presentazione); la perdita di efficacia del provvedimento può essere dichiarata se la convalida è viziata procedimentalmente.
- Per evitare la compressione del termine a difesa il Questore dovrebbe coordinare la trasmissione al giudice (posponendo la comunicazione) in modo che il decorso del termine per la convalida non pregiudichi le 48 ore a disposizione dell'interessato.
- Le memorie depositate entro il termine minimo devono essere prese in considerazione: il deposito tardivo rispetto alla convalida non sopperisce all'omessa garanzia temporale.
- Se si rileva questione temporale relativa al diritto di difesa, le altre doglianze (mancata motivazione su prove o necessità/urgenza, violazione del principio di gradualità) possono essere assorbite dalla Corte se il vizio temporale determina l'annullamento senza rinvio.
- In casi simili conviene tempestivamente informare il difensore e depositare memorie appena possibile; se la convalida è imminente, richiedere espressamente il differimento della comunicazione al giudice o sollevare immediatamente il vizio per tutelare l'efficacia delle impugnazioni.
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