Sentenza del 16/03/2016 n. 1364 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Difetto di sottoscrizione - Nullità - Illegittimità del dirigente - Onere della prova in capo al fisco - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata ritenuta fondata: quando il contribuente mette in dubbio la legittimazione del sottoscrittore, spetta all’Agenzia delle entrate provare che il soggetto abbia esercitato legittimamente il potere sostitutivo oppure che fosse munito di una valida delega. In mancanza di tale prova, l’avviso di accertamento è affetto da nullità per difetto di sottoscrizione.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha dedotto la nullità dell’avviso di accertamento per difetto di sottoscrizione da parte del capo dell’ufficio o di altro impiegato appartenente alla carriera direttiva munito di valida delega. In particolare, è stata contestata la legittimazione del dirigente o del funzionario sottoscrittore e l’Amministrazione non avrebbe dimostrato il corretto esercizio del potere sostitutivo né l’esistenza e l’estensione della delega.
Norme richiamate
Art. 42 d.P.R. n. 600/1973
Gli accertamenti in rettifica e d’ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell’ufficio o da altro impiegato alla carriera direttiva da lui delegato.
La norma richiede che l’avviso sia sottoscritto dal capo dell’ufficio o da un funzionario legittimato. Se la sottoscrizione è contestata, l’Agenzia deve dimostrare la legittimazione del firmatario, il corretto esercizio del potere sostitutivo o l’esistenza di una valida delega.
Cass. n. 20984/2015
Conferma l’orientamento secondo cui, in caso di contestazione della sottoscrizione dell’avviso, l’onere di provare la legittimazione del sottoscrittore grava sull’Amministrazione finanziaria.
Cass. n. 14942/2013
Richiama il principio per cui la validità dell’avviso dipende dalla prova della qualità del soggetto che lo ha sottoscritto o della delega conferitagli.
Massime di principio
- Quando il contribuente contesta specificamente la legittimazione del firmatario di un atto tributario, l’Amministrazione deve fornire la prova della sua qualifica, del potere sostitutivo esercitato o della delega.
- La semplice presenza della firma sull’avviso non è necessariamente sufficiente: occorre che il sottoscrittore sia competente secondo la legge o sia validamente delegato.
- La mancata prova della legittimazione del sottoscrittore può comportare la nullità dell’avviso di accertamento.
- La contestazione deve essere specifica e riferita alla sottoscrizione o ai poteri del firmatario; una contestazione generica potrebbe non essere sufficiente a trasferire l’onere probatorio sull’Amministrazione.
- In casi analoghi è opportuno verificare il nominativo e la qualifica del firmatario, l’eventuale delega, i suoi limiti temporali e oggettivi e la prova del potere sostitutivo.
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